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Il diritto naturale come metodo, come arte giuridica

3.4. Il diritto naturale in Vallet

3.4.2. Il diritto naturale come metodo, come arte giuridica

Il Giusnaturalismo di Vallet é in armonia con la concezione del diritto come arte del giusto, considerato un "...metodo per il raggiungimento di soluzioni giuste" (J. Vallet de Goytisolo, Metodología jurídica, Civitas, Madrid, 1988, pp.167-184).

Questo, a suo giudizio, é lo stesso metodo che segue San Tommaso, come spiega nelle Primeras Jornadas Hispanica del derecho natural (Le Prime Giornate Spagnole sul Diritto Naturale), nel discorso di chiusura intitolato

"El derecho natural como arte juridico" (Il diritto naturale come arte giuridica). Vallet, affermando che la scienza del diritto naturale classico

"...contempla, come realtà viva, la natura, ontologicamente e criteriologicamente, per dedurre in ciascun caso l’ordine che ha insito…osserva sia ciò che permane sia ciò che é storico".

Infatti, il diritto naturale è metodo che "...combina la conoscenza della cosa in sé medesima con l’esame delle conseguenze derivanti dalle cose" (J.

Vallet de Goytisolo, Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Montecorvo, Madrid, 1982, pp.707-708 e 1028-1029): per mezzo di questo metodo é possibile, cioè, conoscere principi sociali e vedere se l’azione umana sia adeguata alla natura e, nel caso, evitare e correggere gli errori di concezioni parziali che si impongono come totalizzanti.

Affrontando la gnoseologia utilizzata da San Tommaso, Vallet afferma di aver osservato e fatto notare la duplice via da lui impiegata per il conseguimento del diritto naturale, induttiva nel Tratado de la justicia, II.a-II.a, q.57 e deduttiva nel Tratado de la leyes, I.a-II.a-II.a, q.94, nel giudicare se qualcosa é giusto rispetto alle conseguenze dimananti. "A mio giudizio, é necessario seguire complementariamente entrambe le vie" poiché "…la determinazione della res justa, secundum absolutam sui considerationem (la cosa giusta, considerata in senso assoluto) richiede la sua prospettiva illuminata dalla proiezione del giudizio della legge naturale, e la sua concezione secundum aliquid quod ex ipso consequitur (secondo le sue stesse conseguenze) necessita la conseguente induzione dai principi prudenziali, sebbene entrambe le considerazioni confluiscano ad essere apprezzate secundum rationem naturalem (dalla ragione naturale)" (J.

Vallet de Goytisolo, "El profesor Federico de Castro y el derecho natural", Anuario del Derecho Civil, tomo XXXVII, fascicolo IV (1983), pp.1701-1702). Questa é la differenza piú importante di Vallet rispetto al Neotomismo ed anche rispetto a Villey, per i quali, rispettivamente, il diritto naturale andrebbe ricercato solo nella legge naturale (non distinguendo, essi, la legge dal diritto) oppure solo nella natura. La rilettura che il Nostro elabora di San Tommaso permette di considerare la cosa in sé medesima e, attenendosi alle sue conseguenze, di trovare il giusto concreto conseguendolo per mezzo di conclusiones e di determinaciones: "...serve, allo stesso tempo, captare i principi primi della natura in sé e, per mezzo di prove, confronti e ponderazioni di certe opinioni con altre" (J. Vallet de

Goytisolo, Metodología de la determinación del Derecho, Centro de Estudios Ramón Areces - Consejo General del Notariado, 1996, vol.II, pp.376-383), determinare in ciascun caso il giusto giuridico concreto poiché il confronto delle idee con la natura costituisce un’autentica verifica delle conclusioni che la ragione trae dalla realtà, e la prova dei nostri successi e dei nostri errori. Vallet, senza dimenticare il secondo dei cammini - quello deduttivo, discendente -, insiste sul primo - quello induttivo, ascendente -, giacché "...quando é maggiore la corruzione morale e mentale degli uomini, per aiutarli, diventa più necessario mostrare loro la prima via, affinché vedano la verità e si convertano" (J. Vallet de Goytisolo, Más sobre temas de hoy, Speiro, Madrid, 1979, p.16; in Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Op. cit., p.880).

Per mezzo del primo, si adeguano le idee alle cose, attraverso il cammino

"...della induzione e dei giudizi prudenziali che appartengono alla conoscenza delle cose e dei fatti singoli e che ascendono all’universale fino a raggiungere (...), rispettivamente, i principi teorici e quelli pratici della nostra ragione, elevandosi dagli effetti alle cause" (J. Vallet de Goytisolo,

"Las enseñanza de la historia", in Más sobre temas de hoy, Op. cit., p.15; o in Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Op. cit., p.879).

