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Le imposte indirette sono invece amministrate dai Commissio­

ners o f Customs and Excise. Si considerano imposte indirette la Value Added Tax, le customs duties e le excises; dall’ottobre/no-

vembre 1994 vi sono due ulteriori imposte indirette, ovvero la insu-

rance premium tax (imposta sui premi di assicurazione) e la air passenger duties (imposta sui trasporti aerei di passeggeri). Molte

di queste imposte prevedono, in capo al contribuente, oltre all’ob- bligo di pagare, altresì quello di presentare una dichiarazione (c.d.

pay and file obbligation). Nei casi in cui il Customs and Excise non

ritiene veritieri gli ammontari dichiarati dal contribuente ovvero questi non ha addirittura presentato alcuna dichiarazione, si proce­ de all’accertamento nei suoi confronti. Di conseguenza il contri­ buente sarà obbligato a pagare l’imposta così accertata, a meno che non ricorra con successo contro l’accertamento. Gli accertamenti si riferiscono a transazioni, come ad esempio cessione di beni o pre­ stazioni di servizi, che si sono avute nel passato. Frequentemente, pierò, il Customs and Excise emana delle decisions che non si riferi­ scono solo alle transazioni effettivamente compiute, ma anche a quelle future e solo eventuali. Questo è il caso, ad esempio, delle decisioni relative al Vat status, alle aliquote applicabili ovvero alle esenzioni, nonché delle decisioni che interessano intere categorie di transazioni, passate e future. Anche tali decisioni sono impugnabili. Infine, il Customs and Excise può impjorre delle sanzioni ovvero ri­ chiedere particolari adempimenti agli operatori. In questi come nei casi precedenti, il ricorso deve essere presentato ad un apposito

tribunal, il c.d. Vat and Duties Tribunal.

I General Commissioners, gli Special Commissioners e i Vat and Duties Tribunals costituiscono ciò che io chiamerò « corti di

prima istanza ». Le altre corti di prima istanza alle quali il contri­ buente può appellarsi, sono la Divisionai Court o f thè Queens Ben-

ch Division (in Inghilterra e in Galles), la Outer House o f thè Court o f Session (in Scozia) ed infine la High Court o f Northern Ireland

(in Irlanda del Nord). Queste corti hanno una giurisdizione genera­ le di controllo sul corretto esercizio dei rispettivi pjoteri da parte degli organismi aventi funzioni amministrative. Il contribuente che ritiene che VInland Revenue o il Customs and Excise abbiano abu­ sato del loro p>otere ovvero abbiano agito irragionevolmente (ad esempio nel caso in cui abbiano richiesto informazioni confidenziali

senza un’adeguata giustificazione), può avvalersi di questo judicial review (controllo giurisdizionale) per rimuovere la decisione ammi­ nistrativa. Occorre però tenere a mente che l’istanza per la judicial review non è un rimedio concesso in alternativa al ricorso innanzi ai General o agli Special Commissioners e al Vat and Duties Tribu­ nal. Questi ultimi, infatti, hanno giurisdizione esclusiva per cono­ scere dei ricorsi contro gli accertamenti, contro gli atti con i quali vengono irrogate delle sanzioni ovvero negate delle agevolazioni ri­ chieste. Il contribuente potrà promuovere il ricorso alla Divisionai Court, alla Outer House o alla Northern Irish High Court solo nel­ l’eventualità che non abbia alcun altro rimedio esperibile.

Le impugnazioni contro le decisioni dei Tribunals: schema generale.

Per quanto riguarda i ricorsi in materia di imposte dirette, i

General Commissioners e gli Special Commissioners sono al mede­ simo livello: in sostanza non si configura un appello davanti al pri­ mo contro le decisioni del secondo, o viceversa. L ’impugnazione, in entrambi i casi, va proposta, ma limitatamente alle questioni di di­ ritto, alla Chancery Division of thè High Court (per l’Inghilterra ed il Galles), alla Inner House of thè Court of Session (per la Scozia) ovvero alla Court of Appeal (per l’Irlanda del Nord). In Inghilterra e in Galles vi è la possibilità di un ulteriore grado di appello davan­ ti alla Court of Appeal nonché (ma previa specifica autorizzazione) dinanzi alla House of Lords. In Scozia le decisioni della Court of Sessionsono impugnabili innanzi alla House of Lords.

In tema di imposte indirette, invece, contro le decisioni dei

Vat and Duties Tribunals l’appello va promosso, in Inghilterra ed in Galles, davanti alla Queen’s Bench Division of thè High Court e, successivamente, previa autorizzazione, dinanzi alla Court of Ap­ peal e poi alla House of Lords. In Irlanda del Nord la decisione de­ ve essere impugnata davanti alla Northern Irish Court of Appeal e, successivamente, alla House of Lords.

Il contenzioso tributario in materia di imposte dirette in dettaglio: i

General Commissioners.

Di gran lunga il maggior numero di ricorsi contro gli accerta­ menti in materia di income tax e corporation tax vengono presentati innanzi ai General Commissioners.

