Le basi normative dell’attività di intermediazione
assicurativa
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 2
Il cambiamento della normativa dell’intermediazione
I 4 pilastri della tutela del consumatore (risparmiatore/investitore)
NORMATIVA PRINCIPI SUI
CONTABILI NORMATIVA RISPARMIO DEL
NORMATIVA SULLA
TRASPARENZA NORMATIVA SULL’
INTERMEDIAZIONE
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 3
Codice Assicurazioni D. Lgs. 209/05
Direttiva CEE 92/2002
- Obbligo registrazione di tutti i distributori - Garanzia di professionalità nella
distribuzione
- Informativa sul contratto proposto
Circolare ISVAP 533/04 – 573/05
- Obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza - Formazione professionale delle reti commerciali - Rapporti di vigilanza
Circolare ISVAP 551/2005
Decreto Bersani Luglio 06
- Trasparenza dei contratti di assicurazione vita
- Adeguatezza dell’offerta assicurativa
Regolamento
n.5 del 16 ottobre 2006
L’evoluzione della normativa assicurativa
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 4
Le Fonti
Codice delle Assicurazioni Private
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005
ISVAP: Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006
Regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 5
ISVAP: circolare 533/D 4 giugno 2004
Distribuzione di polizze di assicurazione. Incasso dei premi. Pubblicità dei prodotti assicurativi.
ISVAP: circolare 551/D 5 marzo 2005
Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita.
Le Fonti
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 6
L’evoluzione della normativa sull’intermediazione
Direttiva CEE 92/2002
Circolare ISVAP 533/04 – 573/05
Codice delle assicurazioni D. lgs. 209/2005
Circolare ISVAP 551/2005
Regolamento Isvap N° 5 del 16-10-2006
Intermediazione assicurativa Intermediazione finanziaria
Direttiva CEE 2004/39
Mifid
Direttiva CEE 2006/73 Mifid 2° livello
Regolamento Cee N°1287 / 2006
T.U.F.
D. LGS n° 58/98
Reg. Consob
16190 - Intermediari Reg. Consob 11768 - Mercati
Reg. Consob 11971 - Emittenti
D.LGS 303/06 D.LGS 252/05
L’applicazione della Mifid avviene con il D. LGS. N° 164 del 17 settembre 2007
Comunicazione congiunta ISVAP-CONSOB
Le norme dell’intermediazione assicurativa: Il Codice delle Assicurazioni ed il Regolamento ISVAP
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 8
Codice Assicurazioni D. Lgs. 209/05
Direttiva CEE 92/2002
- Obbligo registrazione di tutti i distributori - Garanzia di professionalità nella
distribuzione
- Informativa sul contratto proposto
Circolare ISVAP 533/04 – 573/05
- Obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza - Formazione professionale delle reti commerciali - Rapporti di vigilanza
Circolare ISVAP 551/2005
Decreto Bersani Luglio 06
- Trasparenza dei contratti di assicurazione vita
- Adeguatezza dell’offerta assicurativa
Regolamento
n.5 del 16 ottobre 2006
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 9
Il Codice delle Assicurazioni: le principali novità introdotte
Il Codice delle
Assicurazioni recepisce la direttiva 2002/92 CE
Le principali novità introdotte:
o Definisce l’attività di intermediazione assicurativa
o Abolisce i previgenti Albi e istituisce il Registro Unico degli Intermediari
o Prevede requisiti di onorabilità e professionalità per tutti gli intermediari
o Impone norme di comportamento per la trasparenza e la tutela dei consumatori
o Prevede la responsabilità solidale degli intermediari e delle imprese assicurative
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 10
Il Codice delle Assicurazioni: la classificazione dei rami assicurativi
SISTEMA ASSICURATIVO ITALIANO
RAMO DANNI RAMO VITA
RAMO I
Le ass.ni sulla durata della vita umana
RAMO II
Le ass.ni di nuzialità e di natalità
RAMO III
Unit/Index linked - OICR - Indici
RAMO IV
L’ass.ne malattia e invalidità grave
RAMO V
Operazioni di capitalizzazione
RAMO VI
Operazioni di gestione di fondi collettivi RAMI:
1. Infortuni 2. Malattie
3. Corpi di veicoli terrestri 4. Corpi di veicoli ferroviari 5. Corpi di veicoli aerei 6. Corpi di veicoli marittimi 7. Merci trasportate
8. Incendio ed elementi naturali
9. Altri danni ai beni causato da grandine o gelo nonché da qualsiasi altro evento quale il furto
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri 11. Responsabilità civile aeromobile
12. Responsabilità civile veicoli marittimi 13. Responsabilità civile in generale 14. Credito: perdite patrimoniali 15. Cauzione
16. Perdite pecuniarie di vario genere 17. Tutela legale
18. Assistenza alle persone in difficoltà
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 11
L’attività di intermediazione nel Codice delle Assicurazioni
Il Codice delle Assicurazioni
disciplina al titolo IX l’attività di intermediazione
Artt.106-107: disposizioni generali
Artt.108-116: accesso all’attività di intermediazione
Artt.117-121: regole di comportamento
Riforma della previdenza complementare
La definizione di intermediazione assicurativa
