Prevenzione del fenomeno e tutela delle vittime
5.3 Il profilo amministrativo della prevenzione
L’obbiettivo di questa istituzione consiste nel dar vita ad un mercato creditizio indipendente che percorra la sua strada in parallelo al mercato creditizio generale. L’articolo 15 della Legge n° 108 del 7 marzo 1996109 creò,
presso l’allora Ministero de Tesoro il cosiddetto “Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura”. Inizialmente, l’amministrazione di questo fondo spettava a
dei soggetti che rappresentavano diversi organi, tra i quali: Ministero del Tesoro e dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e dal dipartimento degli affari sociali; mentre ora la gestione viene suddivisa tra due incaricati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, due incaricati del Ministero dell’Interno, due incaricati del Ministero dello Sviluppo Economico e due incaricati del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali. Uno dei due soggetti del Ministero dell’Economia e delle Finanze assume la qualifica di presidente e uno dei due soggetti del Ministero dell’Interno svolge il ruolo di Commissario antiracket e antiusura. L’utilizzazione del suddetto fondo si attua attraverso la ramificazione dei contributi in due destinazioni diverse: il 70% a favore dei Confidi e il 30% rimanente a favore delle fondazioni e associazioni pubblicamente censite.110
Tuttavia, non tutti gli istituti hanno la facoltà di ottenere l’erogazione dei contributi da parte del fondo. Infatti, solamente i consorzi di garanzia collettiva, disciplinati dall’articolo 13 del Decreto Legge n° 269 del 30 settembre 2003 successivamente convertito nella Legge n° 326 del 24 novembre dello stesso anno, le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del
109 “È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.”
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fenomeno dell’usura che soddisfino contemporaneamente tre requisiti possono accedere a questa forma di prevenzione.111
Gli enti menzionati precedentemente rivestono il particolare ruolo di datori di garanzia per debito altrui e, di conseguenza, i contributi vengono erogati ai Confidi solo se presentano il carattere della cumulabilità con i potenziali contributi provenienti dalle varie Camere di categoria: commercio, industria, agricoltura e artigianato. Inoltre, il consorzio di garanzia deve realizzare un particolare fondo, denominato anti usura, il quale funge da garanzia fino all’80% per gli istituti creditizi che erogano forme di finanziamento a medio termine e forme di finanziamento a breve termine nei confronti di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni caratterizzate da un notevole rischio di natura finanziaria. Il filtro selezionatore per questa tipologia di imprese fa riferimento alle realtà aziendali che si sono viste rifiutare una richiesta di finanziamento pur fornendo una garanzia con valore maggiore o uguale alla metà dell’importo richiesto, in presenza della disponibilità dei Confidi alla concessione della garanzia. Invece, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura hanno la possibilità di erogare nel momento in cui forniscono forme di garanzia agli istituti di credito con l’obbiettivo di incoraggiare la concessione di forme di finanziamento alle realtà che, pur soddisfando i criteri stabiliti nei relativi statuti, incontrano notevoli impedimenti nel momento in cui si rivolgono al mercato creditizio.112
Riflettendo su quanto appena descritto si potrebbe affermare tranquillamente che l’attività svolta dagli enti menzionati sia di carattere pubblicistico e che lo scopo di tale attività assuma esplicitamente la direzione preventiva sulla questione. Tuttavia, si potrebbe altrettanto notare che, dal
111 1) riconoscimento da parte dello Stato o dalla Regione;
2) presenza nell’atto costitutivo e nello statuto della finalità di tale prevenzione e delle informazioni sui parametri di meritevolezza ai sensi dell’articolo 15 co. 6° della Legge n° 108 del 7 marzo 1996;
3) possesso di requisiti patrimoniali, di professionalità e onorabilità.
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punto di vista normativo e disciplinare non ci troviamo in presenza di omogeneità: infatti, la disciplina relativa ai Confidi è più stringente rispetto al quella relativa alle fondazioni e alle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Queste ultime, invero, hanno la facoltà di prestare forme di garanzia alle realtà che hanno difficoltà nel reperire forme di finanziamento, a prescindere dal soddisfacimento dei criteri stabiliti nei relativi statuti. Un’altra differenza riscontrabile nelle attività dei due enti consiste nell’importo delle garanzie che possono essere prestate. Mentre i Confidi non possono eccedere l’80%, le associazioni e le fondazioni non devono rispettare alcuna tipologia di limite.
Il passo successivo consiste nel descrivere il procedimento da seguire per ottenere i contributi provenienti dal fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Innanzitutto, le richieste vanno fatte pervenire entro e non oltre il 31 marzo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esse devono rispettare quanto previsto dall’articolo 4 o dall’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 315 dell’11 giugno 1997 a seconda che siano state formulate dalle fondazioni o dalle associazioni, oppure dai Confidi. Successivamente, la Commissione si esprimerà su tali richieste e deciderà se erogare o meno il contributo sulle basi degli articoli 9 e seguenti dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica.
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