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RASSEGNA DI PUBBLICAZI ONI RECENTI

I. IMPOSTE DIRETTE

387. R. M. - Cessione d azienda - Responsabilità solidale del cessionario - Li-miti.

In tema <3 imposta di ricchezza mobile, secondo il chiarimento contenuto nell’art. 36 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la responsabilità solidale del cessionario d’azienda sussiste per l ’imposta già iscritta nei ruoli e per quella che debba ancora iscriversi in dipendenza di accertamenti già notificati prima della cessione, donde consegue che il cessionario non è tenuto per l ’imposta il cui accertamento, al momento della cessione, non sia stato ancora notificato.

Cass., sez. I, n. 2009, 9 giugno 1956, Vincenzi c. Carro, - Mass. Foro It., 1956, 369.

feulla responsabilità del cessionario d ’azienda, si vedano • Oass SS TJU 29 aprile 1954, n. 1311, in questa Rivista, 1954, 378; Cass., 25 gennaio 1947 Riv Leg. Fise., 1947, 118; Cass., 5 aprile 1946, ivi, 1947, 117.

388. - R. M. - Cessione di azienda - Prezzo di avviamento - Costituisce red- dito tassabile.

Il Prezzo di avviamento realizzato dalla cessione di una azienda costi­ tuisce reddito soggetto all’imposta di R. M., indipendentemente dal concorso — nella cessione — del requisito dell’intento speculativo manifestatosi con 1 acquisto dell’esercizio al fine di rivenderlo.

Comm Centi-., 11 febbraio 1956, n. 78807 - Giust. Fin., 1956, 262.

Srler x prezz? .dl avviamento costituisca reddito tassabile con l ’imposta di R.M. è ormai ws receptum. Si consultino: C.C., 21 febbraio 1955, n. 68792 m questa Rivista, 1955, 398; C.C., 19 maggio 1953, n. 48280, ivi, 1955, 7 con nota di richiami; C.C., 23 febbraio 1953, n. 44986, ivi. 1 9 5 4, 3 9 9.

Sull intento speculativo, vedasi: O. Poni, L ’intento speculativo: presupposto

essenziale per l’ esistenza di un reddito tassabile in R. U ., ivi, 1955 3.

389. - R. M. - Azienda tassabile in base a bilancio

stila separatamente - Tassazione autonoma. Esattoria imposte ge-separata delle singole aziende possedute da un ente o società tassabili in base a bilancio, non è subordinata alla compilazione di separati bilanci.

La circostanza che per l’esercizio di una determinata attività sia neces­ saria una concessione amministrativa non vale a rendere tale attività del tutto autonoma ed indipendente da ogni altra attività esercitata dallo stesso soggetto; ma quando esista una profonda diversità (come, nella fattispecie, fra servizio di riscossione delle imposte e servizio bancario) devesi escludere ogni carattere complementare fra le due attività, donde la legittimità del­ l’accertamento separato dal reddito dell’esattoria gestita da un istituto di credito.

Cass., sez. I, n. 2340, 11 gennaio - 27 giugno 1956, Monte di Credito e Pegno di Parma c. Finanze - Riv. Leg. Fise., 1956, 1467.

nota di richiami. Contra : O.C., 15 marzo 1949, n. 1491, in questa Rivista, 1950, 302.

In dottrina: B. Gbiziotti, L ’imponibilità delle esattorie gestite dalle Gasse di Risparmio, in questa Rivista, 1950, 31S.

Si veda la massima seguente.

390. - R. M. - Ente pubblico - Esercizio di attività varie - Tassazione sepa­ rata per una singola attività - Illegittimità - Limiti.

Una singola attività di un ente pubblico non può formare oggetto di tassazione senza tener conto della globale attività dell’ente e delle conseguenti passività da esso incontrate per disimpegnare i servizi complessivamente con­ siderati, a meno che quella singola attività non abbia una propria autonomia finanziaria in quanto gestita separatamente e distintamente dalle altre attività.

