• Non ci sono risultati.

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 81

Aree verdi - Definizioni

Il verde urbano è un sistema complesso, formato da un insieme eterogeneo di superfici e di strutture vegetali, che si configura come un bene naturale di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città.

Sul piano ambientale fornisce servizi eco-sistemici essenziali quali la conservazione della biodiversità, la mitigazione dell’isola di calore, la depurazione dell’aria, l’attenuazione del rumore, la difesa idraulica del suolo e, in generale, svolge una funzione di resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici.

Sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale la conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, come pure gli alberi identificati come monumentali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di “area verde”, pubblica o privata:

a) parchi e giardini;

b) parchi e giardini storici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

c) alberi monumentali vincolati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

d) filari, piazze alberate, percorsi ciclopedonali nel verde;

e) verde a corredo di strade e infrastrutture (spartitraffico, barriere verdi, percorsi su rotaia, etc f) aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;

g) aree verdi all’interno di cimiteri;

h) spazi verdi a corredo di servizi pubblici e di impianti sportivi;

i) giardini pensili, tetti e pareti verdi;

j) aree incolte e spazi residuali non edificati;

k) spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati in diritto di superficie su aree comunali;

l) orti urbani;

m) aree agricole con le loro pertinenze;

n) praterie e prati stabili, prati da sfalcio, marcite;

o) aree naturalistiche, corridoi ecologici, sponde di fiumi, canali, zone umide, boschi e consociazioni boschive

Art. 82

Ambito di applicazione

Le aree verdi come definite al Capo I del presente regolamento si suddividono in aree verdi pubbliche ed aree verdi private.

Si intendono per “pubbliche” sia le aree di proprietà degli enti territoriali locali (Comune, Regione, Provincia, Stato), sia le aree verdi private asservite all’uso pubblico, in forza di specifiche convenzioni.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo III:

• le piante all’interno di aziende vivaistiche;

• gli alberi destinati alla frutticoltura;

• i boschi, così come definiti dalle normative regionali e nazionali, situati all’interno del perimetro amministrativo del Comune di Bergamo, la cui tutela e gestione, nonché le eventuali autorizzazioni alla trasformazione, sono affidate a:

− Consorzio del Parco dei Colli, secondo i disposti della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, quando le superfici boscate sono comprese nel perimetro di competenza del Parco dei Colli di Bergamo;

− Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, quando le superfici boscate non sono comprese nel perimetro di competenza del Parco dei Colli di Bergamo

Le superfici boscate escluse dal PIF (Piano d’indirizzo forestale), che comunque rispondono alla definizione di bosco secondo la normativa, sono oggetto di tutela regionale da parte dell’autorità competente (Regione, Parco dei Colli di Bergamo).

Art. 83

Criteri per la progettazione

Per gli interventi sugli spazi verdi pubblici e su quelli privati, limitatamente ai casi in cui sono richiesti la realizzazione di opere di urbanizzazione, standard qualitativi o servizi, deve essere presentato un progetto, redatto secondo le indicazioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine professionale dottori agronomi, o architetti, o architetti paesaggisti.

Il rilascio di qualsiasi titolo edilizio che riguardi gli spazi verdi privati (allo stato di fatto e/o di progetto) è assoggettato all’accertamento di conformità del progetto e al rilascio del parere da parte dell’Ufficio comunale preposto alla tutela del verde.

La qualità del verde, sia pubblico che privato, e di riflesso il contenimento dei suoi costi gestionali, ambientali e manutentivi, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti:

− non frazionare le aree da destinare a verde pubblico;

− evitare il più possibile il ricorso al verde privato d’uso pubblico;

− assicurare le connessioni fra aree pubbliche (parchi e giardini, impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni etc.) attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e corridoi ecologici;

− far corrispondere i nuovi impianti arborei a zone alberate limitrofe, per incrementare la fitomassa e i benefici effetti sul microclima;

− impiegare specie vegetali autoctone o naturalizzate, resistenti all’ambiente urbano e alle fisiopatie e a bassa intensità di manutenzione, applicare ove possibile criteri di tipo naturalistico;

− non utilizzare pavimentazioni in asfalto per i percorsi all’interno di aree verdi, privilegiando materiali drenanti;

− limitare il consumo della risorsa idrica, prendendo in considerazione anche l’utilizzo di acque di prima falda e di acque meteoriche debitamente raccolte, drenate e convogliate;

− per superfici di modeste dimensioni e per il verde di arredo stradale fare largo impiego di specie tappezzanti o di piante a portamento prostrato o di arbusti che consentano di ricoprire completamente ed in breve tempo il suolo;

− realizzare, in corrispondenza di strade ad alta percorrenza, barriere fonoassorbenti vegetali o costituite da materiali “inerti” (legno, vetro, altri materiali) o da terre armate o gabbionate;

