c) all’articolo 4, la lettera c) del comma 4.2 è sostituita dalla seguente:
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
8. Altri aspetti peculiari dello strumento di comunicazione messo a disposizione
2.8. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1 sono rese disponibili al mercato nel rispetto delle disposizioni previste al punto 5.9 dell’Allegato al Regolamento
00 MW.
2.4. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera c), sono rese disponibili al mercato con riferimento a ciascuna unità di produzione con potenza non inferiore a 1
2.5. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sono rese disponibili al mercato subito dopo la definizione del programma di manutenzione delle unità produttive con riferimento a ciascuna ora dell’anno solare cui il programma si riferisce e sono aggiornate periodicamente con tempistiche compatibili con il rendere dette informazioni disponibili in tempo utile per l’assunzione delle decisioni relative alla acquisizione dei diritti relativi alla capacità di interconnessione nonché di utilizzazione della stessa; in particolare, la periodicità di aggiornamento di dette informazioni è almeno settimanale a partire dal secondo giorno precedente l’inizio dell’anno cui le informazioni fanno riferimento.
2.6. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera b), sono rese disponibili al mercato il giorno successivo a quello cui l’informazione si riferisce.
2.7. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera c), sono rese disponibili al mercato il settimo giorno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.
2.8. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1 sono rese disponibili al mercato nel rispetto delle disposizioni previste al punto 5.9 dell’Allegato al Regolamento.
09A00785
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008 .
Aggiornamento del valore del fattore di correzione specifi co aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distri-buzione di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007 n. 316/07 relativo alle società, Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., per gli anni 2005 e 2006 e relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche per l’anno 2005. (Deliberazione ARG/elt 196/08).
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 dicembre 2008
Viste:
x la legge 14 novembre 1995, n. 481;
x il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
x il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito:
dPR n. 244/01);
x la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
x la legge 23 agosto 2004, n. 239;
x la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
x la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
x il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
x la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);
x le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l’allegato A alla deliberazione n. 96/04);
x la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito:
deliberazione n. 202/06);
x la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito:
deliberazione n. 30/07);
x la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito:
deliberazione n. 109/07);
x la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito:
deliberazione n. 136/07);
x la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito:
deliberazione n. 316/07);
x la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 8/08);
x la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 21/08);
x la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 54/08);
x la deliberazione dell’Autorità 20 maggio2008 ARG/elt 62/08;
x la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08;
x la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito:
Considerato che:
x il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
x la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
x ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
x le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per le seguenti società, in misura pari a:
Società Deliberazione Csa2004
Acea S.p.A. 30/07 0,1875
AEM Elettricità S.p.A. ARG/elt 121/08 0,1391
Amaie Sanremo S.p.A. 136/07 0,1189
ASM Distribuzione elettricita s.r.l. 8/08 0,1378 ASSEM S.p.A. di San Severino Marche ARG/elt 54/08 0,2378 Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG 109/07 - ARG/elt 21/08 0,0333
Deval S.p.A. 212/06 0,1083
x il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
x il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
x l’articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l’aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
x la deliberazione n. 30/07 ha fissato un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del coefficiente Csa di cui al paragrafo 6 dell’Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
x l’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all’80% dell’ammontare liquidato per l’anno 2004;
x i dati necessari all’aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005 e 2006 e relativi alle società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A. sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione Tariffe per l’aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari, per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
x i dati necessari all’aggiornamento del fattore di correzione Csa per l’anno 2005 e relativi alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione Tariffe per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
x i dati degli investimenti relativi agli anni 2004 e 2005 delle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche necessari all’aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2006 e 2007 sono stati richiesti mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe;
x la deliberazione ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia di vincolo V1 per l’anno 2007 necessari all’aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno;
x la deliberazione ARG/elt 183/08 ha riavviato la perequazione generale per l’anno 2007, i cui dati, raccolti dalla Cassa, saranno utilizzati anche ai fini dell’aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno.
Considerato inoltre che:
x è stato riscontrato un errore materiale nei valori indicati nella Tabella 1 della deliberazione n. 316/07; più specificatamente il valore della componente
“V3(disat); U3(disat)” per la tipologia “e) altre utenze in media tensione”, indicato pari a “0,0030 cent€/kwh”, è da intendersi pari a “0,0300 cent€/kwh”:
x l’articolo 2 della deliberazione ARG/elt 21/08 ha disposto che l’importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell’articolo 2 della deliberazione n.
109/07, venga trattenuto dalla società a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007.
Ritenuto opportuno:
x sulla base dei dati forniti dalle società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., aggiornare il coefficiente Csa, rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006, nella misura pari a:
Società Csa2005 Csa2006
Acea S.p.A. 0,1762 0,1805
AEM Elettricità S.p.A. 0,1369 0,1168
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. 0,1314 0,1349 Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG 0,0280 0,0358
Deval S.p.A. 0,1067 0,1193
x sulla base dei dati forniti dalle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A.
di San Severino Marche, aggiornare il coefficiente Csa per l’anno 2005 nella misura pari a:
Società Csa2005
Amaie Sanremo S.p.A. 0,1173
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche 0,2356
x determinare tale aggiornamento sulla base del valore della componente
“V3(disat); U3(disat)” per la tipologia “e) altre utenze in media tensione”, di cui alla Tabella 1 della deliberazione n. 316/07, pari a “0,0300 cent€/kwh”;
x rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del fattore di correzione Csa per l’anno 2006 per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche;
x rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del fattore di correzione Csa per l’anno 2007 per le società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. Azienda Energetica S.p.A.
