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Importazioni in conto consignment stock

4.5 C ONSIGNMENT STOCK “ EXTRA EUROPEO ”: MODALITÀ OPERATIVE

4.5.2 Importazioni in conto consignment stock

Per quanto riguarda le operazioni di importazione, sebbene effettuate in conto consignment stock, queste comportano l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato e pertanto l’operatore nazionale dovrà espletare tutte le formalità doganali, ivi compreso il pagamento dei dazi e il versamento dell’Iva.

Dalla lettura integrata della normativa nazionale e comunitaria, infatti, si evince che l’imposta sul valore aggiunto debba essere necessariamente accertata, liquidata e riscossa in Dogana al momento dell’introduzione dei beni nel territorio nazionale.

A tale premessa consegue che, nonostante a seguito dell’accordo di Cs, con l’atto di introduzione dei beni nel territorio dello Stato l’acquisto non si sia perfezionato e non si sia ancora traslata la proprietà dei beni tra i due operatori, sarà comunque necessario onorare gli obblighi doganali. Questa posizione sembra scorretta, dal momento che l’operatore è chiamato a versare l’Iva su beni che non sono giuridicamente di sua proprietà.

Ma in realtà è stata confermata anche dalla R.m. n. 346/E/2008, per la quale, anche se la proprietà dei beni si trasferirà solo al momento del prelievo degli stessi dal deposito, tale previsione non risulta contrastante con il versamento dei diritti doganali, compresa l’imposta sul valore aggiunto. Di più, la risoluzione afferma che l’imposta versata è detraibile, a norma dell’art. 19 D.p.r. 633/1972, previa registrazione della bolletta doganale a norma dell’art. 25 dello stesso decreto.

Al perfezionarsi dell’acquisto, con l’estrazione dei beni dal deposito, l’acquirente dovrà emettere autofattura che riporti i’imponibile corrisposto e l’Iva relativa. Naturalmente, essendo l’Iva già stata liquidata in sede di importazione, l’autofattura avrà l’unica funzione di documentare l’avvenuta

145 operazione(221).

4.5.2.1 Segue: riflessi del Consignment stock sul valore in dogana

Riprendendo per un attimo quanto già esposto nel cap. 1 (par 1.4.3) della presente trattazione, il criterio cardine per la determinazione del valore dei beni in dogana è rappresentato dal valore di transazione, che a norma dell’art. 29 CDC, coincide con il prezzo effettivamente pagato o da pagare

per le merci. A questo valore vanno aggiunti o detratti determinati valori. La determinazione del valore delle merci in dogana rappresenta un tassello fondamentale per il calcolo dei diritti doganali e dell’imposta sul valore aggiunto, che vengono calcolati secondo lo schema esemplificativo che segue:

Tabella 2, Calcolo dei diritti doganali

CALCOLO DAZI

Valore di transazione 100,00

Aliquota daziaria 3,50%

TOTALE DAZI 3,50

BASE IMPONIBILE Iva

Valore di transazione 100,00 Dazi 3,50 TOTALE 103,50 CALCOLO Iva Base imponibile 103,50 Aliquota Iva 21% TOTALE Iva 21,74 221

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Nel contratto di Cs, tra operatori internazionali, i beni esteri introdotti nel territorio doganale, devono espletare subito le formalità doganali, con conseguente pagamento dei dazi. La proprietà dei beni, però, viene traslata in un momento successivo che coincide con l’estrazione dei beni dal deposito. Potrebbe accadere che, l’effettivo prezzo di acquisto al momento della estrazione dei beni sia più elevato rispetto a quello dichiarato in dogana al momento dell’introduzione dei beni. In relazione a tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate, con R.m. n. 346/E/2008, afferma che: <<qualora il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo sia superiore a quello indicato in dogana al momento dell’introduzione delle merci nel territorio dello Stato, l’importo medesimo, da documentare ed annotare integralmente nel registro delle fatture emesse e delle fatture d’acquisto, concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta>>.

Tale procedura, così delineata dall’ Amministrazione finanziaria, se da un parte permette di assolvere la maggiore fiscalità nazionale, dall’altra non consente di liquidare in maniera corretta anche tutti gli altri diritti doganali(222). Essa risulta, pertanto, correttamente applicabile se i beni importati non formano oggetto di applicazione di dazi. Mentre, se i beni sono sottoposti a trattamento daziario, le differenze possono essere rilevanti.

Riguardando lo schema esemplificativo precedentemente proposto per il calcolo dei diritti doganali e presupponendo un aumento di prezzo da 100 a 150, ecco come cambia la configurazione dei diritti doganali da versare:

(222)

M. SIRRI, R. ZAVATTA, Condizioni di detraibilità per l’imposta versata nell’esecuzione del

147

Tabella 3, Calcolo dei diritti doganali

CALCOLO DAZI

Valore di transazione 150,00

Aliquota daziaria 3,50%

TOTALE DAZI 5,25

BASE IMPONIBILE Iva

Valore di transazione 150,00 Dazi 5,25 TOTALE 155,25 CALCOLO Iva Base imponibile 155,25 Aliquota Iva 21% TOTALE Iva 32,60

Se prima erano dovuti diritti doganali per eur 25,24 (21.74 *iva*+ 3.50 *dazio*), ora l’operatore economico dovrebbe versare all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, diritti doganali per eur 37.85 (32.60 *iva*+ 5.25 *dazio*)(223).

Risulta pertanto auspicabile, in tal caso, che l’operatore economico proceda alla revisione della bolla doganale al fini di rettificarla e liquidare correttamente i diritti gravanti sull’operazione.

4.5.2.2 Segue: Consignment stock con introduzione dei beni in deposito doganale

Per ovviare al problema della determinazione a posteriori del valore in dogana, nonché per sfruttare al massimo le potenzialità che il contratto di

(223) Tenendo presente che procedendo come da istruzioni dell’Amministrazione finanziaria,

e liquidando l’Iva semplicemente sulla differenza di valore l’erario incasserebbe eur 4.20 (calcolati su (150-100)*21%). Mentre procedendo con la revisione della bolla doganale, l’ammontare di Iva da versare in più, sarebbe pari a 10.86 (32.60-21.74).

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Cs offre, l’operatore potrebbe decidere di far introdurre i beni in un deposito doganale. Questo gli permetterebbe di traslare nel tempo, oltre al passaggio della proprietà e del pagamento del prezzo, anche la nascita dell’obbligazione doganale, con relativa liquidazione dei diritti doganali, in quanto la merce rimarrebbe allo stato “stato estero” fino al momento del prelievo della stessa dal magazzino. Questa opzione è particolarmente indicata nel caso in cui l’acquirente non sia certo del buon fine dell’accordo, con possibilità di restituzione della merce. Infatti nel caso di introduzione dei beni in deposito doganale è possibile destinare i beni a successiva riesportazione, senza quindi ottemperare agli obblighi derivanti da un’importazione definitiva.

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