• Non ci sono risultati.

IL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PUBBLICI

Nel documento Norme Tecniche di Attuazione (pagine 45-60)

Art. 71

Classificazione delle attrezzature e dei servizi pubblici

Le Zone classificate “F” di cui all‟art. 2 del D.I. n° 1444/1968, previste nel P.R.G. e destinate ad attrez-zature ed impianti di interesse generale, sono le seguenti:

Spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 3 D.I. n°

1444/68):

Fi – aree per l’istruzione dell’obbligo (asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie dell‟obbligo);

Fic – aree per attrezzature di interesse comune Fr attrezzature religiose;

Fc attrezzature culturali;

Fs attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie;

Fa attrezzature amministrative e pubblici servizi, etc.;

Fcom attrezzature per il commercio (mercato di quartiere e piazza-mercato);

Fv – aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport P – aree per parcheggi pubblici

Spazi pubblici o riservati ad attività collettive e verde pubblico (comma 5°, art. 4 D.I. n° 1444/1968) Fig – attrezzature di interesse generale

Fis attrezzature per l‟istruzione superiore all‟obbligo (licei e istituti professionali);

Par parchi urbani;

Altri spazi pubblici riservati ad attività collettive previste nel P.R.G.

Fgen – attrezzature di interesse generale (quartiere fieristico-espositivo, impianti sportivi e polisportivi di livello agonistico, mercato ortofrutticolo, mercato ittico, canile intercomunale, rifugio per ani-mali e cimitero degli aniani-mali di affetto e compagnia);

Fri attrezzature per l‟istruzione universitaria e per i poli di ricerca;

Fa attrezzature amministrative e per l‟ordine pubblico;

Ftec attrezzature tecnologiche;

Fcem aree cimiteriali;

Ftra attrezzature e servizi dei trasporti e della mobilità.

Art. 72

Attuazione delle attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico

Le previsioni del P.R.G. relative ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico si attuano a mezzo di pro-getti di Opera Pubblica ovvero di interventi edilizi diretti o mediante concessione di costruzione e gestio-ne ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 4/1996 così come modificati dall‟art. 16 della L.R. n° 22/1996.

L‟intervento diretto del privato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico é am-messo solo previa stipula di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le mo-dalità di esecuzione e di gestione, oltre le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica nel bilanciamento con il pubblico interesse preminente. In questo caso la parziale modifica di destinazione d‟uso proposta dal privato non costituisce variante urbanistica; tuttavia lo schema di conven-zione deve essere approvato – insieme con il progetto delle opere – dal Consiglio Comunale.

L‟eventuale modifica della destinazione d‟uso, se localizzata nelle Zone Omogenee Territoriali “A”

(“A1” – “A2” – “A3”) ovvero in un manufatto di interesse storico- architettonico, deve essere compatibi-le con i principi di tutela del patrimonio e quindi con compatibi-le relative norme di zona.

Art. 73

Fi – Aree per l’istruzione dell’obbligo

Le Zone “Fi” sono destinate ad attrezzature per l‟istruzione dell‟obbligo da attuarsi a mezzo di progetto unitario esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G..

Le Zone “Fi”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature:

- asili nido e scuole materne;

- scuole elementari;

- scuole medie.

Nelle Zone “Fi” oltre alle norme di cui al D.M. 18/12/1975 e del D.A. n° 48423 del 18/04/1985 sull‟edilizia scolastica si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m³/metro quadrato;

- altezza massima: metri 11,00;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Le aree libere saranno destinate a verde attrezzato o ad attività parascolastiche con superficie alberata pari ad almeno la metà dell‟area libera.

Art. 74

Fic – Aree per attrezzature religiose (Fr)

Le Zone “Fr”, facenti parte delle attrezzature di interesse comune (Fic), sono destinate ad attrezzature re-ligiose da attuarsi a mezzo di progetto unitario esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G. per iniziativa di opera pubblica ovvero da parte di ente concessionario anche privato.

Le Zone “Fr”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature: luoghi di culto (chiese, cappelle, oratori, etc.); residenze religiose; centri parrocchiali e relativi impianti, attrezzature e servizi per attività sociali, assistenziali, di supporto pedagogico, per il tempo libero e lo sport.