− in prossimità di edifici preferire piante caducifoglie per consentire l’insolazione degli ambienti che si affacciano sul giardino nei mesi invernali e il riparo dalla calura nei mesi estivi;

− piantare alberi ad una distanza minima di 5 metri dai pali della pubblica illuminazione o da altri manufatti collegati alle reti interrate;

− accantonare gli strati fertili e superficiali del terreno, da riutilizzarsi in seguito, nelle zone interessate dalla sistemazione a verde finale;

− realizzare parcheggi con fasce verdi continue, a raso, permeabili e alberate che fungano da rain-garden, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali agli stalli, fatte salve diverse previsioni dello strumento urbanistico vigente

− lasciare spazi permeabili alla base degli alberi, di larghezza minima di 2 metri;

− prevedere le reti tecnologiche interrate in corrispondenza di zone pavimentate; in alternativa la profondità minima dell’estradosso del manufatto dovrà essere di cm 40 e per il reinterro dovrà essere utilizzato terreno vegetale almeno nei 20 cm superficiali, dove dovrà essere effettuata la risemina del tappeto erboso.

I presupposti e vincoli progettuali di cui sopra potranno essere derogati in caso di impossibilità del

rispetto di tali previsioni, per ragioni morfologiche delle aree da urbanizzare, da valutarsi insidacabilmente dal servizio competente in materia di verde pubblico/uso pubblico.

Art. 84 Obblighi e divieti

Per gli interventi concernenti sia le aree verdi private, che quelle pubbliche o di interesse pubblico, realizzate dall’amministrazione o dai privati, è obbligatorio:

a) non scomputare dagli oneri di urbanizzazione la realizzazione di impianti automatici di irrigazione, necessari all’attecchimento di nuovi alberi e arbusti e alla germinazione dei semi per prato (ciò non esclude che gli stessi operatori privati debbano garantirne l’attecchimento prima della cessione);

b) in presenza di cantieri transennare la vegetazione esistente da conservare, ad una distanza minima dal tronco dell’albero o dai tronchi perimetrali di ml 2,00 se posti in spazi aperti (giardini e parchi) in modo da evitare danni diretti al fusto ed il costipamento del terreno.

Nel caso di alberature poste su marciapiedi la protezione dovrà essere collocata in modo da sfruttare il massimo dello spazio dedicato alla pianta, in funzione dell’aiuola presente.

In caso di danneggiamenti e/o abbattimenti si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento di Polizia Urbana: viene inoltre richiesto il risarcimento dei danni al verde cittadino secondo le modalità previste nell’Allegato I - “Stima di risarcimento”.

c) richiedere all’Ufficio comunale preposto alla tutela del verde il preventivo parere di abbattimento di esemplari arborei e arbustivi, nei casi e nelle modalità riportate all’art. 86

“Abbattimenti di alberi”;

d) richiedere all’Ufficio comunale preposto alla tutela del verde il preventivo parere per gli interventi di “potatura straordinaria” di esemplari arborei e arbustivi, nei casi e nelle modalità riportate all’art. 85 “Interventi di potatura”;

e) informare l’Ufficio Comunale preposto alla tutela del verde e il Servizio Fitosanitario Regionale, richiedendo un sopralluogo congiunto, qualora si individuino piante affette dalle malattie o dai parassiti sotto citati:

− Cocciniglia corticicola, vedasi D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro la Cocciniglia corticicola dei pini (Matsucoccus feytaudi)”;

− Virus della Sharka, vedasi D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro la vaiolatura ad anello delle drupacee o virus della Sharka (Plum pox virus)”;

− Cocciniglia di San Josè, vedasi D.M. 17 aprile 1998 “Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di San Josè (Comstokapsis perniciosa)”;

− Processionaria, vedasi D.M. 17 aprile 1998 “Lotta obbligatoria contro la processionaria dei pini (Traumatocampa = Traumatopoea pityocampa)”;

− Colpo di fuoco batterico, vedasi D.M. 10 settembre 1999, n. 356 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora)”;

− Cancro colorato, vedasi D.M. 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata” e circolare n. 27 del 15 aprile 1999 della Regione Lombardia “Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato”

f) richiedere autorizzazione preventiva al Servizio Fitosanitario Regionale, secondo le modalità della Circolare n. 27 del 15 aprile 1999, per tutte le normali operazioni di manutenzione (potature, rimonda del secco) su platani di proprietà privata o pubblica, nonché per gli abbattimenti e per gli scavi in prossimità dell’apparato radicale dei platani.

