• Non ci sono risultati.

TEMPO REALE

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’ASSICURAZIONE

H. Il finanziamento concesso:

H1 □ non è stato liquidato

H2 □ è stato liquidato per l’importo di €……….……….

Eventuali ulteriori precisazioni………...

………..

………..

………..

Data

Firma del legale rappresentante

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 12 LUGLIO 2018, N. 11128

Accreditamento istituzionale con prescrizioni Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinata-mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risul-tati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in ma-teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modi-fiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, re-lativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza speciali-stica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 re-lativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rappor-ti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ul-teriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento del-le strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in at-tuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Re-gioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per l’attivi-tà di specialistica ambulatoriale, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 23/11/2017, e ivi conservata, presentata dal Legale Rappresentante della Società Centro San Petronio s.r.l., con se-de legale in Bologna, per il Poliambulatorio Calse-derara, sito in via dello Sport 14, Calderara di Reno (BO), per le seguenti attività:

- Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Urologia, Diagnostica per immagini limi-tatamente ad ecografia;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di ve-rifica del 7.05.2018 e trasmessa con nota prot. NP/2018/15821 del 3/7/2018, nonché la relativa nota integrativa prot. NP/2018/16379 del 10/7/2018;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività ambu-latoriali di Angiologia, Cardiologia con attività di ecocardiografia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Uro-logia, Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia, compresa ecografia ginecologica:

- è stato verificato il parziale possesso dei seguenti requisi-ti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Strutture di Ostetricia e ginecologia (DGR 327/2004);

- Strutture di Ortopedia (DGR 23/2005);

- Strutture di Cardiologia (DGR 1802/2011);

- Strutture di Radiologia (DGR 1707/2012);

- Strutture di Medicina interna (DGR 419/2012);

- Strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della Struttura;

- è stato valutato che le azioni messe in campo dalla strut-tura non hanno portato ad una soluzione completa delle criticità evidenziate;

- è stata pertanto espressa una valutazione favorevole all'ac-creditamento istituzionale del Poliambulatorio Calderara di Calderara di Reno (BO) per le attività richieste, con le seguen-ti prescrizioni:

entro 12 mesi dovrà essere inviata la documentazione rela-tiva a:

- Piano della Formazione contenente la valutazione dell’ef-ficacia della formazione e le evidenze della condivisione delle conoscenze;

- Report di valutazione degli indicatori di processi ed esi-to clinico;

- Relazione relativa alla valutazione complessiva della strut-tura secondo quanto richiesto dal requisito 9.2;

- Modalità adottate per dare evidenza della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati raggiunti;

- Evidenze dell’applicazione e formalizzazione degli stru-menti per il miglioramento e della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati;

- Valutazione del mantenimento della competence da parte degli specialisti presenti nella struttura;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro il tempo stabilito (12 mesi dalla data di adozione del pre-sente atto), evidenza del superamento delle criticità evidenziate, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria

cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in mate-ria di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-ni da parte delle pubbliche ammiinformazio-nistrazioinformazio-ni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del proce-dimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e succes-sive modifiche, al Poliambulatorio Calderara, sito in via dello Sport 14, Calderara di Reno (BO), l’accreditamento istituzionale con prescrizioni, per le seguenti attività (visite ed altre presta-zioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il parziale possesso:

- Angiologia;

- Cardiologia con attività di ecocardiografia;

- Dermatologia;

- Oculistica;

- Ortopedia;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia, com-presa ecografia ginecologica;

2. di concedere l'accreditamento di cui al punto precedente, con le seguenti prescrizioni:

entro 12 mesi dovrà essere inviata la documentazione rela-tiva a:

- Piano della Formazione contenente la valutazione dell’ef-ficacia della formazione e le evidenze della condivisione delle conoscenze;

- Report di valutazione degli indicatori di processi ed esi-to clinico;

- Relazione relativa alla valutazione complessiva della strut-tura secondo quanto richiesto dal requisito 9.2;

- Modalità adottate per dare evidenza della partecipazione del personale alla valutazione e discussione dei risultati raggiunti;

degli specialisti presenti nella struttura;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito (12 mesi dalla data di ado-zione del presente atto);

4. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provve-dimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decaden-za nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accredita-mento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni ricondu-cibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata (prestazioni anche diverse da quelle elencate nella domanda presentata), a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il dIrettoregenerale

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 12 LUGLIO 2018, N. 11129

Accreditamento in via provvisoria struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi - Bagnolo in Piano (RE)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche

o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinata-mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risul-tati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accre-ditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qua-lità dei suoi risultati;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in ma-teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modi-fiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, re-lativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza speciali-stica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 re-lativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rappor-ti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ul-teriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento del-le strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in at-tuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Re-gioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per l’attività di specialistica ambulatoriale, pervenuta il 22.12.2017 al Servi-zio Assistenza territoriale e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Bianalisi S.p.a. con sede legale in Lissone (MB), per la struttura sanitaria privata denominata Bia-nalisi S.p.a. Punto Prelievi, sita in via Borri n. 2/P, Bagnolo in Piano (RE), per l’attività di Punto prelievi;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della struttura Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, Bagnolo in Piano (RE), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2018/16250 del 9/7/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività di Punto prelievi, è stato verificato il possesso dei seguenti requisi-ti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali per l’accreditamento delle strutture am-bulatoriali monospecialistiche (DGR 327/2004);

- requisiti specifici delle strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

- requisiti relativi alla Funzione di governo della formazio-ne (selezioformazio-ne DGR 1332/2011);

per quanto applicabili all’attività indicata nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è sta-ta espressa una valusta-tazione favorevole all’accredista-tamento in via provvisoria della struttura sanitaria privata denominata Bianali-si S.p.a. Punto Prelievi, Bianali-sita in Via Borri n. 2/P, Bagnolo in Piano (RE), per l’attività di Punto prelievi;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dell’accredi-tamento in via provvisoria sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della con-ferma dell’accreditamento concesso;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in mate-ria di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-ni da parte delle pubbliche ammiinformazio-nistrazioinformazio-ni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del proce-dimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successi-ve modifiche, alla struttura sanitaria privata denominata Bianalisi S.p.a. Punto Prelievi, sita in Via Borri n. 2/P, Bagnolo in Piano

le di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla nor-mativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. com-porta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadrien-nale;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accredita-mento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni ricondu-cibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esi-stano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Uf-ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il dIrettoregenerale Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 12 LUGLIO 2018, N. 11132

Accreditamento istituzionale con prescrizioni poliambulatorio privato Centro ambulatoriale di riabilitazione C.R.C. Casalino di Loiano (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale

regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risul-tati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in ma-teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modi-fiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, re-lativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza speciali-stica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 re-lativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rappor-ti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ul-teriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento del-le strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in at-tuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Re-gioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per l’attivi-tà di specialistica ambulatoriale, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 20/11/2017, e ivi conservata, presentata dal Consi-gliere Delegato della Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, per il Poliambulatorio privato Centro ambulatoriale di riabilitazione C.R.C. Casalino, sito in Via Sabbioni n.57, Loiano (BO), per la seguente attività:

- Centro ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione con ambulatorio medico per visite di medicina fisica e riabilitazione;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Centro ambulatoriale di riabilitazione C.R.C. Casalino di Loiano (BO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 16/4/2018 e trasmessa con nota prot. NP/2018/14893 del 21/6/2018;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività og-getto di domanda:

- è stato verificato il parziale possesso dei seguenti requisi-ti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

- Strutture di Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

per quanto applicabili con riferimento all’attività indicata nella domanda della Struttura;

- è stato valutato che le criticità ancora in essere, residue dopo le azioni messe in campo dalla struttura, non incidono di-rettamente sulla qualità delle prestazioni e sulla sicurezza per operatori e utenti;

- è stata pertanto espressa una valutazione favorevole all'ac-creditamento istituzionale del Poliambulatorio privato Centro ambulatoriale di riabilitazione C.R.C. Casalino di Loiano (BO) per l’attività richiesta, con le seguenti prescrizioni da ottempe-rare entro 12 mesi:

- è stata pertanto espressa una valutazione favorevole all'ac-creditamento istituzionale del Poliambulatorio privato Centro ambulatoriale di riabilitazione C.R.C. Casalino di Loiano (BO) per l’attività richiesta, con le seguenti prescrizioni da ottempe-rare entro 12 mesi: