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Informazione precontrattuale e regole di comportamento

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.

Il Codice delle Assicurazioni

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 27

Art. 120.

Informazione precontrattuale e regole di comportamento

2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:

a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;

c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

Il Codice delle Assicurazioni

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 28

Art. 120.

Informazione precontrattuale e regole di comportamento

3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione.

Il Codice delle Assicurazioni

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 29

Art. 120.

Informazione precontrattuale e regole di comportamento

4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:

a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;

b) le modalità con le quali e' fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;

c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.

Il Codice delle Assicurazioni

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 30

Il Codice delle Assicurazioni

Art. 183.

Regole di comportamento

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 31

Art. 183.

Regole di comportamento

2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Il Codice delle Assicurazioni

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 32

- Obbligo registrazione di tutti i distributori - Garanzia di professionalità nella

distribuzione

- Informativa sul contratto proposto

Circolare ISVAP 533/04 – 573/05

- Obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza - Formazione professionale delle reti commerciali - Rapporti di vigilanza

Circolare ISVAP 551/2005

Decreto Bersani Luglio 06

- Trasparenza dei contratti di assicurazione vita

- Adeguatezza dell’offerta assicurativa

Regolamento

n.5 del 16 ottobre 2006

Il Codice e il Regolamento ISVAP 5/2006

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 33

Il Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006

disciplina l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e

all’art.183 (regole di comportamento) del Codice delle Assicurazioni

Il Codice e il Regolamento ISVAP 5/2006

Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 34

L’obiettivo è di mettere ordine nella platea di soggetti che a diverso titolo esercitano l’attività di intermediazione, prevedendo presso l’Isvap l’istituzione del RUI

Obiettivi del Regolamento Isvap 5/2007

L’esercizio dell’attività è riservata solo agli

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