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c) all’articolo 4, la lettera c) del comma 4.2 è sostituita dalla seguente:

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

8. Altri aspetti peculiari dello strumento di comunicazione messo a disposizione

17.2 c) Sospensioni non effettuate

17.2 a) Numero di richieste di sospensione ricevute nel mese

Esercente la vendita BT MT AT

17.2 b) Sospensioni effettuate

Esercente la vendita BT MT AT

17.2 c) Sospensioni non effettuate

Esercente la vendita BT MT AT

09A00784

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 .

Disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 187/08).

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 dicembre 2008

Visti:

x la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

x il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: Regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;

x la legge 14 novembre 1995 n. 481;

x il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

x la legge 12 dicembre 2002 n. 273;

x la legge 27 ottobre 2003 n. 290;

x la legge 23 agosto 2004 n. 239;

x la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:

l’Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l’Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

x la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 115/08).

Considerato che:

x l’Allegato al Regolamento 1228/2003 (di seguito: Allegato al Regolamento) prevede, al punto 5.5, che ciascun gestore del sistema di trasmissione (di seguito: TSO) pubblichi tutti i dati rilevanti per il cross-border trade sulla base delle migliori stime possibili;

x per consentire ai TSO di rispettare il predetto obbligo, l’Allegato al Regolamento prevede che i partecipanti al mercato debbano rendere disponibile al TSO interessato tutti i dati e le informazioni rilevanti;

x l’Allegato al Regolamento prevede, al punto 5.6, che le informazioni rilevanti siano rese disponibili al mercato in tempo utile per la negoziazione dei prodotti il cui valore sia influenzato dalle informazioni stesse;

x il punto 5.9 dell’Allegato al Regolamento prevede che tutte le informazioni che i TSO sono tenuti a pubblicare siano accessibili facilmente e gratuitamente da parte dei soggetti interessati; i dati corrispondenti devono inoltre essere accessibili attraverso adeguati strumenti standard di scambio di informazioni ed includere anche informazioni storiche per un periodo non inferiore ai due anni precedenti;

x l’Allegato al Regolamento affida alle Autorità di regolazione competenti dei Paesi Membri il compito di vigilare sulle modalità con cui dette informazioni

Considerato inoltre che:

x Terna, nella sua qualità di TSO del sistema elettrico italiano, ha ad oggi rispettato l’obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni rilevanti di cui al punto 5.5 dell’Allegato al Regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera i) del medesimo punto, laddove si dispone che i TSO pubblichino ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità programmate delle unità di produzione di potenza superiore a 100 MW ed ex-post le informazioni relative alle indisponibilità programmate e non programmate riferite al giorno precedente e relative alle medesime unità;

x Gli operatori di mercato – ed in particolare gli utenti del dispacciamento – comunicano a Terna su base annuale, mensile e settimanale i loro programmi di manutenzione e su base giornaliera, prima della chiusura mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), la capacità disponibile per il giorno successivo di ciascuna unità di produzione rilevante nella loro disponibilità.

Ritenuto che:

x rendere disponibili a ciascun operatore di mercato informazioni puntuali sulla effettiva capacità produttiva disponibile di ciascuna unità di produzione di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori potrebbe ridurre la concorrenzialità del mercato; ciò con particolare riferimento alla concorrenzialità del MSD e, nei casi in cui non siano presenti o introducibili opportune misure per il controllo dell’esercizio del potere di mercato eventualmente di carattere locale;

x il dettaglio con cui le informazioni di cui al punto 5.5 dell’Allegato al Regolamento devono essere disponibili per risultare efficaci ai fini di cui all’Allegato al Regolamento medesimo, ovvero del cross border trade, debba essere definito anche in funzione del disegno del mercato all’ingrosso;

x in particolare, poiché il disegno del mercato all’ingrosso prevede una configurazione zonale del mercato, ai fini della formazione del prezzo non risulta direttamente rilevante la specifica localizzazione di un’unità produttiva, ma solo l’identificazione della zona in cui l’impianto si trova;

x analogamente, non sia rilevante l’identità dell’operatore di mercato abilitato ad offrire nel mercato all’ingrosso l’energia elettrica producibile da un impianto qualora l’operatore in questione non abbia dimensioni tali da poter influire sui prezzi di mercato;

x viceversa, sia comunque rilevante ai fini del cross border trade conoscere la fonte primaria di alimentazione (ed eventualmente la tecnologia) dell’unità produttiva cui le informazioni di cui al punto 5.5 lettera f) dell’Allegato al Regolamento fanno riferimento;

x con riferimento alle zone relative alla Sicilia ed alla Sardegna, la particolare condizione strutturale dell’offerta rende facilmente attuabili comportamenti di collusione tacita;

x per quanto sopra, rendere disponibili a ciascun operatore di mercato informazioni puntuali sulla effettiva capacità disponibile di ciascuna unità produttiva di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori e localizzata in Sicilia o in Sardegna dia luogo a evidenti criticità in termini di concorrenzialità dei mercati;

x al tempo stesso, la rilevanza delle informazioni relative alle unità di produzione localizzate nella Sicilia e nella Sardegna sia minima, se alcuna, anche in ragione della possibilità da parte di dette unità produttive di influire sul prezzo dell’energia elettrica nelle zone confinanti con l’estero; che è il prezzo rilevante ai fini delle decisioni di cross border trade;

x siano, invece, particolarmente rilevanti, ai fini delle decisioni di cross border trade, le informazioni relative alle unità di produzione localizzate nella zona nord.

