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Individuazione delle “aree critiche”

Nel documento Grafica di copertina: (pagine 65-68)

3. Dalla Mappa acustica al Piano di Azione Integrato

3.1. Individuazione delle “aree critiche”

La procedura per l’individuazione delle aree critiche deve portare ad identificare un’area nella quale si ritiene che la sorgente possa provocare il superamento dei limiti di rumore assegnati alla zona e/o alla fascia di pertinenza (o area di rispetto). Ad oggi l’unico indirizzo normativo per la delimitazione delle aree critiche (e quindi per il calcolo dell’indice di priorità) è fornito dall’Allegato I del DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. É da osservare che il campo di applicazione del decreto citato riguarda la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto; tuttavia, il D.Lgs. 194/2005 di attuazione della direttiva 2002/49/CE, introducendo i piani d’azione quale strumento di pianificazione e di gestione del rumore ambientale, indirizza la problematica in una prospettiva unitaria che integra e armonizza tutti gli interventi di risanamento. La procedura individuata dall’Allegato I del DM 29/11/2000 indica che l’area A oggetto di risanamento, ovvero l’area critica, deve essere suddivisa in un insieme di aree Ai, tali che l’unione delle Ai coincida con A.

La prima condizione richiesta per la definizione dell’area Ai è che ad ogni area corrisponda un unico limite di immissione del rumore. In merito a tale vincolo sono previste tre possibilità:

aree collocate all’interno di fasce di pertinenza o aree di rispetto di una singola infrastruttura, in cui vale il limite stabilito dal decreto ad essa relativo;

aree collocate in una zona di sovrapposizione di due o più fasce di pertinenza o aree di rispetto, in cui vale il limite maggiore;

aree collocate all’esterno della fascia di pertinenza o delle aree di rispetto, in cui vale il limite stabilito dalla zonizzazione.

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La seconda condizione per la definizione dell’area Ai è che la variabilità del livello sonoro degli edifici situati all’interno di essa (al singolo edificio viene assegnato il livello sonoro valutato nel punto di maggiore criticità della facciata più esposta) deve essere non superiore a 3 dB(A). Tale condizione per la definizione delle aree Ai rappresenta un vincolo difficilmente rispettabile, che può non consentire una definizione ottimale delle aree ai fini del risanamento. Nell’ambito delle indicazioni prettamente tecniche, di seguito viene indicata una procedura per l’individuazione delle aree critiche, che può superare le difficoltà operative riscontrate nell’applicazione dell’Allegato I del DM 29/11/200031. Tale procedura, che parte da una diversa definizione di area critica, si pone come una strumento operativo a supporto del progettista per l’individuazione e la delimitazione delle aree critiche.

L’area critica viene identificata come un’area costituita dalle sole unità territoriali su cui si interviene in maniera continua attraverso un unico progetto (eventualmente costituito da più misure di mitigazione sonora) e i cui confini siano definiti dalle dimensioni dell’intervento attuato. L’area critica, intesa come insieme delle singole aree elementari Ai (o unità territoriali), risulterebbe individuata dalle insieme delle misure sonore che soddisfano la condizione di continuità. L’applicazione di questa definizione consente di ridurre in maniera consistente la probabilità che le aree critiche siano estese in maniera arbitraria. L’idea di base della procedura è quella di definire le criticità rispetto alla singola tipologia di sorgente.

La delimitazione dell’area, che si basa su un criterio meramente geometrico, ha l’obiettivo di accorpare tutti i ricettori “non isolati” oggetto di superamento (vengono considerati isolati due edifici e le loro pertinenze che hanno punti oggetto di superamento ad una distanza minima di 100 m, con riferimento alle definizioni riportate nella D.C.R. 77/2000 della Regione Toscana32).

La procedura consiste, nella sua versione più semplificata, nel tracciare un buffer di 50 m intorno agli edifici che presentano un superamento del limite (nel caso che i punti di facciata siano stati determinati come equispaziati lungo il perimetro dell’edificio e con spaziatura fra i punti minore o uguale a 3 m, il buffer può essere costituito da cerchi di 50 m di raggio intorno ai punti di calcolo in facciata oggetto di superamento). Tale semplificazione è stata ritenuta adeguata in base alle seguenti motivazioni:

- avere una dimensione variabile del buffer, ad esempio legata alla distanza del punto di calcolo dalla sorgente di rumore presuppone, a priori, la conoscenza del tratto di sorgente che origina il superamento (assunzione non scontata) ed aggiunge una complicazione modellistica non trascurabile;

- poter fissare il raggio dell’area critica in 50 m dall’edificio permette di semplificare l’assegnazione facilitando l’accorpamento degli edifici “non isolati” oggetto di superamento (così facendo vengono di fatto considerati isolati solo gli edifici oggetto di superamento ad una distanza superiore a 100 m);

- il metodo scelto può essere utilizzato per tutte le infrastrutture di trasporto compreso il traffico aereo.

