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IL SISTEMA AGRICOLO-AMBIENTALE

Nel documento Norme Tecniche di Attuazione (pagine 30-38)

Art. 48

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona “E.1” riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all‟agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

1) costruzioni a servizio dell‟agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agri-colo;

2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad uti-lizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all‟art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;

3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costi-tuenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pel-liccia, eventuali altre specie;

4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole struttu-re sportive all‟aperto con struttu-relativi servizi;

5) utilizzazioni dei fondi per l‟impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristruttura-zione edilizia così come definiti dall‟art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esi-stente;

b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle pre-scrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;

- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all‟art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull‟agriturismo e le norme di cui all‟art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d‟uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;

- altezza massima: in relazione alle esigenze;

- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;

- distanza minima dai confini: metri 15,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495 e s.m.i.;

- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;

- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i se-guenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;

- altezza massima: in relazione alle esigenze;

- distanza minima dai confini: metri 15,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495;

- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;

- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle pre-cedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;

- altezza massima: in relazione alle esigenze;

- distanza minima dai confini: metri 30,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495;

- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;

- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d‟acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall‟A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli inse-diamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona “E.1” è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all‟aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività é consentita la co-struzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La coco-struzione di tali fabbricati é ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;

- altezza massima: metri 3,50;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all‟aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sottoforma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L‟utilizzazione dei fondi per l‟impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;

- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di inter-vento.

L‟Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all‟approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all‟impianto del Parco sull‟area interessata, e nel rispetto dei se-guenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;

- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;

- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;

- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all‟aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbli-gatorio l‟asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ri-cadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l‟immobile all‟interno della me-desime sottozona.

Art. 49

E.2 – Zona agricola di mantenimento e tutela del paesaggio agrario, naturalistico e dei boschi

La Zona “E.2” comprende le aree agricole degli ambiti naturalistici, dei parchi, dei boschi con le relative fasce di rispetto e di zone paesaggisticamente significative.

Per questa zona valgono le norme generali di cui al precedente art. 48.

Gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 1), 2) e 3) e con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture (quali ad esempio, silos, stalle, serre, fungaie, etc.);

- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi ivi compresi sbancamenti, riempimenti, muri di conte-nimento e recinzioni in muratura;

- non sono ammesse opere di sbancamento per la posa delle fondazioni di nuove costruzioni e di riem-pimento per altezze superiori a metri 1,50 dalla quota di posa del cantinato;

- non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d‟acqua senza preventiva depurazione e, comun-que, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall‟A.S.P. in relazione alla com-posizione chimica e organica delle acque reflue;

- non è ammesso l‟abbattimento di piante d‟alto fusto esistenti.

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restau-ro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall‟art. 20 della L.R. n°

71/1978 nel rispetto della volumetria esistente. Nelle aree impegnate da attività in esercizio alla data di adozione del presente strumento urbanistico, con esclusione di quelle ricadenti nelle Riserve Naturali e nelle SIC-ZPS, sono consentiti tutti gli interventi della Z.O.T. “E.1” e/o gli interventi di attività produt-tiva già autorizzata.

Si applicano inoltre le norme di cui all‟art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull‟agriturismo e le norme di cui all‟art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d‟uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale. Nel caso di manufatti di interesse storico-architettonico e/o etno-antropologico e relative aree di pertinenza si applicano le norme di Zona “A.3” e di Zona “E.7”.

Nella fascia di rispetto dei boschi sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. e dalle norme vigenti, con riferimento al precedente art. 35.

Art. 50

E.3 – Zona agricola di rispetto e mascheramento degli impianti tecnologici

La Zona a verde di rispetto degli impianti tecnologici “E.3” è individuata nel P.R.G. e si attua con le se-guenti prescrizioni:

- le fasce di alberi di alto fusto debbono essere impiantate a filari alternati per uno spessore complessivo pari a quello rappresentato nelle tavole di progetto e minimo di 20,00 metri;

- devono essere disposte tutte le opere di drenaggio e sistemazione dell‟area di sedime al fine di evitare fenomeni di inquinamento nel suolo e nella falda idrica;

- nelle Zone “A”, “B”, “C”, “D” ed “F” la fascia di rispetto è limitata a quella rappresentata nelle ta-vole del P.R.G..

L‟attuazione segue le modalità dei relativi impianti tecnologici e la relativa area appartiene all‟area dell‟impianto tecnologico cui si riferisce.

Art. 51

E.4 – Zona agricola di rispetto e di pausa del margine urbano

La Zona Omogenea “E.4” comprende aree agricole di margine urbano e costituisce un filtro di rispetto e di pausa fra le aree urbane e la campagna.

Gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 2) e 3) e con le se-guenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di strutture (stalle, silos, ricoveri per macchine agricole, serbatoi idri-ci, etc.) che modifichino in maniera significativa il paesaggio;

- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi ivi compresi sbancamenti, riempimenti, muri di conte-nimento e recinzioni in muratura;

- non è ammesso l‟abbattimento di piante d‟alto fusto esistenti;

- non sono consentiti scarichi in fognature o corsi d‟acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall‟A.S.P. in relazione alla composi-zione chimica e organica delle acque reflue.

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

a) costruzioni a servizio dell‟agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali, ricoveri per animali al servizio di-retto del fondo agricolo;

b) - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristruttu-razione edilizia così come definiti dall‟art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esi-stente;

- ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui ai punti a) e b) devono rispettare i seguenti parametri:

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;

- altezza massima degli edifici alla gronda: metri 4,00, con esclusione dei piani cantinati e/o

semicanti-nati e una elevazione;

- distanza minima dei confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495 e s.ml.i.

- distanza minima tra i fabbricati: metri 20,00.

c) piccole strutture per lo sport non agonistico, il gioco e il tempo libero all‟aperto, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri; a servizio di tali attività é consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, e depositi. La costruzione di tali fabbricati é ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;

- altezza massima: metri 3,50;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i..

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all‟aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sottoforma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

Si applicano inoltre le norme di cui all‟art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull‟agriturismo e le norme di cui all‟art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d‟uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le aree libere previste in qualsiasi richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia devono essere si-stemate a verde alberato.

Il progetto di sistemazione a verde deve far parte integrante della richiesta e deve specificare le essenze delle piantumazioni arboree ed arbustive previste.

Art. 52

E.5 – Zona agricola a suscettività sportiva e per il tempo libero

La Zona Omogenea “E.5” comprende l‟area agricola potenzialmente destinata a grandi impianti sportivi e per il tempo libero all‟aperto (ad esempio stadi, campi da golf, servizi connessi e club house, acqua park, autodromi, campi di aeromodelli, motocross, etc.).

Gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 2) e 3).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi diretti consentiti sono i seguenti:

a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristruttura-zione edilizia così come definiti dall‟art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esi-stente;

b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle se-guenti prescrizioni:

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;

- altezza massima degli edifici: metri 7,50 con un massimo di due elevazioni fuori terra;

- distanza minima dei confini: metri 10,00;

- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n°

495;

- rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Si applicano inoltre le norme di cui all‟art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e rico-struzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d‟uso esistenti e nel rispetto degli e-lementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

c) realizzazione di strutture ed impianti sportivi all‟aperto e dei servizi connessi, nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura: inferiore o uguale a un decimo dell‟area d‟intervento;

- altezza massima: metri 4,00 in unica elevazione;

- distanza minima dai confini: metri 20,00;

- distanza minima dal ciglio stradale: metri 20,00;

- parcheggi: almeno un ventesimo dell‟area di intervento;

- verde alberato: almeno un quarto dell‟area di intervento.

Il progetto dovrà specificare le essenze arboree ed arbustive da impiantare nonché le tipologie di recin-zione e/o di cortine a verde da adottare.

Nel caso dei grandi impianti sportivi all‟aperto (es. stadi, campi da golf, corpi accessori connessi e club house, acqua park, autodromi, campi di aeromodelli, motocross, etc.), la realizzazione di strutture di ser-vizio può avvenire nei limiti delle seguenti prescrizioni, ferme restando quelle di cui al superiore punto c):

- rapporto di copertura: inferiori o uguale a un ventesimo dell‟area di intervento;

- altezza massima: metri 4,00 per i servizi;

metri 7,50 per i club house.

L‟Autorizzazione per gli impianti, pur non costituendo variante urbanistica, è subordinata all‟approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 53

E.6 – Zona delle colture specializzate (viti, oliveti, serre)

In queste zone sono comprese le aree agricole a colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell‟attività agricola, secondo le risultanze dello Studio Agricolo-Forestale (S.A.F.) allegato al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell‟art. 2, comma 5° della L.R. n° 71/1978. Pertanto in esse vale il divieto di trasformazioni urbanistiche e i relativi suoli non possono essere destinati ad usi extra-agricoli.