Per gli interventi concernenti sia le aree verdi private, che quelle pubbliche o di interesse pubblico, realizzate dall’amministrazione o dai privati, è vietato:

a) abbattere senza preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale preposto alla tutela del verde:

− tutto il patrimonio arboreo e arbustivo in aree verdi pubbliche o in aree verdi asservite all’uso pubblico, ad esclusione dei boschi, così come definiti dalla normativa vigente (art. 82;)

− gli alberi in aree verdi private aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza:

• superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza;

• superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza;

• superiore a 30 cm per le specie di terza grandezza.

− gli alberi di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (quali Quercus robur, Taxus baccata, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Sophora japonica, Quercus Ilex) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;

− gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, sempre misurato a 130 cm di altezza da terra;

b) effettuare potature straordinarie senza preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale preposto alla tutela del verde.

Per potatura straordinaria si intende:

• una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 40 cm;

• una cimatura;

• una capitozzatura

c) mettere a dimora specie riportate nella “Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione”, allegata alla L.R. 31 marzo 2008, n. 10 e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni;

d) effettuare interventi che alterino la struttura delle alberature in maniera sostanziale, che ne compromettano l’ulteriore crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza quali ad esempio:

• applicazione di ancoraggi e strozzature;

• esecuzione di riporti, scavi e buche che comportino lesioni e non rispettino l’area di pertinenza dell’albero, così come individuata al punto b) degli obblighi. Fanno eccezione gli interventi su suolo pubblico o ad uso pubblico volti alla posa o alla manutenzione di infrastrutture stradali e sottoservizi;

• spargimento o versamento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, secondo quanto previsto dalla legge;

• uso improprio di prodotti diserbanti, secondo quanto previsto dalla legge.

Art 85

Interventi di potatura

La potatura deve essere eseguita rispettando, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell’albero e facendo in modo che il ramo ‘di ritorno’ abbia lunghezza pari ad almeno un terzo di quello rimosso. I tagli devono essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Sia in ambito pubblico che privato sono ammesse le potature di:

a) porzioni di chioma secche;

b) porzioni di chioma lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità;

c) porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale o eccessivamente ravvicinate a edifici, confini e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici e con i cartelli stradali:

d) chiome di esemplari che hanno subito danneggiamenti all’apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

La potatura degli alberi, ad eccezione del platano (per cui si rimanda all’art. 84), si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica.

Art. 86

Abbattimenti di alberi

L’abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Bergamo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica.

Nell’ambito delle aree private e delle aree verdi ad uso pubblico, in caso di abbattimenti non compresi in procedimenti edilizi, i proprietari titolari di permessi edilizi abitativi devono richiedere espressa autorizzazione secondo le modalità previste all’articolo 7 del presente regolamento.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) relazione botanica e fitosanitaria indicante, per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, o perito agrario, o agrotecnico, o dottore paesaggista, iscritti all’albo professionale;

b) esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l’autorizzazione;

c) planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l’autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

Alle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione si deve provvedere nella stagione utile, e comunque entro 365 giorni. L’eventuale compensazione può avvenire in luogo diverso, concordato con gli Uffici comunali preposti alla tutela del verde, qualora risulti impossibile all'interno dell'area in cui è stato effettuato l’intervento di abbattimento.

Nel caso di abbattimenti di alberature eseguite senza autorizzazione, e in caso di mancata compensazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento di Polizia Urbana:

viene inoltre richiesto il risarcimento dei danni al verde cittadino secondo le modalità previste nell’Allegato I - “Stima di risarcimento”.

L’abbattimento può essere effettuato senza autorizzazioni solo in caso di pericolo imminente, da comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale, corredando la segnalazione con fotografie a comprova della situazione di rischio.

I Piani attuativi e gli Accordi di Programma, prima della loro adozione, sono stooposti al parere preventivo dell’Ufficio comunale preposto alla tutela del verde, che valuta la documentazione presentata ed emette il parere preliminare di competenza, vincolante, corredato da eventuali prescrizioni.

Nel caso di interventi che comportino abbattimenti di alberature deve essere presentata la documentazione tecnica allo lo Sportello Unico, con le modalità di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Art. 87

Parchi urbani e giardini di interesse storico documentale Si definiscono di interesse storico documentale i parchi e i giardini assoggettati a:

a) vincolo culturale/archeologico (monumentale) : Parte Seconda decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”Codice dei Beni culturali e del paesaggio”:

art. 10 Beni immobili di interesse storico artistico (puntuali e lineari)

b) vincolo paesaggistico/ambientale: Parte Quarta decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1. art. 136 a, b: Bellezze individue e d'insieme, compresi gli alberi monumentali e i parchi e giardini non tutelati dalle disposizioni della parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. art. 136 c, d: Bellezze panoramiche, compresi i punti di vista o di belvedere e i nuclei storici;

3. art. 142 b, c: Laghi e corsi d'acqua;

4. art. 142 f: Parchi regionali istituiti;

5. art. 142 g: Boschi e foreste

Gli alberi monumentali sono definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (art. 7). Gli interventi di abbattimento e di potatura straordinari che interessino immobili soggetti a vincolo culturale di cui al punto a), sono subordinati al Nulla Osta del Soprintendente, secondo quanto definito nella Parte II Capo III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nel caso di assoluta urgenza si fa riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 27).