Questo metodo risulta, da un punto di vista strettamente tecnico, molto più agevole da utilizzare e consente l’individuazione di aree critiche più omogenee dal punto di vista del profilo morfologico

31 HUSH Project Report Azione 16 – Ottimizzazione del sistema http://www.hush-project.eu/it

32 Tale distanza è stata definita in riferimento alla definizione di “centro abitato continuo” e “ricettore isolato” riportate nella D.C.R. 77/2000 della Regione Toscana:

a) centro abitato continuo: insieme di edifici compresi in una sezione di censimento ISTAT tale che la distanza tra due edifici adiacenti fra loro sia non superiore a 100 m;

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del territorio impattato da una specifica sorgente. I buffer così tracciati sui singoli edifici ricettori oggetto di superamento vengono successivamente uniti tra loro formando un’unica area accorpata da sovrapporre alla fascia di pertinenza acustica dell’infrastruttura, al fine di delimitare l’effettiva estensione dell’area critica. Per ogni area critica accorpata si procede al calcolo dell’indice di priorità. La procedura proposta, differenziandosi da quella strettamente indicata dalla norma, comporta necessariamente una modifica dei valori degli indici di priorità degli interventi. Il DM 29/11/2000 consente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, che la Regione, d’intesa con i comuni interessati, possa stabilire un ordine di modalità degli interventi che prescinda dall’indice di priorità introdotto dal decreto, pur senza fornire indicazioni circa i criteri da seguire.

L’indice di priorità

L’assegnazione dell’indice di priorità alle aree critiche è la fase più delicata della procedura di definizione delle aree critiche, in quanto da questa deriva la scelta degli interventi da attuare, la relativa tempistica e la conseguente distribuzione delle risorse economiche. Allo stato attuale, la direttiva END lascia a discrezione degli stati membri l’assegnazione del punteggio di priorità. In Italia, insieme all’indice di priorità nazionale specificato nell’All.1 del DM 29/11/2000, coesistono più indici definiti a livello regionale in maniera non omogenea che contribuiscono a rendere non uniformi le modalità di predisposizione delle graduatorie di intervento. La definizione di indici a livello regionale è il risultato delle limitazioni manifestate dall’attuale indice di priorità nazionale, come la mancanza di opportuni pesi da applicare per tenere conto della criticità dell’area in relazione al livello assoluto di rumore rilevato (gravità), l’efficacia e l’efficienza degli interventi applicabili, l’opportunità temporale ed economica per la realizzazione delle misure individuate. Tali problematiche potrebbero essere superate applicando una procedura di valutazione in grado di definire le priorità per approssimazioni successive, tenendo conto delle condizioni di gravità delle aree, dell’efficacia ed efficienza delle soluzioni ipotizzate. Un approccio di questo tipo consentirebbe di preservare le valutazioni ad oggi eseguite e di affinare la graduatoria degli interventi da attuare attraverso l’introduzione di ulteriori indici e considerazioni qualitative.

Nell’ottica dell’armonizzazione delle norme e della definizione di criteri comuni si propone di utilizzare anche per il Piano di Azione l’indice di priorità come definito dal DM 29/11/2000, applicabile indipendentemente dal descrittore acustico di riferimento:

P = Ri(Li – Li*) dove:

Ri: numero dei ricettori;

Li: livello, relativo al descrittore acustico (LAeq e/o Lden-Lnight), della sorgente critica nell'area Ai; Li*: livello limite relativo al descrittore acustico di riferimento.

Ai fini del calcolo di P per gli ospedali, le case di cura e di riposo il numero di Ri (posti letto) è moltiplicato per 4; per le scuole il numero di Ri (totalità degli alunni) è moltiplicato per 3. Per quanto riguarda il livello limite da applicare, nell’ambito dell’azione 1633 è stata anche proposta, per i singoli gestori delle infrastrutture, la definizione di livelli limite soglia al di sotto dei quali non si evidenzia un contributo significativo dell’infrastruttura al superamento del livello limite imposto. Sulla base delle criticità comunque evidenziate dall’indice di priorità nazionale, non risolvibili completamente con le correzioni proposte, è possibile accostare all’indice di priorità, come definito dal DM 29/11/2000, anche altri indicatori, applicando di fatto una procedura di valutazione che

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permetta di definire la priorità degli interventi per affinamenti successivi delle conoscenze sul territorio; tra le proposte è possibile utilizzare altri indici che tengano conto delle condizioni di gravità delle aree da risanare, in termini di esposizione al rumore e quindi di incidenza sulla salute dell’entità del superamento di un parametro di riferimento adottato, ed eventualmente indici che misurino l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni ipotizzate e degli interventi applicabili, anche mediante l’applicazione dell’analisi dei costi/benefici, e comunque ascoltando e considerando i risultati della consultazione del pubblico.

In Allegato la scheda: Aree Critiche/Hotspots

Nel documento Grafica di copertina: (pagine 65-68)