Il Codice delle Assicurazioni fornisce - per la prima volta in maniera esaustiva – una definizione dell’attività di intermediazione assicurativa:
“L’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi… o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati
”
Riforma della previdenza complementare
Secondo il Codice delle Assicurazioni, pertanto, l’attività di intermediazione assicurativa non si limita alla sola fase di conclusione del contratto ma comprende ogni altra attività finalizzata alla distribuzione di prodotti e servizi assicurativi.
Nello specifico, costituisce attività di intermediazione lo svolgimento di anche una sola delle seguenti attività:
•
Proposta;• Assistenza e/o consulenza;
• Conclusione contratti;
• Gestione sinistri.
La definizione di intermediazione assicurativa
Riforma della previdenza complementare
Su questo tema, l’ISVAP, attraverso il Regolamento 5/2006, ha fornito ulteriori indicazioni precisando che costituiscono attività di intermediazione:
la gestione dei sinistri per conto di un intermediario;
la consegna/ricezione di documenti assicurativi o incasso dei premi non in busta chiusa
(nel caso in cui la documentazione non fosse in busta chiusa, infatti, l’incaricato avrebbe possibilità di vederla e entrare nel merito svolgendo, di fatto, attività di conclusione e assistenza nella chiusura del contratto).La definizione di intermediazione assicurativa
Riforma della previdenza complementare
La riforma dell’intermediazione assicurativa
L’ISVAP ha precisato inoltre che non costituiscono attività di intermediazione:
l’attività contabile
(è importante sottolineare, però, che anche il semplice incasso dei premi rientra tra le attività di intermediazione assicurativa);
la segnalazione di nominativi senza percezione di
compenso.
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 16
Articolo 108
Chi può esercitare l’attività di Intermediazione Assicurativa?
Solo i soggetti iscritti nel
Registro Unico degli Intermediari
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 17
Articolo 109
Registro degli Intermediari I soggetti iscritti nel Registro
Sez. A) Agenti di assicurazione
Sez. B) Mediatori di assicurazione e broker
Sez. C) Produttori diretti che svolgono l’intermediazione delle assicurazioni sulla vita e infortuni e malattie
Sez. D) Banche, intermediari finanziari ex art. 107 TULB, SIM e la società Poste Italiane – divisione Bancoposta
Sez. E) I collaboratori degli intermediari assicurativi che svolgono la loro attività al di fuori dei locali dell’intermediario
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 18
Requisiti di onorabilità Godere dei diritti civili
Non aver riportato condanna irrevocabile per reati contro il patrimonio o la pubblica amministrazione o per gravi delitti non colposi
Non essere dichiarato fallito
Non essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi Requisiti professionali
Superamento di una prova di idoneità (sez. a) e b))
Possesso di requisiti di professionalità accertati tramite la partecipazione a corsi di formazione
Sottoscrizione di idonea polizza di responsabilità civile (sez. a) e b)) Adesione al fondo di garanzia (sez.b)
Il Codice delle Assicurazioni
Articolo 110
Requisiti particolari per l’iscrizione delle persone
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 19
L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinuncia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
Il Codice delle Assicurazioni
Articolo 113 – Cancellazione (1)
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 20
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida
disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
Il Codice delle Assicurazioni
Articolo 113 – Cancellazione (2)
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 21
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il
tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello
dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Il Codice delle Assicurazioni
Articolo 117 – Separazione patrimoniale
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 22
Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o
dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
Deve essere l’impresa o l’intermediario a dimostrare che il premio versato a quest’ultimo non è pervenuto all’impresa
Solo se l’assicurato o il beneficiario rilascia quietanza scritta si
considera effettuato il pagamento di una somma dovuta dall’impresa Il Codice delle Assicurazioni
Articolo 118 – Pagamento Premi
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 23
Doveri e responsabilità verso gli assicurati (art.119)
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 24
Doveri e responsabilità verso gli assicurati (art.119)
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 25
Doveri e responsabilità verso gli assicurati (art.119) 3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) , b) o d) , e' responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) .