Comm. Centr., sez. I, 30 gennaio 1956, n. 78368 - Giust. Fin., 1956, 262.

Si consultino: Cass., 9 giugno 1947, n. 889, in questa Rivista, 1949, 8; Cass., 5 agosto 1940, n. 2690, Giur. imp. dir., 1941, 246.

Si veda la massima precedente.

391. - R. M. - Salagione di pelli e successiva rivendita - Unico accertamento. La salagione delle pelli di animali macellati, che viene successivamente attuata dai macellai per la conservazione delle pelli stesse, al fine di poterne effettuare la cessione a terzi acquirenti secondo le richieste e le condizioni del mercato, non è tassabile separatamente dalla vendita al minuto delle carni.

Pertanto nei confronti dei macellai, la cui attività non sia limitata alla vendita pura e semplice delle carni, va eseguito unico accertamento compren­ sivo eventualmente — agli effetti della determinazione dell’ammontare del red­ dito — anche della vendita dei sottoprodotti quali le pelli, le unghie, ecc.

Comm. Centr., sez. II, 17 marzo 1953, n. 45982 - Riv. Leg. Fise., 1956, 1243.

Il caso è simile a quello delle industrie complementari o ausiliarie, in ordine a cui cfr. : C.C., 4 dicmebre 1942, n. 63516, Giur. imp. dir., 1945, 77 ; C.C., 17 gennaio 1935, n. 71265, ivi, 1635, 175.

392. - R. M. - Nucleo familiare esercente un’affittanza agraria - Condizioni per godere del beneficio della quota esente e della aliquota ridotta alla metà.

Premesso che, ai fini fiscali, per nucleo familiare deve intendersi soltanto la famiglia costituita dal contribuente, dalla moglie e da quei figli che sono occupati nell’azienda, la comunità di due o più parenti nell’esercizio di una attività produttiva (nella specie affittanza agraria) non può essere equiparata ad una persona fisica, od al nucleo familiare su indicato, ai fini della deter­ minazione della quota di esenzione e dell’ aliquota ridotta alla metà sui red­ diti di Cat. B, di cui all’art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477.

Il nucleo familiare, invece, può godere di detti benefici se soddisfa anche alle condizioni che svolga un’attività produttiva e che sia prevalente la sua prestazione rispetto a quella dei terzi. Ciò, ovviamente, comporta un’indagine ed un giudizio di fatto che rientra nella competenza dei giudici di merito.

Comm. Centr., sez. II, 7 febbraio 1956, n. 78644 - Giust. Fin., 1956, 262.

In ordine alla seconda massima, cfr. : C.C., 25 maggio 1955, n. 72215, in questa

Rivista, 1956, 7 con nota di richiami.

393. - R. M. - Opificio tecnicamente organizzato - Molino di cereali - Esen­ zione.

Per la concessione della esenzione decennale dall’imposta di R.M. prevista dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, a favore degli stabilimenti industriali te­

cnicamente organizzati, si deve aver riguardo alla tecnica organizzazione dello stabilimento e cioè alla esistenza di una costruzione destinata all’esercizio di un’attività con l ’impiego di macelline ed apparecchi o meccanismi fissati nella costruzione medesima, e non all’importanza dell’industria o alla entità delle materie prime trasformate.

Pertanto un molino per la sfarinatura di cereali ed altri prodotti similari, anche se avente carattere artigiano, purché si tratti di costruzione dotata di meccanismi, apparecchi fini e mezzi meccanici può beneficiare dell’esenzione decennale, come opificio tecnicamente organizzato.

Comm. Centr., sez. I l, 10 marzo 1950, n. 79929 - Giust. Fin., 1950, 260.

Sulla definizione di « opificio tecnicamente organizzato » ai fini dell’esenzione prevista dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, cir. : C.G., 7 giugno 1955, n. 72790, in questa Rivista, 1956, 9. Si veda anche : C.C., 26 ottobre 1955, n. 75334, ivi, 1956, 266.

