La Corte ha svolto un ruolo importante in questo contesto, in particolare, negli ultimi anni, essa ha elaborato criteri per effettuare un controllo di costituzionalità sul decreto legislativo volto a compensare eventuali carenze della legge delega, come possono essere la mancanza di principi e criteri direttivi, salvando
86 così molti decreti delegati dal giudizio di illegittimità costituzionale.70
Nelle ultime due legislature, quindi dal 2008 ad oggi, l’atteggiamento che caratterizza il sindacato dalla Corte sulle leggi di delega è definito di “self restraint”, ossia la Corte ha continuato nel tempo a considerare il sindacato sulla delega come una
political question, lasciando al Parlamento e al Governo il compito
di regolare i loro rapporti.
Questo atteggiamento di prudenza ha fatto si che le impugnazioni continuassero ad avere quasi esclusivamente ad oggetto decreti legislativi e non le relative leggi di delega.
Questa istituzione ha avuto modo di ribadire negli ultimi anni alcuni importanti principi che si sono nel tempo consolidati in merito al controllo di costituzionalità delle norme di delega e di quelle delegate e connessi alla discrezionalità dell’esecutivo, sottolineando che il legislatore delegato, nell’ambito della propria attività discrezionale non può spingersi oltre quei confini stabiliti, andando ad intaccare materie che sono escluse dalla delega.
La Corte costituzionale ha avuto modo di prendere come oggetto d’analisi numerose sentenze, sulla base della supposta violazione, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, legittimando la possibilità di desumere principi e criteri direttivi attraverso un rinvio a fonti diverse dalla legge di delega.
70 Sui criteri per il sindacato di costituzionalità sulla delegazione legislativa si veda G. DI
COSIMO, “Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del decreto
87 Il legislatore delegato è legittimato dal giudice delle leggi ad introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo dei principi fissati.
Nella sentenza numero 3 del 1957 si legge chiaramente che la legittimità costituzionale della legge delegata deve essere esaminata in relazione alla norma contenuta nell’articolo 77 comma 1 della Costituzione, secondo la quale il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Un uso distorto da parte del governo del potere normativo potrebbe portare a delineare la figura dell’”eccesso di delega”, quindi la violazione di tutti quei limiti connessi al tempo di attuazione della delega.
Quindi laddove la legge delega non circoscrive adeguatamente il campo di delegazione, finisce per risultare inidonea a costruire un valido parametro di riferimento nella valutazione della legittimità costituzionale del decreto.
La Consulta ha quindi assunto un atteggiamento di tolleranza e indulgenza di fronte a deleghe caratterizzate la labilità e indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi e si è dimostrata più rigorosa nella valutazione dello sviluppo offerto alla delega da parte del legislatore delegato.
Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha avuto modo di occuparsi, in svariate sentenze, della supposta violazione, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.
88 La giurisprudenza costituzionale, in primo luogo, ha ulteriormente legittimato la possibilità di desumere principi e criteri direttivi mediante un rinvio a fonti diverse dalla legge di delega.
Il giudice delle leggi, in continuità con le precedenti sentenze ha stabilito anche recentemente che i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega devono essere interpretati tenendo conto sia delle finalità della legge, sia verificando che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega e che le norme poste in essere dal legislatore delegato devono essere interpretate compatibilmente con quei principi e criteri.
Da una serie di sentenze si evince che bisogna fare riferimento alla ratio della delega e al contempo vi è la possibilità da parte del governo di introdurre norme che siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato.
89
Conclusioni
Possiamo concludere questa analisi dicendo che l’istituto della delega legislativa appare vantaggioso sia per il Parlamento che per il Governo perché innanzitutto permette di spostare i processi decisionali dal Parlamento al Governo e permette a quest’ultimo di ottenere consensi immediati presso l’elettorato, annunciando riforme la cui attuazione non è affatto certa.
Tuttavia dallo studio emerso in materia di leggi di delega si può dire che sono emersi risultati negativi, infatti nella XVI e XVII legislatura sono venute alla luce leggi delega contenenti oggetti estremamente ampi ed eterogenei che presentano principi vaghi e generici.
Anche la Corte costituzionale ha continuato nel tempo a non tenere a debita considerazione il controllo sulla delega legislativa, in quanto considerata come una political question, rimettendo al Parlamento e al Governo il compito di regolare i loro rapporti normativi, mentre per altro verso la Corte costituzionale ha continuato ad avallare le prassi relative alla delegazione legislativa che sembrano discostarsi dal modello costituzionale.
L’emersione si questi aspetti critici della delega legislativa è da considerarsi particolarmente grave perché tali elementi provocano effetti dirompenti non solo sul sistema delle fonti, generando una erosione del principio della preferenza della legge, ma anche sulla forma di governo, essendo il Parlamento sempre più debole e incapace di disciplinare, a fronte di un ruolo del Governo sempre più preponderante.
Il Governo dispone di un ruolo importante nella fase di iniziativa e in quella di approvazione della legge delega, mentre il
90 Parlamento possiede un ruolo significativo nella fase di predisposizione dei decreti delegati attraverso l’attività consultiva sugli schemi stessi, indirizzando l’attività normativa dell’organo delegato in una fase in cui quest’ultimo dovrebbe godere di poteri discrezionali.
La causa dell’espansione dell’istituto della delega legislativa e il suo allontanamento dal modello costituzionale sembra quindi risiedere in ragioni prettamente politiche date soprattutto dalla trasformazione in senso maggioritario del sistema politico che fa sì che il Governo viene a configurarsi come un vero e proprio comitato direttivo della maggioranza, e il Parlamento si trasforma da assemblea di decisione ad organo di ratifica delle iniziative governative.
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