Nelle Zone “Fr” oltre alle norme di settore si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: quella consentita dalla normativa sismica e dalle norme di settore;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Le aree libere saranno destinate a verde attrezzato o ad attività complementari con superficie alberata in

misura non inferiore a un terzo dell‟area libera.

Art. 75

Fic – Attrezzature culturali (Fc)

Le Zone “Fc” sono destinate ad attrezzature culturali da attuarsi a mezzo di progetto unitario esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G. per iniziativa di opera pubblica ovvero da parte di ente concessionario anche privato.

Le Zone “Fc”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature:

- biblioteca;

- museo/pinacoteca;

- cinema/teatro/auditorium;

- visitors center.

I parametri urbanistici vanno riferiti alla normativa di settore relativa alle specifiche destinazioni d‟uso.

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: quella consentita dalla normativa sismica e dalle norme di settore;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde alberato o ad attività complementari con superficie albe-rata pari ad almeno la metà dell‟area libera.

Art. 76

Fic – Attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie (Fs)

Le Zone “Fs” sono destinate ad attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie di livello urbano da attuarsi a mezzo di progetto unitario per iniziativa di opera pubblica ovvero da parte di ente concessionario anche privato, esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G. nel rispetto dei seguenti parametri per la parte relativa alla residenza ed ai servizi connessi.

Le Zone “Fs”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature:

- servizi sanitari (ufficio di igiene, guardia medica, ambulatorio, centri riabilitazione, etc.);

- residenza socio-assistenziale (case di riposo, orfanotrofi, case protette, istituti ricovero per minori, etc.);

- residenza socio-sanitaria (case di ricovero, cliniche private, centri specializzati, etc.);

- servizi di quartiere di interesse socio-assistenziale (centri giovanili e/o anziani, consultori, colonie, etc.);

Nelle Zone “Fs” oltre alle norme di settore si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo (If): 2,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: quella consentita dalla normativa antisismica e dalle norme di settore;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Le aree libere saranno destinate a verde attrezzato con superficie alberata pari ad almeno la metà dell‟area libera; il progetto dovrà specificare le essenze arboree ed arbustive da impiantare e/o da mantenere, non-ché le tipologie di recinzione e/o di cortine a verde da adottare lungo i confini dell‟area.

Nelle aree libere si potrà prevedere anche la realizzazione di piccole attrezzature per lo sport, il gioco ed il tempo libero nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un quinto dell‟area libera;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Art. 77

Fic – Attrezzature amministrative di servizio (Fa)

Le Zone “Fa” sono destinate ad attrezzature amministrative, direzionali, pubblici servizi, protezione civi-le da attuarsi a mezzo di progetto di opera pubblica, unitario ed esteso all‟intera area così come individua-ta dal P.R.G. ovvero per iniziativa di ente concessionario anche privato.

Le Zone “Fa”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature:

- casa comunale, delegazioni ed uffici periferici della amministrazione comunale;

- centro comunale servizi;

- autoparco;

- uffici postali;

Nelle Zone “Fa” si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo (If): 2,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: quella consentita dalla normativa sismica e dalle norme di settore;

- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Le aree libere saranno destinate a verde attrezzato con superficie alberata pari ad almeno la metà dell‟area libera.

Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree libere con la specificazione delle essenze arboree ed arbustive da impiantare e/o da mantenere nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine a verde da adottare.

Art. 78

Fic – Attrezzature per il commercio (Fcom)

Le Zone “Fcom” sono destinate ad attrezzature e impianti per il commercio degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita, a carattere stabile o periodico, permanente o saltuario. Le attrezzature e gli impianti possono essere a carattere mobile o fisso e la dotazione di parcheggio anche interrata. Posso-no altresì ospitare anche aree attrezzate per il gioco e/o lo sport Posso-non agonistico di modesta entità.

Le Zone “Fcom” si attuano a mezzo di progetto di opera pubblica, unitario ed esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G., ovvero per iniziativa privata con convenzione concessoria di costruzione, o altro strumento di programmazione negoziata anche a partecipazione pubblica.