394. - R. M. - Rivalutazione automatica redditi - Adeguamento correttivo ai soli effetti deiranno 1947, sul reddito del 1946 e sulle circostanze so- pravvenute.

Nessun parallelismo esiste fra le rettifiche ordinarie e Tadeguamento cor- rettivo previsto per il 1947 dail’art. 4 del D.L. 1 settemDre 1947, n. »92. Questo è svincolato uai termini normali e non ha carattere preventivo, avenuo u solo fine ui aueguare i reuuiti al mutato potere di acquisto delia moneta e di ret­ tificare, cosi, ì risultati delia applicazione aei eoenicienti aritmetici, tenendo conto uehe circostanze sopravvenute nei corso dell'anno in cui esso ueve operare.

A uinerenza delle revisioni ordin an e e annuali (cne hanno e le t to per l ’esercizio successivo) la revisione eccezionale cne i art. 4 del D . L . 1 settemoie 1941, n. »92, consente solo per il 1947, na carattere retroattivo ed ha lo scopo di adeguare il reuuito rivalutato automaticamente alia sua reale entità nei- 1 anno di tassazione.

Cass., sez. I, n. 2097, 25 febbraio -15 giugno 1956, Ferrari c. Finanze - Riv.

Leg. Fise., 1956, 1271.

Si veua : App. tìoiogna, 3 giugno 1954, in questa Rivista, 1954, 404 con nota di ricniami.

395. - Imposta complementare - Reddito imponibile - Imposta straordinaria sui patrimonio - ileuucilniità.

Ai hni deila determinazione del reddito soggetto all’imposta complemen­ tare, si ueve tener conto, in detrazione, insieme con le altre imposte, anche delia rata di imposta straordinaria sul patrimonio.

Comm. Centr., kW.CJO., 6 febbraio 1956, n. 78646 - Giur. Imp., 1956, 243.

Si consulti: C.C., 9 dicembre 1945, n. 79897, Giur. imp. dir., 1947, 333. In dottrina * li Griziotti, Capacità contributiva e spendibilità - Fer le detrazioni delie imposte straordinarie sul patrimonio 0)1,1 dalla imposta complementare sul redatto, in questa Rivista, 1949, 1, 177.

Si consulti la massima n. 451.

396. - Profitti di guerra - Determinazione quota avocabile - Detrazione di cui agli arti. 13 del D.L. 10 agosto 1944, n. 199 e 25 del T.U. 3 giu­ gno 1943, n. 598 - Competono.

L’ art. 13 del D.L. 10 agosto 1944, n. 199, stabilisce che la quota indispo­ nibile di cui all’ art. 25 del T.U. 3 giugno 1943, n. 598, è uguale alla differenza fra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del 50 %, terme le detrazioni stabilite nel citato articolo. Poiché tra queste ultime, vi è ancne quella di una quota pari al 20 % del reddito ordinario, la quota mdispom- bile va determinata detraendo dal reddito complessivo le due quote del 50 % e del 20 %.

Comm. Centr., SS.UU., 6 marzo 1956, n. 79756 - Giust. Fin., 1956, 262.

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0 0 7 . P rofitti di gu erra - U tili derivanti dalla vendita delle scorte - D e d u ­ zio n e da l re d d ito com p le s s iv o - O b b lig o d ell’ a cca n ton a m en to - N on sus­ siste.

Negli accertamenti per profitti di guerra a carico di enti tassati in base a bilancio devono essere detratti dal reddito complessivo di ogni anno gli uti derivanti dalla vendita delle scorte esistenti, nella consistenza media degli anni 1937-1938, a nulla rilevando il latto che il contribuente non abbia provve­ duto a costituire una riserva corrispondente a tali utili da servire per la ri­ costituzione del monte merci.

Comm. Centr., sez. VII, 28 ottobre 1955, w. 75481 - Riv. Leg. Fise., 1956, 1258.

