Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti
L’allaccio alle reti distributive dei servizi tecnologici, le reti interne agli immobili privati, gli strumenti di misurazione dei consumi e gli scarichi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal gestore del servizio interessato. In particolare, per quanto riguarda la somministrazione di acqua ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque, vanno osservati gli appositi regolamenti del servizio acquedotto e del servizio fognatura e depurazione.
Per lo scarico nella fognatura comunale, il limite massimo di portata è pari a 4 litri al secondo per ettaro, ma sono fatti salvi limiti più restrittivi indicati in funzione di criticità idrauliche del recettore rilevate in situazioni ed ambiti specifici.
Art. 91 Volumi tecnici
Sono considerati volumi tecnici i manufatti di cui agli artt. 90 (Allacciamento alle reti tecnologiche, scarichi, reti), 92 (Locali per la raccolta differenziata dei rifiuti) e 132 (Spazi di sosta e depositi di biciclette) nonché le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento ed il condizionamento, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto.
I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare.
Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi di norma non devono essere visibili dalle pubbliche vie e, per quanto possibile, vanno celati alla vista.
I volumi tecnici non sono computabili in termini urbanistici.
Art. 92
Locali per la raccolta differenziata di rifiuti
Ogni edificio con più di 8 unità immobiliari, di nuova costruzione o oggetto di intervento di sostituzione edilizia nonché di ristrutturazione globale, deve dotarsi di un locale in cui depositare i contenitori diversificati per la raccolta differenziata delle immondizie. Tali locali devono avere dimensioni minime di mq. 12,00 ai quali vanno aggiunti altri mq. 0,50 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 8.
Tali manufatti, i cui accessi devono avere ampiezza adatta all’agevole passaggio dei bidoni, devono essere rivestiti di materiale impermeabile facilmente e perfettamente pulibile.
I locali per la raccolta rifiuti devono essere attrezzati al fine di garantire il rispetto delle normative in tema di raccolta rifiuti, nonché le normative di carattere igienico sanitario, in particolare devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza minima m. 2,00 con porta metallica lavabile di dimensione m. 0,90 x 1,80;
b) pavimento e pareti arrotondati, con rivestimento lavabile e impermeabile fino all’altezza di m.
2,00 dal pavimento;
c) presa dell’acqua con lancia;
d) scarico regolamentare e sifonato;
e) presenza di bidoni per la differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto;
f) idonei dispositivi per evitare la presenza di roditori, insetti e altri animali;
g) dispositivi di aerazione per un’adeguata ventilazione naturale o forzata, con apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto.
Qualora siano posti a livello della strada stessa e si affaccino sul marciapiede, potranno venir dotati di una apertura che consenta un facile accesso per lo sgombero delle immondizie.
Le canne di caduta sono vietate.
In caso di apertura di nuova attività, presso i locali utilizzati per la produzione o la lavorazione di sostanze alimentari, nonché presso i locali utilizzati come mense, come pubblici esercizi di somministrazione devono essere individuati spazi chiusi idonei alla conservazione temporanea, in appositi contenitori, dei rifiuti solidi prodotti. Detti spazi devono essere distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede detti locali.
Art. 93
Ricarica dei veicoli elettrici
Fatte salve diverse disposizioni normative, in caso di nuova costruzione o in caso di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, come stabilito dall'allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, riguardanti edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, deve essere prevista la predisposizione all’allaccio a infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi parcheggi pertinenziali o meno.
Relativamente agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative deve essere prevista la predisposizione delle infrastrutture di cui sopra per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali previsti.
Art. 94
Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno energia primaria – ACS e produzione energia elettrica
Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello nonché gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo15 febbraio 2011, n. 28, qualunque sia la loro destinazione d’uso, devono essere edifici a energia quasi zero (NZEB) con le seguenti caratteristiche:
a) copertura del 70% del fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
b) copertura del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
c) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formula:
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 50.
Gli obblighi di cui ai punti a), b) e c) devono essere raggiunti facendo ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse.
Gli obblighi di cui ai punti a) e b) non si applicano qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria. In tal caso l’edificio resta comunque soggetto all’obbligo di cui al punto c).
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, all’obbligo di cui al punto c) deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica da depositare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori o della domanda per il permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività. Tale relazione deve essere dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Ove l’impossibilità tecnica venga validata dal Comune, l’obbligo non ottemperato si intenderà assolto subordinatamente al rispetto di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) monetizzazione di un importo equivalente alla potenza non installabile che sarà destinato alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o a interventi di efficientamento energetico presso edifici pubblici. In tal caso, l’importo da riconoscere al Comune di Bergamo è il seguente:
OBBLIGO IMPORTO MONETIZZAZIONE
2000 [€] X 1ΔP[kW]
b) rispetto dell’obbligo di cui all’allegato 3, comma 8 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1 ΔP= quota parte di potenza non installabile espressa in kW.
Art. 95
Pompe di calore per la climatizzazione invernale
Nel caso di utilizzo di pompe di calore in modalità riscaldamento, il coefficiente di prestazione (COP) deve rispettare i parametri di cui all’allegato I del decreto ministeriale 6 agosto 2009 (tabella 1 - pompe di calore elettriche, tabella 3 - pompe di calore a gas).
CAPO V