Per mezzo del secondo, "...si captano, non soggettivamente, ma nella realtà delle cose (...), i primi principi teorici (...) ed i primi principi operativi, etico-naturali" (J. Vallet de Goytisolo, "Razón teórica y razón pratica", in Más sobre temas de hoy, Op. cit., p.4; cfr. Metodologia juridica, Op. cit., pp.27-28), il che permette di conoscere l’essere e la verità, e di giudicare il buono ed il cattivo.

Vallet, nella sua opera Qué es el derecho natural, datata 1997, afferma che il diritto naturale, in quanto metodo o arte per determinare il giusto, deve intervenire naturalmente, "...compiendo le seguenti finalità: a) Servire da modello per il legislatore per formulare le conclusiones del diritto naturale che é necessario concretare, e per effettuare le determinaciones che questo richiede nelle circostanze vive; b) Dotare le persone di criteri precisi per conoscere quando le norme legislate sono contrarie al diritto naturale e, perciò, non sono leggi, bensì corruzioni di legge, dovendo in questo caso i sudditi resistere al loro compimento; c) Interpretare il diritto positivo, specialmente quando le leggi devono essere conclusiones da ciò che é naturalmente giusto, rispetto alla natura di ciascuna istituzione e di ciascuna cosa determinata; d) Guidare per la utilizzazione dell’analogia; e) Determinare quando procede l’equità e quale é, in ciascun caso, la soluzione equitativa concreta" (J. Vallet de Goytisolo, Qué es el derecho natural, Speiro, Madrid, 1997, pp.67-72).

3.4.2.1. L’interpretazione del diritto.

La determinazione del diritto come ciò che é giusto pone il problema della sua interpretazione.

Per Vallet essa va intesa nel senso della interpretatio romana, cioè, "...il giusto concreto che sorge dalla realtà delle cose e dai fatti", di contro ad un concetto più ristretto che la limita alla comprensione delle norme legali.

Nel compito di determinazione del diritto, che presuppone l’interpretazione, interessa sottolineare quale é il ruolo mediatore e strumentale della legge positiva, che deve: "...1. comparare la fattispecie della norma con il diritto del caso, per osservare se esiste identità piena o meno...2. Se esistono certe differenze di sfumatura, queste possono provenire dalla condotta di qualcuno dei soggetti; e allora la norma dovrà essere coniugata con la falsariga del valore che corrisponde (buona fede, dolo, colpa)...3. Se esiste notevole somiglianza della fattispecie della norma con il fatto del caso, quella dovrà essere coniugata con le altre norme che apportano soluzioni adeguabili e sempre illuminata dai principi generali, essendo proiettati tutti questi elementi alla situazione del fatto d’accordo con la natura della cosa per raggiungere un migliore adeguamento...4. Se non c’è alcuna fattispecie di norma che risulti analogabile con il fatto del caso, bisognerà ricorrere ai principi generali, proiettati tipologicamente, concretandoli a questo fatto del caso, rispetto a tutte le sue particolarità...5.

Se esiste apparente identità tra la fattispecie del testo della norma ed il fatto del caso, ma c’è una differenza sostanziale, si dovrà ricorrere all’equità" (J.

Vallet de Goytisolo, Metodología de la determinación del derecho, Op. cit., p.1438).

3.4.3. L’equità.

Il giusto, nella sua ultima concrezione e nel suo caso più estremo di determinazione, é l’equità.

Vallet osserva che lo ius, il diritto, consiste propriamente nel realizzare l’equità -nella sua accezione di ars boni et aequi-: essa, in una prima approssimazione, sarebbe "...l’espressione perfetta della giustizia concreta"

(J. Vallet de Goytisolo, Metodología de la determinación del derecho, Centro de Estudios Ramón Areces-Consejo General del Notariado, Madrid, 1996, vol. II, p.1566).

Secondo Vallet, in San Tommaso, oltre ai tre classici gradi del diritto naturale, é possibile apprezzarne un quarto, "...nel quale il giusto si adegua alle circostanze eccezionali": in alcuni casi "...non é possibile ricorrere alla legge né ad alcuna norma, ma solo all’equità, poiché, in caso contrario, si andrà contro il diritto naturale" (J. Vallet de Goytisolo, "Perfiles jurídicos del derecho natural en Santo Tomás de Aquino", nell’opera Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de Castro, Tecnos, Madrid, 1976, vol. II, p.730).

Di norma, é necessario ricorrere all’equità quando la soluzione legale sarebbe ingiusta nel caso particolare: il giusto naturale, esaminando la cosa in relazione alle sue conseguenze più specifiche e concrete, esige una soluzione individualizzata che sia la più adeguata" (J. Vallet de Goytisolo,

"Las fuentes del derecho según Santo Tomás de Aquino", in Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Montecorvo, Madrid, 1982, p.233).