3 9 8 . - P ro fitti di co n tin g en z a - S p ecu la zion i im m o b ilia ri - T assabdita - Criteri.

Le speculazioni immobiliari, che non siano frutto di un improvvisato af­ farismo o di un’attività diretta a trarre particolari vantaggi dallo stato di guerra, o dagli eventi con questa connessi, non sono tassabili agli effetti del a legge sui profitti di contingenza.

Comm. Centr., sez. V ili, 13 luglio 1955 n. 74263 - Riv Leg. Fise., 1956,125(1

Per la intermediazione in compravendita di immobili, cfr. : C.C., 3U ma zo 1950, n. 11838, in questa Rivista, 1950, 310.

Si consulti massima seguente.

3 9 9 . - P rofitti di co n tin g en z a - V en d ita di q u a d ri da parte d i un c o lle z io ­ nista - Tassabilità - C on d izio n i.

Per potersi ammettere l’esistenza di un’attività speculativa, rientrante nell’ ambito della legge sui profitti di contingenza, da parte di un collezionista di quadri, occorre non solo che il contribuente abbia realizzato rilevanti gua­ dagni mediante la vendita dei propri quadri, ma che i quadri stessl fossero stati da lui acquistati con l ’intenzione di rivenderli, e che tale attività com merciale, in sé e per sè lecita e normale, sia stata messa in essere per p o e r trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra, o costituisca quanto meno un caso di improvvisato affarismo.

Comm. Centr., sez. V ili, 27 febbraio 1956, n. 79434 - Giust. Fin., 1956, 262.

Si consulti massima precedente.

4 0 0 . - P rofitti di reg im e - F orn itu re al te d esco in vasore - A ccerta m en to a u to­ n o m o - D ich ia ra zion e negativa - P en a lità - A pp lica b ilità .

Il profitto di regime conseguito ai sensi dell’art. 5 del D.L.L. 26 marzo 1946 n 134 (fornitura al tedesco invasore) deve essere considerato a sè, in relazione ai soli negozi da cui è derivato, e non può essere, quindi, compen­ sato da perdite subite in affari di diversa natura._

Detto profitto, trattandosi di società per azioni, è accertabile anche in via induttiva, prescindendosi, quindi, dal bilancio. ,

Ai fini dell’applicazione della penalità per omessa denunzia del profitto conseguito con forniture al tedesco invasore, o di denunzia infedele, non può equivalere a denunzia come dichiarazione negativa, quando, invece, risulti accertato un reddito non dichiarato.

Cass., sez. I, «• 2477, 17 aprile - 6 luglio 1956, Società Monte Annata e. Fi-In^ordine*alia^rim ^m assim a’ vedasi: Cass. SS.HU., 19 ottobre 1954, n. 3864, S i ordine T lì^*seronS’ massima, vedasi: Cass., 25 maggio 1956, n. 1783, in questa Rivista, 1956, 272.

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4 0 1 . - P rofitti «li re g im e - Isp ettore a m m in istra tivo di zon a d el P.N .F . - In a p p lica b ilità .

Non sussiste a carico degli Ispettori amministrativi di zona del P.N.F. la presunzione di cui all’ art. 7. lett. 7>) del D.L.L. 26 marzo 1946. n. 134. perchè la detta disposizione, nel richiamare il Decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fa riferimento a cariche politiche e non a cariche amministrative, dell’organizzazione gerarchica del cessato partito fascista, per presumere che chi le abbia riconerte abbia approfittato di esse per costi­ tuire o incrementare il suo patrimonio.

Comm. Centr., sez. prof. reg.. 25 febbraio 1955, n. 68997 - Riv. Leg. Fise.,

1956, 1250.

Cfr. : C.C.S.P.R., 9 aprile 1954, n. 60126. in ouesta Rivista. 1955 . 274. Si veda per gli isnei+ori di zona : C.C.S.P.R., 15 novembre 1948, n. 101658, Eiv Leg. Fise., 1949, 984.