Il Codice delle Assicurazioni
Vi è responsabilità solidale dell’impresa con gli intermediari a), b), c), d)
Vi è responsabilità solidale degli intermediari a), b), d) con i
propri collaboratori iscritti alla sez. e)
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 26
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 27
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 28
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 29
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali e' fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 30
Il Codice delle Assicurazioni
Art. 183.
Regole di comportamento
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 31
Art. 183.
Regole di comportamento
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Il Codice delle Assicurazioni
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 32
Codice Assicurazioni D. Lgs. 209/05
Direttiva CEE 92/2002
- Obbligo registrazione di tutti i distributori - Garanzia di professionalità nella
distribuzione
- Informativa sul contratto proposto
Circolare ISVAP 533/04 – 573/05
- Obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza - Formazione professionale delle reti commerciali - Rapporti di vigilanza
Circolare ISVAP 551/2005
Decreto Bersani Luglio 06
- Trasparenza dei contratti di assicurazione vita
- Adeguatezza dell’offerta assicurativa
Regolamento
n.5 del 16 ottobre 2006
Il Codice e il Regolamento ISVAP 5/2006
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 33
Il Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006
disciplina l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e
all’art.183 (regole di comportamento) del Codice delle Assicurazioni
Il Codice e il Regolamento ISVAP 5/2006
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 34
L’obiettivo è di mettere ordine nella platea di soggetti che a diverso titolo esercitano l’attività di intermediazione, prevedendo presso l’Isvap l’istituzione del RUI
Obiettivi del Regolamento Isvap 5/2007
L’esercizio dell’attività è riservata solo agli
Intermediari iscritti
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 35
Obiettivo del Regolamento è
tutelare il consumatore identificando gli intermediari e disciplinando aspetti quali:
• i requisiti per accedere al Registro Unico degli Intermediari
• le norme di comportamento, ispirate a correttezza e trasparenza cui gli intermediari si devono attenere nei rapporti con i clienti
• polizza RC a fronte dei rischi professionali derivanti dall’esercizio dell’attività (sez. a) e b))
• la formazione professionale continua
Obiettivi del Regolamento Isvap 5/2007
Riforma della previdenza complementare
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Il RUI è composto da 5 sezioni:
Sezione A: Agenti di assicurazione
Sezione B: Mediatori di assicurazione o broker
Sezione C: Produttori diretti delle imprese di assicurazioni
Sezione D: Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane;
Sezione E: Soggetti addetti all’intermediazione incaricati da
Agenti o Broker, che svolgono la loro attività al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto per il quale operano.
Le sezioni del RUI
Riforma della previdenza complementare
Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche e gli obblighi sanciti dall’ISVAP per ciascuna categoria.
Il registro Unico degli Intermediari assicurativi
Riforma della previdenza complementare
L’attività di Agente di assicurazioni è svolta a rischio e a spese dell’Agente.
L’Agente si configura come un libero professionista
(non dipendente, quindi, dall’impresa di assicurazioni)che svolge la propria attività in maniera professionale
(ossia a titolo continuativo e non occasionale).La sua attività viene remunerata a provvigioni
(in base, quindi, al volume di affari realizzato).Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Sezione A
Riforma della previdenza complementare
Il mediatore di assicurazione o broker è colui che agisce su incarico dell’assicurando e senza poteri di rappresentanza dell’impresa di assicurazione
(CdA, art. 109).In pratica, il mediatore/broker orienta il cliente nella scelta dei prodotti assicurativi offerti da varie imprese, valutandone le effettive esigenze assicurative ed individuando la miglior soluzione offerta dal mercato.