Gli interventi di abbattimento e di potatura straordinaria che interessino immobili soggetti a vincolo ambientale/paesaggistico di cui al punto:

− b)1. sono subordinati al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

− b)2. sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, secondo il decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, se l’intervento prevede la sostituzione o messa a dimora di alberi della stessa specie o comunque autoctoni in compensazione di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalla legge. La richiesta di abbattimento deve essere presentata all’Ufficio preposto alla tutela del verde, secondo la procedura descritta all’art. 86

“Abbattimenti di alberi”.

L’intervento che non prevede la sostituzione di alberi è subordinato al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica;

− b)3. sono subordinati al rilascio di parere da parte dell’Autorità di Bacino;

− b)4. si rimanda all’articolo 89 “Parchi e percorsi in territori rurali”

− b)5. si rimanda all’articolo 82, ultimo comma.

In caso di abbattimento e/o danneggiamento di aree verdi ed alberi vincolati dal punto di vista culturale e paesaggistico, senza previo rilascio di autorizzazione da parte degli enti competenti, si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: nonché verrà richiesto il risarcimento dei danni al patrimonio comunale: viene inoltre richiesto il risarcimento dei danni al verde cittadino secondo le modalità previste nell’Allegato I - “Stima di risarcimento”.

Art. 88 Orti

Rientrano nella definizione di “orto” come disciplinato dalla legge regionale 1° luglio 2015, n. 18:

a) gli orti didattici, aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;

b) gli orti urbani, tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;

c) gli orti collettivi, appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.

Gli orti, come sopra definiti, sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

Art. 89

Parchi e percorsi in territorio rurale

Il Sistema Rurale Lombardo è l'insieme di boschi, campi coltivati, canali di bonifica e di irrigazione, aziende agricole, cascine, fauna selvatica, nonché l'ambiente ed il paesaggio ad essi connessi.

Il territorio rurale ricadente nel Parco Regionale “Parco dei Colli di Bergamo”, ed è disciplinato dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco P.T.C. e dei relativi Piani di Settore, tra i quali il Piano d’indirizzo Forestale P.I.F., che prevalgono sulle previsioni del PGT.

Per tutti gli interventi di manutenzione e di realizzazione di parchi e percorsi in territorio rurale non rientranti nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo i criteri progettuali da osservare sono i seguenti:

− ridurre al minimo i movimenti di terra e la realizzazione di muri di contenimento;

− realizzare strade “a fondo naturale”, curando particolarmente la formazione del sottofondo, che dovrà essere drenante; per brevi tratti dotati di accentuata acclività è consentita la realizzazione di fondo in getto, con finitura superficiale in pietrame;

− allontanare le acque meteoriche tramite canalette trasversali in legno o ferro; eventuali canalette di raccolta laterali, se realizzate in getto, dovranno essere rivestite con conci di pietra a spacco;

− utilizzare preferibilmente tecniche di “ingegneria naturalistica” per il consolidamento di scarpate e rilevati;

− le sponde dei canali e delle rogge devono essere lasciate libere di “naturalizzarsi” con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l’habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella Direttiva Habitat 92/43/CEE;

− i muri di contenimento e i muri a secco devono avere limitato impatto visivo, essere di altezza contenuta e devono essere realizzati in pietra locale (, possibilmente a secco, con la tecnica tradizionale locale mantenendo preferibilmente proporzioni e dimensioni analoghe ai manufatti circostanti;

− la sostituzione di muri a secco con strutture in c.a., anche se rivestite, non è consentita, così come è da evitare la modellazione dei versanti e la trasformazione dei ciglioni. Limitati e puntuali interventi di rimodellazione dei versanti sono ammessi solo se connessi alla realizzazione di nuove opere edilizie o viarie, comunque devono essere finalizzati a ricostituire l’omogeneità e l’unitarietà visiva con le aree contermini;

− la sostituzione di muri a secco con strutture in c.a., anche se rivestite, non è consentita, così come è da evitare la modellazione dei versanti e la trasformazione dei ciglioni. Limitati e puntuali interventi di rimodellazione dei versanti sono ammessi solo se connessi alla realizzazione di nuove opere edilizie o viarie, comunque devono essere finalizzati a ricostituire l’omogeneità e l’unitarietà visiva con le aree contermini;