4 0 2 . - P rofitti di re g im e - In crem en ti p a trim on ia li - In esistenza n e l pa tri­ m o n io del s oggetto - In a p p lica b ilità .

In mancanza di qualsiasi incremento patrimoniale non nuè prospettarsi l’ipotesi di cui all’art. 6 del D.L.L. 26 marzo 1946. n. 134. Detto articolo pre­ suppone l’obiettiva esistenza di un incremento nel patrimonio delle persone che rivestirono le cariche espressamente indicate, per poter presumere che esso incremento sia stato conseguito in dipendenza delle cariche medesime.

Cnmm. Centr., sez. prof, reg., 30 gennaio 1954, n. 56775 - Eiv. Leg. Fise.,

1956. 1245.

Si consulti: C.C.S.P.R., 17 giugno 1950, n. 14612, in questa Rivista, 1952, 130.

4 0 3 . - Im p osta straordinaria progressiva sul p a trim o n io - V a lu ta zion e case di villeggiatu ra a d is n o «¡»io n e del p r o p rie ta r io - E q u ip a ra zion e alle case soggette a re g im e v in co lis tico - C on d izion i.

Le case di villeggiatura, quando non eccedano i limiti delle esigenze familiari e delle possibilità economiche e sociali del contribuente e non siano mai date in locazione, ma tenute sempre a sua disposizione, analogamente a quanto si pratica per gli alloggi occupati dal proprietario, dei duali esse, in tale ipotesi, possono considerarsi una dipendenza o una integrazione, ai fini del trattamento fiscale, devono essere equiparate agli stabili soggetti a regime vincolistico.

Comm. Centr., sez. patr., 11 febbraio 1956. ». 78838 - Giust. Fin., 1956, 262.

4 0 4 . - Im n osta straordinaria p rogressiva sul p a trim o n io - C u m u lo dei b en i dei d iscen den ti n el p a trim o n io d eg li ascen d en ti - C on d izion i.

I beni acquistati dai discendenti si cumulano nel patrimonio degli ascen­ denti. a norma dell’ art. 3, 4° comma, del T.TT. 9 maggio 1950, n. 203 quando essi beni siano stati trasferiti ai figli dai genitori, perchè solo in questo caso la norma reputa sospetto il trasferimento e ne autorizza il cumulo, salvo la dimostrazione contraria nei limiti in cui è consentita ; e non quando — come nella specie — i beni siano stati acquistati dai figli da terzi estranei.

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I I . - IM P O S T E IN D IR E T T E

4 0 5 . - R egistro - Servizio nettezza u rb an a - A p p a lto o con cession e a m m in i­ strativa - V a lu ta zion e ca s o p e r caso.

Al fine di stabilire se il servizio di nettezza urbana affidato dal Comune a terzi, abbia la natura dell’ appalto oppure della concessione amministrativa di un pubblico servizio, occorre esaminare, nei singoli casi, quali in effetti siano i rispettivi diritti ed obblighi risultanti dal contratto.

Se l ’oggetto del contratto è costituito dalle sole opere necessarie per il funzionamento del servizio pubblico, onde la prestazione del terzo ha carat­ tere meramente strumentale e remunerativo, si ha appalto; se, invece, viene trasferita al privato l’intera gestione del servizio con tutti gli oneri ad essa inerenti ed anche con tutti i poteri e gli attributi spettanti al, Comune, si ha concessione amministrativa.

Comm. Centr.. sex. IV, 28 febbraio 1956, n. 79883 - Riv. Leg. Pise., 1956, 1202.

Cfr. r Trib. Firenze, 14 gennaio 1954, in questa Rivista. 1954 . 423; Cass.. 28 luglio 1951, ivi, 1952, 19 con nota di richiami; C.C.. 10 gennaio 1951, n. 19093,

ivi. 1952, 391; C.C., 13 ottobre 1949, n. 5984, ivi, 1952, 18 con ampia nota di

richiami.