Ritenuto altresì che:

x anche la disponibilità delle informazioni ex post abbia valore per gli operatori in quanto consente sia di individuare che di segnalare eventuali comportamenti abusivi, oltre che di meglio comprendere la probabilità che determinati eventi cui le informazioni fanno riferimento possano ripetersi in futuro;

x il rischio che la disponibilità per ciascun operatore di mercato di informazioni puntuali sulla effettiva capacità disponibile di ciascuna unità produttiva di dimensioni rilevanti nella disponibilità di altri produttori possa ridurre la concorrenzialità del mercato è tanto minore quanto maggiore è il tempo trascorso tra l’evento considerato e la divulgazione dello stesso;

x quanto sopra valga con particolare riferimento alla concorrenzialità del MSD e nei casi in cui non siano presenti, o introducibili, opportune misure per il controllo dell’esercizio del potere di mercato eventualmente di carattere locale

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di disporre che Terna comunichi entro il 31 dicembre 2008, sul proprio sito internet, il giorno, comunque non successivo all’1 febbraio 2009, a partire dal quale comincerà a rendere disponibili le informazioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, nonché le modalità con cui dette informazioni verranno rese disponibili;

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

ALLEGATO A

Disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica

Articolo 1 Definizioni

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all’articolo 1 dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- capacità produttiva disponibile di una unità di produzione in un’ora è il valore della potenza massima erogabile dall’unità nell’ora specificata (espresso in MW), come risultante dalla dichiarazione dell’utente del dispacciamento titolare dell’unità sul Registro delle Unità di Produzione alla chiusura della fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, nel caso delle unità abilitate, e come risultante dalla miglior stima di Terna per le altre unità rilevanti;

- Codice di trasmissione e dispacciamento è parte integrante del Codice di rete predisposto da Terna in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

- macroarea è una fra le macroaree Nord e Sud_Isole;

- macroarea Nord è l’aggregato della zona nord e del polo di produzione limitata di Monfalcone, di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;

- macroarea Sud_Isole è l’insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macroarea Nord e diverse dalle zone estere di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;

- macroutente è un aggregato di utenti del dispacciamento definito dalla Direzione Mercati dell’Autorità ai sensi del comma 4.1, lettera a) della deliberazione ARG/elt 115/08, tenendo conto dei rapporti di controllo tra loro intercorrenti comunicati all’Autorità dai medesimi utenti del dispacciamento ai sensi dei commi 8.1, 8.2 e 8.3 della medesima deliberazione;

- Registro delle Unità di Produzione è l’archivio tenuto da Terna contenente l’anagrafica, i parametri tecnici e le abilitazioni alla partecipazione ai differenti mercati delle unità di produzione rilevanti.

Articolo 2

Obblighi di pubblicazione di informazioni da parte di Terna 2.1. Terna rende disponibili al mercato le seguenti informazioni:

a) il valore atteso orario, tenendo conto delle manutenzioni programmate e delle indisponibilità, della capacità produttiva disponibile relativo alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW;

b) il valore effettivo orario della capacità produttiva disponibile relativo all’insieme delle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW;

c) il valore effettivo orario della capacità produttiva disponibile relativo a ciascuna delle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW.

2.2. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sono rese disponibili al mercato aggregando la capacità produttiva disponibile relativa alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW per:

a) macroutente che ha la disponibilità dell’unità di produzione; a tal fine, le informazioni relative alle unità nella disponibilità di utenti del dispacciamento diversi da un macroutente sono da aggregare tra loro ed etichettare come

“altro”;

b) macroarea;

c) tipologia di impianto/fonte primaria di alimentazione che caratterizza l’unità produttiva distinguendo, per quanto riguarda la tipologia di impianto, tra:

i) termico tradizionale;

ii) termico turbogas;

iii) termico ciclo combinato;

iv) termico diverso;

v) idroelettrico;

vi) altro.

per quanto riguarda la fonte primaria di alimentazione, ciascuna delle tipologie di cui sub i), ii), iii), iv), è a sua volta suddivisa in funzione del combustibile prevalente distinguendo tra:

- gas naturale;

- carbone;

- derivati del petrolio;

- altro.

2.3. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera b), sono rese disponibili al mercato aggregando la capacità produttiva disponibile relativa alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW per:

a) macroarea;

b) tipologia di impianto/fonte primaria di alimentazione che caratterizza l’unità produttiva distinguendo, per quanto riguarda la tipologia di impianto, tra:

i) termico tradizionale;

ii) termico turbogas;

iii) termico ciclo combinato;

iv) termico diverso;

v) idroelettrico;

vi) altro.

per quanto riguarda la fonte primaria di alimentazione, ciascuna delle tipologie di cui sub i), ii), iii) e iv), è a sua volta suddivisa in funzione del combustibile prevalente distinguendo tra:

- gas naturale;

- carbone;

- derivati del petrolio;

- altro.

00 MW.

2.4. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera c), sono rese disponibili