Etschwerke AG, Deval S.p.A., per gli anni 2005 e 2006 e relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM Sp.A. di San Severino Marche
DELIBERA
1. di rettificare il valore della componente“V3(disat); U3(disat)” per la tipologia “e) altre utenze in media tensione”, di cui alla Tabella 1 della deliberazione n. 316/07, nella misura di “0,0300 cent€/kwh”;
2. di determinare per le società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A. l’aggiornamento del fattore Csa, di cui all’articolo 1 della deliberazione n.
316/07, per gli anni 2005 e 2006 in misura pari, rispettivamente a:
Società Csa2005 Csa2006
Acea S.p.A. 0,1762 0,1805
AEM Elettricità S.p.A. 0,1369 0,1168
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. 0,1314 0,1349 Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG 0,0280 0,0358
Deval S.p.A. 0,1067 0,1193
3. di determinare per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche l’aggiornamento del fattore Csa, di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 316/07, per l’anno 2005 in misura pari, rispettivamente a:
Società Csa2005
Amaie Sanremo S.p.A. 0,1173
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche 0,2356
4. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alle società di cui ai punti 2. e 3. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni indicati sulla base dei fattori di cui ai precedenti punti e del ricavo amesso perequato, comunicato dall’Autorità;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 22 dicembre 2008
Il presidente: ORTIS
09A00786
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008 .
Modifi cazioni, integrazioni e rettifi ca di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG). (Deliberazione ARG/gas 197/08).
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 dicembre 2008 Visti:
x la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
x la legge 14 novembre 1995, n. 481;
x il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n.
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
x il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
x la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
x la legge 23 agosto 2004, n. 239;
x la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
x la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
x la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
x la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
x la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RQDG) del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
x la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
x la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 159/08);
x la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante
“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
x la lettera dell’associazione di categoria ANIGAS, del 2 dicembre 2008, prot.
3580/2008 DIGE, ricevuta dall’Autorità in data 5 dicembre 2008, prot. Autorità 38745 (di seguito: lettera 2 dicembre 2008).
Considerato che:
x si sono riscontrati errori materiali nella RTDG;
x il comma 7.6 della RTDG prevede che nei casi in cui si proceda alla determinazione d’ufficio delle tariffe, si tenga conto delle informazioni disponibili o si proceda a ricostruzioni per confronto con altre realtà similari;
x il comma 53.1 della RTDG prevede che il soggetto responsabile della raccolta, della validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna è l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
x l’articolo 1 della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le disposizioni della RTDG entrino in vigore dall’1 gennaio 2009;
x ANIGAS ha richiesto con la lettera 2 dicembre 2008 di prevedere un periodo transitorio per la piena applicazione di quanto previsto al comma 53.1 della RTDG, in ragione delle difficoltà di ordine operativo a darne attuazione nei termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
x fino alla data del 31 dicembre 2008, la responsabilità per le funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle letture è in capo all’impresa di vendita.
Considerato inoltre che:
x il comma 32.1 della RTDG definisce le modalità di determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura per le imprese distributrici;
x il comma 49.1 della RTDG definisce le modalità di determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice;
Ritenuto che sia opportuno:
x sanare gli errori materiali riscontrati;
x adottare meccanismi di determinazione delle tariffe d’ufficio il più possibile automatici e prevedibili, e in grado di intercettare tutte le situazioni prospettate dalle imprese.
Ritenuto inoltre che sia opportuno:
x in relazione alla richiesta di ANIGAS, prevedere un differimento, non ulteriormente prorogabile, di sei mesi della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 53.1, lettera b) della RTDG, che attribuiscono all’impresa distributrice l’assunzione della responsabilità delle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna;
x regolare, con riferimento al differimento di decorrenza degli obblighi di cui al punto precedente, il periodo transitorio che si estende dall’1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, mantenendo per il medesimo periodo la responsabilità relativa alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas, con riferimento ai punti di riconsegna, in capo ai soggetti che attualmente la esercitano, in continuità con la disciplina in vigore nell’anno 2008;
x prevedere la copertura dei costi operativi relativi allo svolgimento delle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas sostenuti dalle imprese di vendita nel periodo transitorio;
x prevedere che la copertura dei costi di cui al precedente alinea avvenga alle medesime condizioni previste dalla RTDG per il caso in cui tali funzioni siano svolte dalle imprese distributrici;
x in relazione a quanto previsto nei punti precedenti, disporre che:
a. la quota parte del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura, di cui al comma 32.1 della RTDG relativo al primo semestre 2009 sia riconosciuto alle imprese di vendita;
b. la quota parte dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura di cui al comma 49.1 della RTDG, relativa alla compensazione dei costi per le letture di switch effettuate nel primo semestre 2009 sia riconosciuta alle imprese di vendita;
x rendere minimo l’impatto, in termini di oneri gestionali, delle disposizioni che regolano il periodo transitorio di cui ai precedenti punti
DELIBERA