4 0 6 . - R egistro - C on tratto di fo rn itu ra a p u b b lica a m m in istra zion e - P re­ valenza d ella m ateria - A p p a lto - A g e v ola z ion e fisca le - N on com p e te .

Le agevolazioni tributarie, in materia di imposta di registro, concesse dall’ art. 2 del D.L.Lg. 26 marzo 1946. n. 221. per i contratti di appalto oc­ correnti per la ricostruzione e riparazione, contemplati dal D.L.L. 7 giugno 1945. n. 322, debbono intendersi ristrette a quei soli contratti^ che, ai fini del registro, possono essere qualificati appalti secondo i criteri stabiliti dalla legge 19 luglio 1941. n. 771.

Con ì ’ art. 2 del Decreto 26 marzo 1946, n. 221, il Legislatore non ha in­ teso innovare la legge 19 luglio 1941, n. 771.

Devesi, quindi, considerare vendita, non appalto, la fornitura allo Stato di un certo'numero di bracci di ferro e di piastre di acciaio, per i servizi te­ lefonici, qualora il valore della materia superi la metà dell’importo del con­ tratto, ovvero se si tratta di merce. che costituisce la ordinaria produzione del fornitore. Tale valutazione, fatta dal Giudice di merito, è incensurabile. La circostanza che le parti abbiano definito appalto un determinato contratto, non vincola il giudice a dare ad esso la medesima definizione.

Cass., sex. I. n. 2150, 21 m a r zo -18 givano 1956. Soc. Industria Prodotti Si­ derurgici c. Finanze - Riv. Leg. Fise., 1956, 1228.

Sulla distinzione tra vendita ed appalto ai fini fiscali, cfr .: Cass.. SS.FU., 14 maggio 1956, n. 1578, in questa Rivista, 1956, 297 con nota di richiami.

4 0 7 . - R eg istro - A p p a lto s og g etto ad a p p rov a zion e - E secu zion e le g a le im - m ediata - V erb a le di con seg n a la v ori - M ancata registra zion e n e i term in i - P r iv ileg io fisca le - In a p p lica b ilità .

L ’art. 237 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, n. 2348, all. F, prevede espressamente il caso che l ’appalto sia eseguito d’urgenza, in pen­ denza di approvazione, e regola le conseguenze della eventuale futura man­ cata approvazione.

Verificandosi la autorizzazione di esecuzione immediata, 1 atto relativo di consegna dei lavori deve essere registrato nei venti giorni; in easo_ di ri­ tardo, non possono applicarsi, a norma dell’ art. 110 della legge organica del

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registro, i benefici fiscali consentiti per gli appalti di lavoro di ricostruzione di opere danneggiate da eventi bellici.

Comm. Centr., sez. IV, 18 ottobre 1955, n. 75004 - Riv. Leg. Pise., 1956, 1183.

In ordine alla seconda massima, contro, : O.C., 1 giugno 1955, n. 72580, in questa Rivista, 1956, 28 con nota di richiami. Si consulti anche: C.C., 10 aprile 1954, n. 60205, ivi,, 1955, 422 con nota di richiami. In dottrina: A. Ro­

tondi, Eseguibilità anticipata degli atti soggetti ad approvazione amministrativa e termine per la registrazione, Giur. It., 1956, III, 74.

4 0 8 . - R egistro - A p p a lto - V a ria zion i di im p o rto previste - R id u z io n i p e r m ateriale fo r n it o dalla stazione a pp a lta n te - R im b o r s o corrisp o n d e n te - È d ovu to.

L ’appalto nel quale la stazione appaltante si sia riservata la facoltà di fornire direttafnente parte dei materiali occorrenti all’opera, è un appalto a prezzo presunto e, conseguentemente, se la stazione appaltante si sia av­ valsa di tale facoltà, l’imposta di registro deve essere liquidata sull’importo effettivamente pagato all’appaltatore, al netto del valore del materiale rice­ vuto, a nulla rilevando il fatto che al momento della registrazione l ’im­ posta sia stata liquidata anche su tale valore.