Poiché tuttavia i contorni delle Zone “E.6” provengono da operazioni grafiche di riporto dal S.A.F., in caso di dubbio o di contestazione valgono gli elaborati originali del S.A.F. allegati al P.R.G. di cui fanno parte integrante nonché i “catastini” elaborati dall‟Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

Inoltre la maggior parte del territorio comunale è stata analizzata nel S.A.F. in scala 1:25.000, mentre il riporto negli elaborati del P.R.G. è stato fatto a scala 1:2.000 e parzialmente in scala 1.10.000 (solo per le parti sviluppate a tale scala nel S.A.F.). Per le parti non riportate nel P.R.G., ai fini della determinazione localizzativa delle colture specializzate, valgono le tavole del S.A.F..

In tale zona valgono i parametri urbanistici ed edilizi previsti al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 2) e 3) fermo restando il nullaosta dell‟eventuale espianto rilasciato dall‟organo competente.

Art. 54

E.7 – Zona agricola di rispetto e tutela delle architetture rurali

La Zona “E.7” definisce aree agricole come zone di rispetto e tutela di architetture rurali di interesse sto-rico-architettonico e/o etno-antropologico, nonché giardini e/o aree di pertinenza di beni individuati nel P.R.G. come di interesse storico-architettonico.

In questa zona è vietato operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo, nonché l‟abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Per i fabbricati esistenti sono consentiti soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall‟art. 20 della L.R.

n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente, nonché le opere di sistemazione e di consolidamento statico degli edifici e delle aree di pertinenza. La ristrutturazione edilizia è consentita nelle opere interne senza che ciò interessi le strutture murarie dell‟organismo originario fermo restando l‟intervento di abla-zione e demoliabla-zione delle superfetazioni, queste ultime anche all‟esterno dei manufatti. Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, tranne le piccole opere pertinenziali, volumi tecnici e piccole strutture sportive all‟aperto come di seguito specificato.

In questa zona potranno essere realizzate soltanto la ristrutturazione delle strade esistenti e le relative si-stemazioni che possono utilmente contribuire al consolidamento dei terreni, successivamente e in coordi-namento con le opere consentite oltre a quelle eventualmente previste dal P.R.G. nell‟ambito della zona.

È consentito il prosieguo delle attività agricole esistenti con esclusione di serre e impianti specialistici.

Negli immobili ricadenti in Z.O.T. “E.7”, ma non classificati come manufatti di interesse storico-architettonico (Z.O.T. “A.3”), sono consentite le attività edilizie indicate e meglio specificate come al-le al-lett. a), b) e c) dell‟art. 20 L.R. 71/1978, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del medesimo sopra citato articolo di legge, ivi compresa la demolizione e successiva ricostru-zione alle condizioni qui di seguito specificate:

- divieto di ampliamento, sopraelevazione e nuova edificazione;

- in ogni caso, dovrà essere sempre assicurato il rispetto degli elementi tipologici e formali della tra-dizione locale.

È altresì consentita la realizzazione di piccole opere pertinenziali e di volumi tecnici. È altresì consenti-ta la realizzazione di piccole strutture sportive all‟aperto quali piscine e campi da gioco fino ad una su-perficie massima di 2.000 metri quadrati. A servizio di quest‟ultime strutture sportive all‟aperto, è con-sentita la costruzione di piccoli edifici pertinenziali quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La co-struzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadrati 30,00;

- altezza massima: metri 3,50;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall‟art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Infine, riguardo alle opere consentite in casi di agriturismo e turismo rurale, si rimanda all‟art. 70 del-le N.T.A..

Art. 55

E.8 – Zona agricola geomorfologicamente instabile e a rischio idrogeologico

La Zona “E.8” comprende aree agricole e zone che hanno diversa destinazione d‟uso, sia pubblica che privata, interessate da fenomeni di instabilità dei pendii e da dissesto idrogeologico.

In questa zona è vietato operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo; potranno essere solo impiantate essenze arboree di medio ed alto fusto e potranno realizzarsi interventi di bonifica idraulica dei siti, sistemazione delle scarpate e degli argini dei corsi d‟acqua.

I progetti di OO.PP. dovranno prevedere l‟attuazione di interventi di sistemazione e consolidamento i-draulico-forestale e idraulico-agrario nonché di ingegneria naturalistica.

Per i fabbricati esistenti sono consentiti soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia così come definiti dall‟art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente, nonché le opere di sistemazione e di consolidamento statico degli edifici e delle aree di pertinenza. Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso desti-nati.

Sono consentiti soltanto interventi bonificatori, soprattutto di tipo idraulico, tenuto conto della situazione morfologica dei pendii nei quali ricadono le aree.

In questa zona potranno essere realizzate soltanto la ristrutturazione delle strade esistenti e le relative

Nel documento Norme Tecniche di Attuazione (pagine 30-38)