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Ad oggi in Friuli Venezia Giulia la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è disciplinata in modo organico dalla legge regionale n. 29 del 5 di-cembre 20055 la quale però, nel corso degli anni, ha subito varie modifiche che ne hanno sostanzialmente innovato i contenuti.

La legge regionale 29/2005, che costituisce un testo unico in materia di commercio, è entrata in vigore in un periodo di transizione, caratterizzato dal passaggio da un regime di controllo pubblico sull’iniziativa imprendi-toriale nel settore del commercio a quello, successivo, di liberalizzazione

5 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Discipli-na organica del turismo” (https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex. aspx?anno=2016&legge=4).

dell’iniziativa medesima. Pur anticipando, rispetto alla legislazione statale, scelte di liberalizzazione delle attività commerciali e di snellimento delle procedure, la legge è stata interessata da successive modifiche finalizzate all’adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 223/2006 (decreto Bersani bis) e del decreto 59/2010 (attuazione della Direttiva Bolkestein), l’accesso al mercato di qualunque impresa commerciale può essere condi-zionato solo dal rispetto delle norme urbanistiche e da una valutazione che attiene la tutela dei lavoratori, la salute, l’ambiente e i beni culturali. Sul fronte delle aperture degli esercizi, il decreto legge 201/2011 Salva-Italia ha liberalizzato le giornate e gli orari di apertura degli esercizi di commer-cio al dettaglio e la sentenza della Consulta n. 98 del 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina prevista in materia dalla LR 29/2005, che prevedeva alcune giornate di chiusure obbligatorie.

In ottemperanza alle direttive nazionali e comunitarie, la legge regiona-le comunitaria n. 15 del 9 agosto 20126, con gli art. 4 e art. 5, modifica gli articoli 12 e 15 della legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio. Tali modifiche riguardano il CAPO I Tipologia degli esercizi di vendita per le ‘Medie strutture di vendita’ e il CAPO II Urbanistica commerciale per il ‘Piano comunale di settore del commercio’. Nel primo caso (art. 4) si ribadisce che i criteri di apertura, trasferimento di sede, ampliamento e concentrazione degli esercizi di vendita devono tener conto della competi-tività degli esercizi in relazione alla popolazione, dei livelli di accessibilità da parte dei consumatori, dei livelli di sostenibilità del territorio comunale e dell’assetto viario e delle infrastrutture di trasporto. Per quanto concerne la dimensione pianificatoria, la legge (art. 5) ribadisce l’esigenza di perse-guire un equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salva-guardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente, nonché dell’in-teresse dei consumatori. Per questo motivo si pone particolare enfasi sulle limitazioni a tutela del territorio e dell’ambiente, in particolare sotto il pro-filo dello sviluppo sostenibile (anche geografico) e a tutela del pluralismo e dell’equilibrio tra le diverse tipologie distributive. La pianificazione così

6 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della diret-tiva 2006/123/CE reladiret-tiva ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla diretdiret-tiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comu-nitaria 2010). In merito ai contenuti si rinvia alla circolare comucomu-nitaria del 4 ottobre 2012 (www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-ter-ziario/allegati/pareri/Circolare_comunitaria_LR_15_2012_x04.10.12x.pdf).

deve articolarsi su più piani di attuazione che prevedano sia il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, sia l’equilibrio della distribuzione dei servizi tra le zone periferiche e zone all’interno dei centri urbani.

Pertanto, in base agli ultimi adeguamenti normativi ai fini dell’inse-diamento delle grandi strutture di vendita, gli strumenti di pianificazione urbanistico-commerciale sono contenuti nei Piani comunali di settore del commercio (art. 15, LR 29/2005), quali atti integrativi alla pianificazione prettamente urbanistica dei diversi Comuni della Regione.

Si percepisce immediatamente il valore geografico di tale norma che agisce direttamente nella configurazione delle relazioni commercio-consu-mo-città a più scale di intervento.

Il definitivo adeguamento alle liberalizzazioni contenute nella direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, avviene però solo con la legge regionale n. 19 del 9 dicembre 20167, con la quale è stato abolito anche il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 69 del 23 marzo 20078 che regolava l’esecuzione dei com-mi 3 degli articoli 12 e 15 della LR 29/2005 sopra citata.

La novità della normativa consiste pertanto nell’aggiornamento delle procedure relative alle autorizzazioni per strutture di media e grande di-mensione, oltre ai procedimenti di nuova apertura, ampliamento, riduzione di superficie, concentrazioni, aggiunta di settore e trasferimenti di sede. I campi di intervento di cui la disciplina ha di fatto conservato la suddivisio-ne sono:

r diritto amministrativo del commercio (definizione degli istituti giu-ridici, con particolare riferimento alla superficie di vendita, norme procedurali sopra accennate, criteri di massima per il rilascio di nuove autorizzazioni);

r normativa di urbanistica commerciale (piano comunale di settore, par-cheggi a servizio degli esercizi commerciali, aree carico/scarico merci). In altri termini, fino all’anno 2005 la nascita di queste strutture di vendita era autorizzata esclusivamente dalla Giunta Regionale. Da quella data in poi la competenza autorizzativa è sostanzialmente in capo ai Co-muni (per le costruzioni con superficie coperta superiore a 15.000 mq la competenza viene ripartita tra Comune e Regione). Con la prima di queste

7 Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio (http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx? anno=2016&legge=19).

8 Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programma-zione per le medie e grandi strutture di vendita (http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNor-mative/Regolamenti/D_P_REG_0069-2007.pdf).

normative sono stati realizzati, ad esempio, Il Giulia e la Torri d’Europa; con la seconda il Meduna a Pordenone o l’Outlet di Palmanova, solo per citarne alcuni.