Comm. Centr., sez. IV, 16 dicembre 1953, n. 55319 - Giur. imp., 1956. 279.

Non constano precedenti in terminis; si consulti; O.C., 9 dicembre 1955, n. 75801, in questa Rivista, 1956, 148 con nota di richiami.

4 0 9 . - R egistro - In cre m e n to costru zion i ed ilizie - A p p a lto - A g ev ola z ion i tri­ butarie - S u b a p p a lto - In a p p lica b ilità .

L ’art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che concede agevolazioni tri­ butarie per le costruzioni edilizie, è applicabile agli appalti ma non ai su­ bappalti che non possono essere equiparati agli appalti.

Cass., sez. I, nn. 2858, 2859, 2860, 6 giugno - 25 luglio 1956, Soc. Gten. So- gene c. Finanze - Riv, Leg. Fise., 1956, 1582.

La decisione della C.O.. SS.TTTJ., 30 giugno 1954, n. 63092 (in questa Rivista, 1955, 149) escluse l ’applicabilità ai subappalti dei benefici fiscali previsti dai DD.LL.LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221.

4 1 0 . - R egistro - Case costru ite p e r i p r o p r i d ip en d e n ti - E dilizia p o p o la r e ed e co n o m ica .

Compete la riduzione a un quarto dell’imposta normale di registro sul­ l ’atto con cui una Banca acquista un’ area per essere destinata alla costru­ zione di alloggi per i dipendenti della Banca stessa, a norma degli artt. 1 del D.L. 8 maggio 1947, n. 399, 148 e 149 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

Comm. Centr., sez. V, 27 gennaio 1956, n. 78302 - Riv. Leg. Fise., 1956, 898. Contra: C.C., 12 maggio 1949, n. 3308, In questa Rivista, 1949, 356.

4 1 1 . - R egistro - A cu u isto im m o b ile distru tto dalla gu erra - M an cata co n te ­ stuale rich iesta del p r iv ile g io - P r iv ile g io fisca le - N on com p e te .

Non compete 11 beneficio fiscale di cui al D.L.L. 7 giugno 1945, n. 322, nel caso di contratto di acquisto di immobile distrutto dalla guerra, che non con tenga contestualmente nè la dichiarazione di cui all’ art. 6 del decreto stesso, nè l ’assunzione, da parte dell’acquirente, dell’obbligo della ricostruzione.

Comm,. Centr.. sez. VI, 4 giugno 1956. n. 82861 - Riv. Leg. Fise., 1956, 1216.

Cfr. : C.C., 27 aprile 1956. n. 81395, in questa Rivista, 1956, 299 con ampia nota di richiami.

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4 1 2 . - R eg istro - A cq u isto aree fa b b r ic a b ili c o p e rte _ in parte da fa b b rica ti destinati alla d e m o liz io n e - A g e v o la z io n e tributaria - C om p ete an ch e sul­ l’ area cop erta .

Quando il costruendo edificio debba occupare aree adiacenti occupate da vecchi fabbricati, destinati alla demolizione per rendere possibile l’ attuazione del progetto secondo i canoni più evoluti della moderna urbanìstica, le agevo­ lazioni tributarie di cui agli artt. 13 e segg. della legge 2 luglio 1949. n. 408, sono applicabili anche alle aree coperte, purché naturalmente la ricostruzione avvenga nei termini e nei modi di legge.

Comm. Centr., sez. V, 8 prugno 1950, n. 83050 - Riv. Leg. Fise-, 1956, 1579.

Cfr. : C.O.. 19 aprile 1950. n. 81115. in onesta Rivista. 1956. 901.

Si consulti anche: C.C., 25 marzo 1949, n. 1897, in questa Rivista, 1950, 28.

4 1 3 . - R eg istro - R ico s tru z io n e e d ifici distrutti da eventi b e llici .

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