Le Zone “Fcom” previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle seguenti attrezzature:

- mercato di quartiere;

- mercato settimanale – piazza mercato.

Le aree destinate ad uso saltuario possono essere utilizzate nei periodi di intervallo per manifestazioni pubbliche all‟aperto e/o spettacoli itineranti. Le stesse aree, una volta urbanizzate, costituiscono aree di ammassamento e raccolta per la protezione civile.

Nelle Zone “Fcom”, oltre le norme di settore, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo (If): 1,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: metri lineari 8,00;

- rapporto di copertura: un quinto della superficie di intervento.

Per gli eventuali manufatti esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) di cui all‟art.

20 della L.R. n° 71/1978.

Nel caso di padiglioni o corpi di fabbrica la distanza dai confini dell‟area non potrà essere inferiore a me-tri 5,00.

Art. 79

Fv – Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

Le Zone “Fv”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate a giardi-ni, ad impianti sportivi all‟aperto, a palestre e ad aree attrezzate per il gioco ed attività per il tempo libero e mercato settimanale, da attuarsi a mezzo di progetto di opera pubblica, unitario ed esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G., ovvero per iniziativa privata con convenzione concessoria di costruzio-ne, o altro strumento di programmazione negoziata anche a partecipazione pubblica.

Per le attrezzature sportive oltre alla normativa di settore ed alle prescrizioni del CONI vanno rispettati i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un terzo della superficie del lotto;

- verde alberato: almeno 30% della superficie del lotto.

Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree libere con la specificazione delle essenze arboree ed arbustive da impiantare e/o da mantenere nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine a verde da adottare.

Art. 80

P – Parcheggi, parcheggi alberati

Le aree a parcheggio “P”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, possono es-sere del tipo “a raso” o “multipiano”, di tipo tradizionale e/o meccanizzato entroterra e si attuano a mezzo di progetto di opera pubblica, unitario ed esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G., ovvero per iniziativa privata con convenzione concessoria di costruzione, o altro strumento di programmazione negoziata anche a partecipazione pubblica. L‟affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi è regolata dalla Legge 24/03/1989, n° 122 e s.m.i..

Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree libere con la specificazione delle essenze arboree ed arbustive da impiantare e/o da mantenere nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine a verde da adottare nella misura minima di un quinto del perimetro dell‟area.

In tali aree è consentita soltanto la costruzione di piccole attrezzature per il migliore godimento del servi-zio di parcheggio (guardiole per custodi, chioschi, impianti di erogaservi-zione carburante - se autorizzati), e devono destinarsi esclusivamente a parcheggio di uso pubblico.

Nel caso di parcheggi alberati, previsti nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, valgono le norme di cui ai precedenti commi con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- pavimentazioni impermeabili limitate al 20% max della superficie di intervento;

- superficie alberata 50% minimo della superficie di intervento su pavimentazione di tipo permeabile.

Art. 81

Spazi di sosta o parcheggio in zona residenziale o destinate ad attrezzature ed impianti d’interesse gene-rale

Gli spazi di sosta a parcheggio vanno previsti per ciascuna zona a secondo la destinazione d‟uso degli edi-fici nella quantità specificata nella tabella allegata al presente articolo, di cui al successivo comma, come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie di intervento. Per gli edifici di cui ai nn° 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del-la anzidetta tabeldel-la che ricadono nelle zone storiche e di completamento del-la quantità di superficie da desti-nare a spazi di sosta e parcheggio, potrà essere ricavata nelle costruzioni stesse e ridotta a metà di quella ivi prevista ed indicata.

Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole di piano, fermo restando che qualsiasi trasformazione della destinazione d‟uso degli insediamenti implica l‟adeguamento alla tabella di cui al successivo comma.

Oltre a questi vanno previsti spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all‟art. 41 della Legge Urbanistica modificata.

Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza all‟edificio, oppure promiscuamente, e tale vincolo permanente di aree o locali deve effettuarsi a mezzo di atto di trascrizione di vincolo prima del rilascio della Concessione Edilizia.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone residenziali storiche e di completa-mento la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopra citato art. 41 della legge urbanistica modificata.

Tabella dei parcheggi di urbanizzazione primaria

EDIFICIO Spazi di sosta e parcheggio

m²/100 m³ m²/m² Sf

1 Edifici di abitazione in zone residenziali di espansione 10,00 2 Cinema, teatri, grandi magazzini, supermercati, impianti sportivi

da spettacoli coperti 20,00 (*)

3 Ospedali, case di cura, ambulatori provinciali, comunali e

d‟istituti previdenziali e zone per attrezzature comuni 10,00

4 Palazzi per uffici e negozi 8,00 (*)

5 Altri edifici 3,00

6 Impianti sportivi per spettacoli all‟aperto 1,00 (*)

7 Altri impianti sportivi all‟aperto 0,20 (**)

8 Edifici per le attrezzature tecniche e distributive min. 0,05 9 Edifici per le attività industriali e artigianali in Zone “D” ed

“E”; edifici per l‟agricoltura min. 0,05

10 Edifici residenziali nelle zone residenziali di completamento e

nella zona storica 5,00

(*) Per gli impianti sportivi, come definiti dal D.M. Interni del 25/08/1989, la quantità minima non deve essere inferiore a m² 1,00 per spettatore.

(**) All‟esterno degli edifici o in aree coperte poste alla quota delle strade di accesso.

Art. 82

Fig – attrezzature per l’istruzione superiore (Fis)

Le Zone “Fig” sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale. Tra di esse, in particolare le Zone “Fis” sono destinate all‟istruzione superiore all‟obbligo da attuarsi a mezzo di progetto di opera pubblica, unitario ed esteso all‟intera area così come individuata dal P.R.G., ovvero per iniziativa privata con convenzione concessoria di costruzione, o altro strumento di programmazione negoziata anche a par-tecipazione pubblica.

Le Zone “Fis”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle se-guenti attrezzature:

- licei e istituti superiori;

- liceo classico;

- liceo scientifico - liceo artistico;

- liceo socio-psico-pedagogico;

- istituto d‟arte;

- istituto tecnico commerciale;

- istituto tecnico per geometri;

- istituto tecnico industriale;

- istituto tecnico agrario;

- istituto tecnico zootecnico;

- istituto nautico;

- istituto professionale attività marinare;

- istituto professionale industria e artigianato;

- istituto professionale per il commercio;

- conservatorio di musica “A. Scontrino”.

Nelle Zone “Fis” oltre alle norme di cui al D.M. 18/12/1975 e del D.A. n° 48423 del 18/04/1985 sull‟edilizia scolastica si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m³/ metro quadrato;

- altezza massima: metri 15,00.

Le aree libere saranno destinate a verde attrezzato o ad attività parascolastiche (palestre, laboratori, men-se, etc.) con superficie alberata pari ad almeno la metà dell‟area libera.

Art. 83

Fig – Parco attrezzato per spettacoli itineranti ed esposizioni all’aperto e/o in tenda (Par.1)

Le Zone “Fig” sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale. Tra di esse, in particolare, la Zona “Par.1” è destinata a parco attrezzato per spettacoli itineranti ed esposizioni all‟aperto e/o in ten-da. Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo del Piano del Parco, con caratteristiche di Piano particola-reggiato esecutivo, che dovrà definire le specifiche destinazioni d‟uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato alla stregua di progetto di massima di OO.PP. e le relative previsioni finanziarie.

Il Piano del Parco dovrà specificare le tipologie di intervento ammissibili e prevedere la realizzazione di attrezzature per spettacoli ed esposizioni all‟aperto e/o in tenda, di aree attrezzate per il tempo libero con funzioni sociali, educative e ricreative e dei servizi complementari.

Eventuali volumetrie per servizi (uffici di supporto, ristorazione, punti di ritrovo, visitors center e di ac-coglienza, sportelli informatici, servizi igienici e sanitari, depositi e ricoveri, etc.) non potranno eccedere il rapporto di copertura riferito all‟intera area del 5% con un‟altezza massima di metri 8,00.

In attesa dell‟attuazione, le previsioni del P.R.G. hanno valore di vincolo di salvaguardia e gli interventi previsti dovranno essere compatibili con tale finalità, essendo le relative aree subordinate all‟esproprio.

Nelle more dell‟approvazione del Piano del Parco:

- sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria;

- è consentita la continuazione delle attività agricole preesistenti nonché la realizzazione di parchi e giardini di iniziativa pubblica e/o privata nei limiti del precedente alinea con divieto di realizzazione di nuovi manufatti;

- è consentita l‟allocazione temporanea di spettacoli itineranti all‟aperto e/o in tenda, nonché esposizio-ni, mostre e manifestazioni fieristiche a carattere periodico e/o temporaneo, con strutture e attrezzature a carattere provvisorio (smontabili e asportabili).

Art. 84

Fig – Parco urbano dei servizi (Par. 2)

Le Zone “Fig” sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale. Tra di esse, in particolare, la Zona “Par.2” è destinata a parco urbano dei servizi. Il “Parco urbano dei servizi” è individuato dal P.R.G., con apposita simbologia grafica, su un‟area comprendente edilizia multipiano per uffici esistente e aree libere che si sviluppano lungo la linea ferroviaria che costeggia la Via Marsala.

Considerata la finalità integrata e complessa, ma unitaria, delle attività previste, l‟attuazione dell‟intervento sarà realizzata con progetto unitario esteso all‟intera area, previa redazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, previa stipula di apposita convenzione; ovvero di un Progetto Norma (PN) di cui al precedente art. 16, d‟iniziativa pubblica comunale, ovvero di altro stru-mento di programmazione negoziata, anche a partecipazione pubblica, previo accordo di programma . Le tipologie di impianto consentite sono: attrezzature di interesse pubblico sovracomunale (scolastiche specializzate, servizi socio-sanitari specialistici, sportelli postali, uffici giudiziari e amministrativi); incu-batori di imprese, centri studio sperimentali ed innovativi, edifici bancari e/o assicurativi, alberghi; con annesse aree di servizio e/o commerciali, parcheggi, verde pubblico e/o attrezzato per il gioco, lo sport ed il tempo libero.

In attesa dell‟attuazione, le previsioni del P.R.G. hanno valore di vincolo di salvaguardia e gli interventi previsti dovranno essere compatibili con tale finalità, essendo le relative aree subordinate all‟esproprio.

È fatto divieto di destinazioni abitative ad esclusione di quelle di guardianìa eventuali.

Il rapporto massimo di copertura non può essere superiore al 20% riferito all‟intera area, con esclusione della superficie coperta dai manufatti esistenti.

Art. 85

Fig – Parco urbano della Tonnara di San Giuliano (Par.3)

Le Zone “Fig” sono destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale. Tra di esse, in particolare, la Zona “Par.3” è destinata a parco urbano della Tonnara di San Giuliano. Il “Parco urbano della Ton-nara di San Giuliano” comprende l‟area a ridosso del complesso della TonTon-nara di San Giuliano, quest‟ultima tutelata dal P.R.G. con destinazione di Zona “A.3” (manufatto di interesse storico-architettonico, bene isolato). L‟area del Parco confina ad Est, a Nord e a Ovest col mare e a Sud con la strada costiera che la separa dal Cimitero Comunale.

Nell‟ambito del Parco le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di apposito progetto del Parco, che do-vrà definire le specifiche destinazioni d‟uso dell‟area, le tipologie di intervento pubblico e/o privato, alla stregua di progetto di OO.PP. e le relative previsioni finanziarie. Tra le destinazioni d‟uso è consentito prevedere anche quella di parco tematico.

Il Progetto del Parco dovrà essere supportato da apposito studio idrogeologico e prevedere la sistemazio-ne idraulico-forestale e idraulico-agraria dei terreni con l‟applicaziosistemazio-ne di tecniche naturalistiche e la defi-nizione delle essenze vegetali da impiantare, nonché delle relative tecniche di mantenimento.

In particolare dovrà specificare, d‟intesa con la Soprintendenza BB.CC.AA., le tipologie di intervento

In particolare dovrà specificare, d‟intesa con la Soprintendenza BB.CC.AA., le tipologie di intervento

Nel documento Norme Tecniche di Attuazione (pagine 45-60)