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I lavori preparatori e l’iter della legge n° 108/

La normativa attuale

2.2 I lavori preparatori e l’iter della legge n° 108/

Tornando all’analisi del disegno di legge n° 1242 del 17 settembre 1994, possiamo dire con certezza che l’unificazione delle fattispecie d’usura in un unico archetipo, proposta dall’onorevole Grasso, aveva come obbiettivo quello di sottendere il reato d’usura non più al presupposto dell’approfittamento dello stato di bisogno, bensì a uno meno rigoroso, ovvero a quello delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Dopo essere transitato in Commissione, tale disegno di legge, aggiornato con alcune proposte di legge effettuate successivamente, giunse alla Camera in data 3 ottobre 1994 e fu approvato otto giorni dopo. In seguito, approdò al Senato per ottenere il consenso di Palazzo Madama.

Il testo legislativo approvato dalla Camera, alla fine, non si limitò a ricostruire la normativa penale del delitto di usura dalle basi, ma intervenne anche nella dimensione civilistica del fenomeno, andando a modificare l’articolo 1815 2° co. del Codice Civile. Tale norma, tra l’altro, era l’unica in vigore in ambito privatistico per quanto riguarda gli interessi usurari. La suddetta legge conteneva al suo interno molteplici novità, tra le quali: il riferimento al TAEG, acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale, ovvero il fatto che il tasso usurario doveva essere associato a tale benchmark per la prima volta con lo scopo di considerare all’interno di tale parametro tutte le voci di costo del finanziamento come le commissioni, le remunerazioni e le spese varie; l’incremento del tasso usurario fino a raggiungere la misura di otto volte il TUS, ovvero il tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d’Italia e, infine, la costruzione di un apposito fondo la cui finalità doveva consistere nel salvaguardare le vittime del fenomeno dell’usura attraverso l’agevolazione dei finanziamenti.30

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“Il testo passò al Senato solamente l’anno successivo e negli albori del

1996 venne approvato dalla Commissione di Giustizia, in data 22 febbraio.31” In

questo frangente di tempo alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria espressero la loro opinione in merito, e venne raccolto un pensiero concordante in relazione alla fissazione di un tasso usurario nei contratti di finanziamento.

Tuttavia, la maggioranza della Commissione ha ritenuto opportuno suddividere il testo originario, proveniente dal disegno di legge n° 1242 presentato nella Camera dei Deputati due anni prima, in due concetti: il primo, secondo il quale si considerava usurario un determinato tasso nel momento in cui avesse superato di oltre il cinquanta per cento il tasso d’interesse medio su capitalizzazione annuale esercitato dalle banche durante i tre mesi antecedenti, ovviamente in riferimento a operazioni con stessa natura e con rischio simile; il secondo, attraverso il quale si considerava usurario un tasso, seppur inferiore a quello prefissato, non equilibrato in relazione al capitale prestato. Le motivazioni che stavano alla base di questo orientamento, preso da parte della Commissione, erano indirizzate alla semplificazione del concetto di usura. Infatti, da un lato si voleva favorire la posizione del magistrato, facilitandogli l’individuazione dell’interesse usurario, soprattutto nelle situazioni più gravi, dall’altro si voleva tutelare il contraente più debole mettendolo nella posizione di poter conoscere in anticipo quando un tasso d’interesse era da ritenersi usurario.

Il Governo e la Banca d’Italia avevano un’opinione contraria in merito: infatti, tali organi non erano favorevoli alla fissazione di un tasso di interesse usurario. In particolare, il Governo aveva un parere contrastante perché persistevano divergenze notevoli nel valore dei saggi medi esercitati dal settore bancario e perché lo sviluppo economico non proseguiva di pari passo in tutte le regioni del paese. Inoltre, bisognava tener conto che il credito al consumo, avente ad oggetto prestiti di denaro minori e a breve scadenza, aveva saggi

31 Siliquini M. G., L’iter legislativo delle norme antiusura, Società economica e Istituzioni, Torino,

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d’interesse mediamente più elevati e questa tipologia di finanziamenti era la più gettonata da parte delle società. La Banca d’Italia, invece, non era favorevole alla fissazione di un tasso usurario per legge poiché aveva timore di eventuali rischi relativi al mercato del credito, dal momento che, lo scopo dell’usuraio non è lo stesso del creditore in linea con la legge; infatti, il primo ha come obbiettivo quello di entrare in possesso della garanzia del debitore, mentre al creditore interessa solamente riscuotere la somma di denaro prestata.32

Al momento della determinazione del valore del tasso d’interesse oltre al quale scattava il reato di usura, la Commissione di Giustizia decise che tale delitto si presentava, come appena accennato, nel momento in cui veniva oltrepassato di cinquanta punti percentuali il cosiddetto TAEG medio per le operazioni della stessa natura, degli interessi esercitati dalle banche e da alcune società finanziarie autorizzate. I Tassi Annui Effettivi Globali medi venivano determinati trimestralmente da parte del ministero del Tesoro, su parere della banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi.

Quindi, possiamo dire che il delitto di usura è stato completamente ricostruito partendo dalle fondamenta, poiché le sanzioni di tipo penale nei confronti degli usurai sono state rincarate, e venne utilizzato il presupposto dello stato di bisogno da parte del contraente più debole non più come elemento essenziale ma come aggravante. “Si era prevista, quindi, un’ulteriore fattispecie

incriminatrice, di natura transitoria, in attesa, cioè, della fissazione del tasso da parte del Tesoro: venivano così puniti anche i prestiti al di sotto del tasso prefissato, qualora risultassero comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, ed il soggetto passivo si trovasse in condizioni di difficoltà economica.33

Per quanto riguarda la creazione dello strumento posto a tutela dei soggetti sui quali grava tale fenomeno, ovvero il cosiddetto “Fondo di Solidarietà

32 Quadri E., La nuova legge sull’usura e i suoi diversi volti, Corriere Giuridico, 1996 33 Dagna P., Profili Civilistici dell’Usura, CEDAM, 2008

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per le vittime dell’usura”, vennero riviste e perfezionate alcune norme. Inoltre,

grazie al Commissario straordinario per il Governo, al fondo appena citato ne venne affiancato un altro, con finalità diverse. Infatti, il “Fondo per la

prevenzione del fenomeno dell’usura” agisce in via anticipata rispetto al

precedente, cercando di scongiurare il ricorso agli usurai da parte del soggetto in difficoltà.34

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