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Sezione B
Riforma della previdenza complementare
In questa sezione
(l’unica in cui sono iscritte solo persone fisiche)vengono iscritti i produttori diretti.
I produttori diretti, “anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattie per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione…operano senza vincoli di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima” (CdA, art. 109).
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Sezione C
Riforma della previdenza complementare
In questa sezione
(l’unica in cui sono iscritte solo persone giuridiche)vengono iscritte le Banche, gli Intermediari finanziari e la società Poste Italiane.
I soggetti iscritti in questa sezione possono distribuire solo polizze standardizzate
(art. 41, comma 1 del Regolamento Isvap 5/2006)ossia “contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione”
(art. 2, lett. h del Regolamento Isvap 5/2006).Limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, le società iscritte nella sezione D, sono sottoposte alla vigilanza dell’ISVAP.
Sezione D
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Riforma della previdenza complementare
L’Isvap, nell’art. 41, comma 3 del citato Regolamento, precisa inoltre che i soggetti iscritti alla sezione D possono anche distribuire prodotti non standardizzati ma solo all’interno dei locali in cui operano e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono tali prodotti siano iscritte nella sezione A del registro.
Sezione D -segue
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Riforma della previdenza complementare
In questa sezione vengono iscritti:
Dipendenti degli intermediari;
Subagenti;
Produttori di agenzia;
Account delle società di brokeraggio;
Promotori finanziari;
ogni altro soggetto che svolge l’attività di intermediazione assicurativa su incarico di un iscritto nella sezione A, B, o D.
n.b. Tali soggetti devono essere
iscritti solo se operano al di fuori dei locali
degli intermediari
iscritti alle sezioni A, B o D
con i quali collaborano.
Sezione E
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Riforma della previdenza complementare
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
E’ opportuno sottolineare, però, che un soggetto iscritto alla sezione E, può collaborare con diversi intermediari purché venga iscritto da ciascun intermediario che si avvale della sua attività.
Un soggetto potrebbe operare, ad esempio, per un Agente (sez. A) e per un Broker (sez. B) o per più Agenti contemporaneamente, a patto che venga da questi iscritto alla sezione E come proprio collaboratore.
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 45
L’ iscrizione al Registro La normativa distingue:
a) gli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei locali dell’intermediario non devono essere obbligatoriamente iscritti
b) gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano devono essere iscritti
Il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 46
Gli addetti all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano dovranno, preliminarmente alla richiesta di iscrizione al Registro, seguire corsi di formazione per almeno 60 ore, di cui almeno 30 in aula.
Il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
L’ iscrizione al Registro
Gli addetti all’attività di intermediazione esclusivamente
all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano
pur non dovendo essere iscritti, dovranno,
preliminarmente all’avvio della loro attività, seguire
corsi di formazione per almeno 60 ore, di cui almeno 30 in
aula.
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 47
Gli adempimenti delle Società iscritte alla Sezione D del RUI
a) ad iscrivere nel Registro i dipendenti, i collaboratori, i promotori finanziari e gli altri addetti alla intermediazione assicurativa fuori sede
b) a verificare il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità degli addetti all’intermediazione assicurativa in sede o fuori sede
Pur non essendo previsto il superamento di un esame di abilitazione, si richiede il possesso di “cognizioni e capacità
professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano”, accertate tramite la partecipazione con profitto a
corsi di formazione professionale
Gli intermediari iscritti nella sez. D) provvedono
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 48
Limiti all’attività di intermediazione per la sezione D
I SOGGETTI ISCRITTI ALLA SEZIONE “D” DEL REGISTRO UNICO POSSONO COLLOCARE SOLAMENTE PRODOTTI
ASSICURATIVI STANDARDIZZATI
ossia con CLAUSOLE CONTRATTUALI NON MODIFICABILI
DALLE PARTI
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 49
La radiazione
Il Regolamento prevede che gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, debbano essere iscritti nella sezione E del Registro.
L’esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali è punita con la Radiazione dal Registro.
Il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
Basi normative dell’attività di intermediazione assicurativa 50
L’aggiornamento professionale
Gli intermediari iscritti nel Registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nel Registro aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali.
A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel Registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dall’evoluzione della normativa di riferimento.
Il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi