• Non ci sono risultati.

VINO SPUMANTE PINOT NERO

3. Bevande spiritose

3.1 Analisi di alcune indicazioni previste dalla proposta di Regolamento delle bevande spiritose

3.1.2. Le indicazioni geografiche

Per “indicazione geografica” si intende un’indicazione “che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un Paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica”.

Il Regolamento prevede anche la futura adozione di un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche e dispone tutta la procedura per portare a termine la registrazione di una nuova indicazione geografica (molto simile a quella delle denominazioni di origine per i prodotti alimentari).

L’Allegato III contempla tutte le indicazioni geografiche europee da considerare già registrate per le quali, tuttavia, gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una scheda tecnica (disciplinare di produzione), accessibile al pubblico, non oltre sette anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, pena la cancellazione dal registro.

La scheda tecnica comprende almeno i seguenti requisiti:

a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l’indicazione geografica;

b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;

c) la definizione della zona geografica interessata;

d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;

e) gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico;

f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;

g) il nome e l’indirizzo del richiedente;

h) eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

Il rispetto del disciplinare di produzione dovrà essere verificato da un’autorità di controllo delegata a questo compito.

Le indicazioni geografiche elencate nell’Allegato III sono protette “da qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata”. Sono anche protette da “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “modo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili”. Così come da “qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura dei medesimi, tale da indurre in errore sull’origine”, nonché da “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”.

Le indicazioni geografiche registrate nell’Allegato III non potranno “diventare generiche” e quelle già ritenute tali non potranno invece essere registrate. Per “denominazione divenuta generica” si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nella Comunità. Il Regolamento contempla inoltre le disposizioni applicabili in caso di omonimia e le relazioni tra indicazioni geografiche e marchi registrati. A quest’ultimo proposito è indicato che la registrazione di un marchio deve essere rifiutata o invalidata se contiene o consiste in un’indicazione geografica già registrata. D’altra parte, non potrà registrarsi un’indicazione geografica se, alla luce della reputazione e rinomanza di un marchio registrato usato da lungo

tempo nell’UE, vi è il rischio di indurre in errore il consumatore in merito alla vera identità del prodotto. I marchi registrati prima di un’indicazione geografica omonima o prima del 1° gennaio 1996, potranno continuare ad essere usati nonostante la registrazione dell’indicazione geografica.

La proposta di Regolamento, nell’Allegato III ha anche integrato l’elenco delle indicazioni geografiche già registrate che salgono a 329, di cui 39 italiane (v. tabella):

Indicazioni geografiche italiane (All. III proposta di Reg.)

Categoria di prodotto Indicazione geografica 5 Brandy Weinbrand Brandy italiano

6 Acquavite di vinaccia Grappa (1)

Grappa di Barolo

Grappa piemontese - Grappa del Piemonte Grappa lombarda - Grappa di Lombardia Grappa trentina - Grappa del Trentino Grappa friulana - Grappa del Friuli Grappa veneta - Grappa del Veneto Südtiroler Grappa - Grappa dell’Alto Adige Grappa siciliana - Grappa di Sicilia (1)

Grappa di Marsala

9 Acquavite di frutta Südtiroler Williams - Williams dell’Alto Adige Südtiroler Aprikot - Aprikot dell’Alto Adige Südtiroler Marille - Marille dell’Alto Adige Südtiroler Kirsch - Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler - Zwetschgeler dell’Alto Adige Südtiroler Obstler - Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner - Gravensteiner dell’Alto Adige Südtiroler Golden Delicious - Golden Delicious dell’Alto Adige Williams friulano - Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino Alto Adige

Distillato di mele trentino - Distillato di mele del Trentino Williams trentino - Williams del Trentino

9 Acquavite di frutta Sliwovitz trentino - Sliwovitz del Trentino Aprikot trentino - Aprikot del Trentino Kirsch friulano - Kirschwasser Friulano Kirsch Trentino - Kirschwasser Trentino Kirsch Veneto - Kirschwasser Veneto 18 Genziana Südtiroler Enzian - Genziana dell’Alto Adige

Genziana trentina - Genziana del Trentino 32 Liquore Mirto di Sardegna (1)

Liquore di limone di Sorrento (1)

Liquore di limone della Costa d’Amalfi (1)

Genepì del Piemonte (1)

Genepì della Valle d’Aosta (1)

Génépi des Alpes-Genepì delle Alpi (2)

40 Nocino Nocino di Modena (1) (1) nuove indicazioni geografiche