STABILE ORGANIZZAZIONE GIA’ SITUATA IN ITALIA
In relazione al caso in cui un soggetto che si trasferisce in Italia ivi possieda una stabile organizzazione, si pone il tema della valorizzazione di tali beni. Si ritiene che i beni della stabile organizzazione siano già valorizzati all’interno dell’ordinamento italiano e, pertanto, non occorra procedere alla loro valutazione a valore normale (problemi sotto il profilo cross-border).
Laddove il soggetto che si trasferisce possieda una stabile organizzazione all’estero la valutazione dei beni riferiti a tale entità seguirà invece quella ai beni che il contribuente porta con sé in Italia (le attività e passività riferibili alla stabile organizzazione saranno incluse nel patrimonio del soggetto trasferito e, conseguentemente, saranno anch’esse valorizzazione al loro valore normale.
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
PERDITE
Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008
RIPORTABILI?
MARKS&SPENCER (CGE sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03)?
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
PARTICIPATION EXEMPTION
Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008
La verifica dell’estensione degli effetti del predetto regime deve riguardare:
– le partecipazioni possedute dalla società estera che si trasferisce in Italia le quali soddisfino i requisiti della participation exemption dello Stato di origine;
– le partecipazioni da questa possedute al momento del trasferimento in Italia che abbiano o meno maturato nello Stato di origine i requisiti della participation exemption e per le quali, dunque, si pone il tema se possano beneficiare del regime di participation exemption previsto dall’ordinamento italiano.
Per le partecipazioni dei soggetti che si trasferiscono in Italia in regime di continuità giuridica, per le quali, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, si intenda beneficiare del regime di esenzione ma che, al momento del trasferimento, non abbiamo ancora i requisiti per accedere a tale regime:
– in primo luogo, per effetto dell’introduzione dell’art. 166-bis del TUIR, l’accesso al regime di participation exemption sarà rilevante di fatto solo per la plusvalenza maturata successivamente al trasferimento della società in Italia;
– in secondo luogo, una volta che il soggetto si sia trasferito in Italia, non vi sarebbero preclusioni circa la possibilità per le partecipazioni di godere del regime di esenzione previsto dall’art. 87 del TUIR.
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
PARTICIPATION EXEMPTION
Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008
Per quanto riguarda, inoltre, la verifica dei requisiti ex art. 87, comma 1, del TUIR, l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che:
– rispetto al requisito dell’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (ex art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR), lo stesso deve essere verificato conteggiando il periodo di detenzione della partecipazione presso il Paese di origine;
– rispetto al requisito dell’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie in relazione nel primo bilancio chiuso successivamente all’acquisto della stessa (ex 87, comma 1, lettera b), del TUIR), lo stesso sarà soddisfatto laddove nello Stato di origine la società abbia adottato un modello di bilancio conforme a quello italiano ovvero a quello previsto dalla IV direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 oppure a quello basato sui principi contabili internazionali adottati dal regolamento (Ce) n. 1606/2002, provvedendo ad iscrivere la partecipazione, a seconda del modello di bilancio utilizzato, tra le “immobilizzazioni finanziarie”.
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
RISERVE
Le riserve non possono considerarsi in regime di sospensione d’imposta in quanto ogni qualvolta il legislatore ha inteso conferire tale qualifica lo ha fatto in modo esplicito, introducendo un’apposita disposizione che ne regolasse il trattamento.
Tali riserve non possono neanche qualificarsi come riserve di capitali in quanto tale ipotesi non sarebbe contemplata dall’art. 47, comma 5, del TUIR ed, inoltre, non sarebbe integrato alcuno dei requisiti previsti dalla circolare 4 agosto 2004, n. 36/E.
Cosicché si è ritenuto che le predette riserve, in assenza di un sostrato normativo che possa sottrarle dall’imposizione nello Stato di destinazione, sono assoggettate a tassazione in Italia al momento della distribuzione poiché ritenute, a tutti gli effetti, riserve di utili.
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
PROBLEMATICHE BILANCISTICHE
Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008
In relazione alle problematiche bilancistiche occorre rilevare che nella risoluzione n.
345/E del 2008, l’amministrazione finanziaria, interpellata all’operazione di trasferimento di sede in Italia da parte di una società lussemburghese, ha dato rilevanza alle informazioni di bilancio, rilevando che le stesse saranno accolte nel nostro ordinamento quando il contribuente adotti i principi e i criteri nella redazione del bilancio conformi a quelli indicati nella IV direttiva europea (direttiva 25 luglio 1978 n. 78/6660/CEE) in tema di bilancio d’esercizio ovvero i principi IAS adottati in sede comunitaria con regolamento 1126/2008 (e successive modificazioni) conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1606/2002 in tema di principi IAS.
Cosa succede se il soggetto che si trasferisce non adottati un modello di bilancio conforme a quello previsto rispettivamente dalla IV direttiva ovvero dal regolamento 1126/2008?
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ex art. 166-bis tuir
PREVIGENTE Art. 166-bis del TUIR
1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.
2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.