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La misura dell’armonizzazione contabile: i risultati di un’indagine empirica

GRANDE IMPRESA Totale attivo > 20.000

N. medio dipendenti >

4.3.2. Il livello di armonizzazione de facto in Italia

La Direttiva europea 3 2013 stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 139/2015. Le innovazioni apportate alla disciplina del bilancio si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali. Le novità introdotte dalla Direttiva europea rispondono a molteplici obiettivi tra cui ritroviamo 1) la riduzione degli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e la semplificazione della relativa disciplina; 2) il miglioramento della comparabilità dell’informativa resa con i bilanci; 3) la tutela dell’interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti.

113 Si veda, al riguardo, Nobes C. 2006), “ e survival of international differences under

IFRS: towards a researc agenda”, Accounting and Business Research, 36 (3), 233-245 e

Alexander D. (2015), “Directive 2013 3 EU, Article 6 An Analysis and some Implications. A Researc Note”, Financial Reporting, 1, 5-22.

130 La direttiva disciplina la redazione dei prospetti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e le modifiche da essa apportate hanno riguardato in particolar modo le seguenti 7 macro aree:

1) Disposizioni generali: principi generali di redazione del bilancio; metodi di valutazione e di iscrizione delle poste.

2) Schemi di bilancio: schemi da utilizzare; disposizioni relative a specifiche voci dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario.

3) Contenuto della nota integrativa.

4) Relazione sulla gestione: contenuto della relazione sulla gestione; relazione sul governo societario.

5) Bilancio consolidato: obbligo di redazione • modalità di redazione • nota integrativa consolidata e relazione sulla gestione.

6) Obblighi di pubblicazione

7) Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese

Oggetto della nostra analisi empirica sono state le modifiche riguardanti i primi tre punti, dunque sia i principi generali di redazione del bilancio e i metodi di valutazione e di iscrizione delle poste contabili, sia gli schemi utilizzati di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, che il contenuto della Nota Integrativa.

131 Al fine di verificare il grado di armonizzazione contabile de facto raggiunto in Italia, stata in primo luogo condotta un’analisi comparativa del testo previgente e del testo modificato dal D. Lgs. 139/2015 e, in seguito, è stata eseguita una content analysis dei bilanci redatti da 1.326 società italiane non uotate per l’anno 2017. Tale indagine ha permesso di comprendere, in primo luogo, il grado di recepimento del nuovo dettato normativo da parte delle aziende indagate e, successivamente, il livello di armonizzazione contabile raggiunto a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 139 2015. ale livello di armonizzazione stato determinato ricorrendo all’indice di armonizzazione de facto H.

Analisi comparativa del testo previgente e del testo modificato dal D. Lgs. 139/2015

Di seguito sono riportati i contenuti degli articoli oggetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 139/2015 e di interesse ai fini della presente ricerca.

Art. 2423 (Redazione del bilancio)

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

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Art. 2423 (Redazione del bilancio)

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

3-bis Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,

valutazione, presentazione e

informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di

regolare tenuta delle scritture

contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata

tenendo conto della sostanza

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Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. con separata indicazione della parte già richiamata.

ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale III - Immobilizzazioni finanziarie, con

separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c)

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

134 imprese controllanti; d) altre imprese;

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale

controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese

sottoposte al controllo delle

controllanti; d-bis) altre imprese

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d)

verso imprese sottoposte al

controllo delle controllanti d-bis)

verso altri; 3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati