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L’elenco degli ingredienti delle bevande spiritose

VINO SPUMANTE PINOT NERO

3. Bevande spiritose

3.1 Analisi di alcune indicazioni previste dalla proposta di Regolamento delle bevande spiritose

3.1.4 L’elenco degli ingredienti delle bevande spiritose

L’art. 7 comma 3 della Dir. 2000/13/CE concernente “l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità” come anche ribadito nelle dichiarazioni del nuovo Regolamento sulle bevande spiritose prevede che la Commissione ed il Consiglio dovranno approvare una normativa sull’etichettatura degli ingredienti per le bevande spiritose.

Attualmente rimane in vigore il D. lgs. n.109/92 che prevede che l’indicazione degli ingredienti è obbligatoria per le bevande spiritose diverse da quelle indicate dal punto 1 al 14 dell’Allegato II della proposta di Regolamento, giacchè‚ per i distillati e le acquaviti opera l’esplicita esenzione prevista dall’art. 7.

Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico e riportati in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. La ponderazione viene valutata rispetto al peso anche nel caso di ingredienti liquidi.

Relativamente alle bevande spiritose, le sostanze che più frequentemente sono presenti al loro interno sono:

1. alcol etilico di origine agricola; 2. distillato di origine agricola;

3. additivi: coloranti, edulcoranti e aromi; 4. acqua.

1. Alcol etilico di origine agricola

L’art. 3 della proposta di Regolamento comunitario per la produzione di bevande spiritose prevede tassativamente l’impiego di alcol etilico di origine agricola. Ciò vale sia se l’utilizzo viene destinato all’elaborazione della bevanda stessa, sia se viene finalizzato alla diluizione o allo scioglimento di coloranti, aromi o altri additivi autorizzati da addizionare al prodotto.

La qualità dell’alcol etilico deve essere conforme alle caratteristiche organolettiche, al titolo alcolometrico volumico minimo (96,0% vol) ed ai valori massimi di impurezze ammesse riportati al punto 1 lettera c) dell’Allegato I della proposta di Regolamento sulle bevande spiritose.

Nel caso in cui l’etichetta rechi l’indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell’alcol etilico di origine agricola, ciascun alcol agricolo utilizzato dovrà essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.

2. Distillato di origine agricola

È il liquido alcolico ottenuto con lo stesso procedimento previsto per l’alcol etilico di origine agricola ma che si differenzia sia da questo che dalle bevande spiritose, per aver conservato un aroma ed un gusto provenienti inconfondibilmente dalle materie prime utilizzate. Qualora sia fatto riferimento alla materia prima utilizzata il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da detta materia prima. 3. Additivi: coloranti, edulcoranti ed aromi

Il D. lgs. n.109/92 considera gli additivi come ingredienti e ciò comporta la loro indicazione in ordine ponderale decrescente così come previsto per le altre sostanze

presenti nel prodotto finale. Gli additivi utilizzati per la preparazione delle bevande spiritose sono i coloranti, gli edulcoranti e gli aromi.

Coloranti

I coloranti naturali devono essere indicati tra gli ingredienti al pari di quelli artificiali. Nei distillati e nelle acquaviti sono vietati.

Per quanto attiene i coloranti impiegabili nell’elaborazione delle bevande spiritose, bisogna fare riferimento a quanto stabilito dalla Dir. n. 94/36/CE del 30 giugno 1994 relativa alle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari. Essa prevede livelli progressivi di limitazione:

• per alcune bevande spiritose il livello di limitazione è massimo, non potendo contenere alcun tipo di colorante. I prodotti in questione sono i seguenti: “Korn”, “Kornbrand”, “bevande a base di acquavite di frutta”, “acquavite di frutta”, “Ouzo”, “Grappa”, “Tsikoudia di Creta”, “Tsipouro della Macedonia”, “Tsipouro della Tessaglia”, “Tsipouro di Tvrnavos”, “Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise” e “Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise”, “London Gin”, “Sambuca”, “Maraschino” e “Mistrà”;

• per altre bevande spiritose è possibile aggiungere, quali sostanze coloranti, esclusivamente caramello semplice (E150a), caramello solfito caustico (E150b), caramello ammoniacale (E150c) o caramello solfito ammoniacale (E150d). Gli alcolici oggetto della disposizione sono: “whisky o whiskey”, “bevanda spiritosa di cereali” (diversa da Korn, Kornbrand o Eau de yie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), “acquavite di vino”, “Rum”, “Brandy”, “Weinbrand”, “Marc”, “acquavite di vinaccia” (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall’Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), “Grappa invecchiata” e “Bagaceira velha”; • per le restanti bevande spiritose sono consentite le sostanze coloranti inserite

negli Allegati IV e V della Dir. n. 94/36/CE con le limitazioni ivi precisate. Edulcoranti

Nella preparazione delle bevande spiritose con le limitazioni previste dalla proposta di Regolamento, si possono aggiungere i seguenti edulcoranti indicati al punto 3 dell’Allegato I:

• zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla Dir. 2001/111/CE;

• mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche; • zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante

riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

• miele, quale definito dalla Dir. 2001/110/CE; • sciroppo di carruba;

• qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

Aromi

Per la loro indicazione, all’interno dell’elenco degli ingredienti occorre fare riferimento non solo al D. lgs. n.181/2003 ed al D. lgs. n.107/92, ma anche alla nuova proposta di Regolamento. Esso stabilisce che per la produzione di bevande spiritose si possano usare esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatizzanti naturali, salvo il caso delle bevande spiritose al ginepro quali: gin, ginebra, genever etc., della bevanda spiritosa al carvi, degli amari o dei bitter per le quali sono ammesse anche le sostanze aromatizzanti identiche alle sostanze naturali. Analoga eccezione è prevista per i liquori di frutta (ribes neri, ciliegie, lamponi, more di gelso, mirtilli, agrumi, lamponi di Lapponia, more artiche, mirtilli rossi, uva di monte, bacche di olivello spinoso e ananassi) e liquori di piante (menta, genziana, anice, genepì e vulneraria).

4. Acqua

Per quanto attiene la qualità dell’acqua utilizzata nella realizzazione di bevande spiritose bisogna fare riferimento alle Direttive n. 80/777/CEE e n. 98/83 concernenti “le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l’alimentazione”. Per esplicita esenzione dell’art. 6 del D. lgs. n.109/92, la sua previsione nell’elenco degli ingredienti non è richiesta per l’alcol e le bevande alcoliche in quanto è indicato il contenuto alcolico.

La quantità nominale e le indicazioni metrologiche

La quantità nominale deve essere indicata in etichetta in litri, centilitri o millilitri. Il D. lgs. n. 106/92 relativo alla “Attuazione della Dir. 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati” prescrive che le bevande spiritose possono essere preconfezionate, qualora destinate alla vendita al consumatore, in recipienti e bottiglie aventi esclusivamente i volumi riportati in Tabella.

Volumi nominali di preimballaggi CEE contenenti bevande spiritose (espressi in litri)

0,02 0,071 (1) 0,50 1,50 4,5

0,03 0,10 (2) 0,70 2,00 5 (3)

0,04 0,20 1,00 2,50 10 (3)

0,05 0,35 1,125 (3) 3,00

(1) esclusivamente per i prodotti circolanti nel territorio nazionale con destinazione

Irlanda e Regno Unito

(2) per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda

(3) esclusivamente per gli imballaggi preconfezionati destinati ad uso professionale I preimballaggi che rispondono alla norme comunitarie sono stati definiti dalla Dir. n. 75/106/CEE relativa al “precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati” e dalla Dir. n. 75/107/CEE concernente “le bottiglie impiegate come recipienti-misura CEE”, recepite nel nostro ordinamento con il D.L. n. 451 del 4 luglio 1976, modificato dal D. lgs. n. 106/ 1992.

I CONTRASSEGNI DI STATO OBBLIGATORI E LE ACCISE