Il Regno Unito si ripartisce in divisions. Ciascuna di queste di­

visions copre una o più circoscrizioni amministrative individuate ai

fini dell’accertamento tributario. Benché vi sia ancora un ispettore responsabile in ciascuna circoscrizione, molte funzioni dell’accerta­ mento sono state centralizzate. Ad esempio tutti i dipendenti go­ vernativi sono coordinati da Cardiff, in Galles.

Un collegio di General Commissioners opera come organo del contenzioso per ciascuna division. I General Commissioners non sono giudici togati: operano part-time e, generalmente, due giorni per ciascun mese. Sono nominati dal Lord Chancellor, non più dal

Treasury (il Ministero delle finanze): si possono perciò dire indi-

pendenti dalVInland Revenue. Non debbono possedere necessaria­ mente particolare esperienza in materia fiscale o anche solo com ­ merciale: essi sono infatti scelti per portare la loro personale espe­ rienza nonché il c.d. « senso comune » per decidere controversie tendenzialmente semplici e lineari. In ogni division è però presente anche un esperto, un avvocato pagato AaW'lnland Revenue. Questi

è incaricato di curare i ricorsi pendenti dinanzi ai General Commis­

sioners e di fornire il proprio aiuto sulle questioni di diritto coinvol­

te nella decisione: egli tuttavia non prende parte alla decisione. I

General Commissioners siedono in abiti borghesi, e le udienze sono

condotte in modo decisamente informale.

Generalmente i General Commissioners siedono in tre. Essen­ zialmente hanno due funzioni. La prima consiste nel decidere sui ricorsi presentati contro atti di accertamento, atti che irrogano san­ zioni ovvero che rifiutano agevolazioni; la seconda nell’assicurare l’adempimento da parte dei contribuenti dell’obbligo di presentare dichiarazioni annuali nonché di fornire, agli ispettori delle imposte, le informazioni necessarie per metterli in grado di condurre gli ac­ certamenti (4).

Nel primo caso i ricorsi concernono questioni relativamente semplici, sia in fatto che in diritto. Poiché i General Commissioners non sono degli esperti, ma solo gente comune con ben altre occupa­ zioni, non si può certo pretendere che dedichino tempo a cause lun­ ghe e complicate. La principale funzione diviene pertanto la secon­ da. Nei casi in cui il contribuente omette di presentare la

dichiara-— 189 dichiara-—

(4) Il termine assessment si traduce accertamento, ma anche valutazione

ovvero liquidazione (N .d.T.).

zione ovvero di fornire le necessarie informazioni, l’ispettore delle imposte adotta un atto di accertamento con funzione cautelare. Con questo atto si impone al contribuente l’obbligo di pagare l’ammon­ tare accertato, a meno che e fin tanto che non se ne liberi ricorren­ do. Molte delle controversie innanzi ai General Commissioners ri­ guardano proprio casi in cui il contribuente è in ritardo con la pre­ sentazione della dichiarazione, e dove si dispone che l’accertamen­ to cautelare divenga definitivo se la dichiarazione non viene pre­ sentata entro un mese.

Poiché il paese è ripartito in diverse divisions, i General Com­

missioners siedono in luoghi abbastanza prossimi a quelli di resi­

denza o di domicilio del contribuente. Le udienze sono private, e le decisioni non vengono rese pubbliche. Generalmente i casi vengo­ no ascoltati e decisi entro due mesi da quando sono presentati ai

Commissioners. Ove il contribuente o VInland Revenue intendano

impugnare la decisione, i General Commissioners la riportano, in­ cludendo gli accertamenti sul fatto, in un documento, noto come

stated case, che costituirà l’oggetto del ricorso, a seconda del caso,

innanzi alla Chancery Division dell 'High Court, alla Inner House

deWHigh Court o f Session ovvero alla Northern Irish Court o f Appeal.

1 General Commissioners costituiscono una delle più antiche tra le istituzioni, presenti in Gran Bretagna, competenti a conosce­ re di ricorsi. Rappresentano una convincente testimonianza della tradizionale preoccupazione del Parlamento di garantire i sudditi contro gli atti di amministrazione compiuti dall’Esecutivo. Ho ac­ cennato all’ inizio di questa relazione che l’origine di questa istitu­ zione va fatta risalire alla richiesta, avanzata al Parlamento dal Go­ verno retto da William Pitt, di introdurre la income tax, e quindi al­ la decisione del Parlamento di accordare l’autorizzazione per un solo anno e di subordinarla alla condizione che i contribuenti aves­ sero comunque il diritto di ricorrere innanzi ai collegi locali dei Ge­

neral Commissioners. Non vi era, tuttavia, un diritto di appello ul­

teriore contro le decisioni dei General Commissioners. La income

tax, come previsto, durò un solo anno, e il Parlamento non autoriz­

zò più il Governo ad applicare questo tipo d’ imposta fino al 1842. L 'Income Tax Act del 1842 ha realizzato un sistema certamente più sofisticato di quello operante nel 1799; molti dei suoi tratti distinti­ vi, inclusi i General Commissioners, resistono ancora ai giorni nostri. Nei ricorsi innanzi ai General Commissioners il contribuente espone e svolge personalmente le proprie difese. Frequentemente

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