Art. 103
- CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO Le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie:− acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
− acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;
− acque luride: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
− acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti norma-tive anti-inquinamento.
Art. 104
- MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUEPer il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni. Dovrà, altresì, essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con collegamento ad impianto depurativo centra-lizzato, o a più impianti depurativi, che comunque dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente alla L. n.319/1976 e L. n.650/1979 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..
Le fognature e le tubazioni di acque di scarico luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di tubazioni di acqua potabile.
Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione estese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l’impiego di sifoni ispezionabili. Nel caso di accertata necessità e/o carenza dell’impianto depurativo comunale, le acque luride di cui al precedente articolo devono essere convo-gliate in un pozzetto di chiarificazione, prima della immissione nella rete pubblica, dimensionato in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa. Per le modalità di smal-timento dei liquami e le relative specifiche tecniche si intende, comunque, richiamato il D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.. Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica del-le materie organiche e deve essere ubicata all’esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne. L’allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all’esterno della costruzione e in conformità alle nome vigenti. Per le acque inquinanti di cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare.
Per la tutela delle acque dall’inquinamento dovranno essere osservati i criteri, le metodologie e le
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me tecniche generali contenute nel D.M. LL.PP. del 04/02/1977 (G.U. n. 48 del 21/02/1977), nonché nel D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.. Nelle zone non servite o distanti più di 200 m. dalla rete fognaria, lo smaltimento dei liquami provenienti dall’interno degli edifici deve avvenire mediante la co-struzione, a cura e spese dei titolari del Permesso di Costruire, di appositi impianti, con l’osservanza dei criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti e dall’All. 5 Delib. Min. LL.PP. del 4/2/1977. L’immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire solo con apposita autorizzazione dal Comune.
Art. 105
- TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E RIFORNIMENTO IDRICOAi sensi del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii , è stato stabilito che su proposta delle autorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di sal-vaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
A. Zona di tutela assoluta
La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o de-rivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adegua-tamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
B. Zona di rispetto
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamen-te la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostan-ze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
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g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo uma-no e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristi-che quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestioni di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto pre-sente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vie-tata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
C. Zone di protezione
Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicu-rare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla desti-nazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produtti-vi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provin-ciali, regionali, sia generali sia di settore
Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizza-te per l’uso umano, individuano e disciplinano, all’inutilizza-terno delle zone di proutilizza-tezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
L’approvvigionamento idrico dovrà assicurare l’acqua potabile a tutta la popolazione. Ai sensi della normativa vigente, nessuna tubazione della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà essere posta a distanza minore di m. 1,50 da fognoli, pozzetti etc.
Qualunque costruzione che contenga locali classificati come A1 - A2 e S deve essere provvista di acqua potabile proveniente da un acquedotto pubblico ovvero da un acquedotto o un poz-zo privato.
In quest’ultimo caso, la potabilità deve essere certificata dalla A.S.L. competente per territorio.
L’impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata e proporzionata di-stribuzione dell’acqua in ragione del numero dei locali e del numero degli utenti. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno dell’edificio devono essere costruiti a regola d’arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una rego-lare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento.
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Art. 106
- DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE E RETI TEC-NOLOGICHELe realizzazioni delle infrastrutture e reti tecnologiche devono essere compatibili con le esigenze di tutela ambientale.
Le infrastrutture a rete nei centri urbani, devono essere completamente interrate e comunque non co-stituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.
Le infrastrutture a rete fuori dai centri urbani, devono essere preferibilmente interrate e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.
Art. 107
- CIMITEROAi sensi della L.R. n.12 del 24/11/2001 e della L.R. n.7 del 25/07/2013, il Comune si dota di Piano Cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 108
- LINEE PER IL TRASPORTO ENERGETICO1. La costruzione di linee elettriche ad alta e media tensione deve tenere conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale. Nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti ogni costruzione a destinazione residenziale o che co-munque comporti tempi di permanenza prolungati dovrà rispettare le distanze previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Le linee aeree di distribuzione locale di energia elettrica sono consentite sul territorio comu-nale, con esclusione delle seguenti aree:
− emergenze geologiche;
− centri urbani e aggregati minori, delle quali si dovrà procedere per reti interrate in aderen-za alle sedi stradali pubbliche e vicinali.
Art. 109
- ATTREZZATURE E IMPIANTI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI 1. Le attrezzature e gli impianti relativi alle telecomunicazioni, possono essere localizzati nelter-ritorio comunale, con esclusione delle seguenti aree:
- emergenze geologiche,
- centri urbani e aggregati rurali minori.
Esclusi gli impianti e le attrezzature esistenti nelle suddette aree.
2. Nelle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti di cui al presente articolo, purché sia rispettata la normativa vigente in materia.
Art. 110
- DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICAI progetti di ristrutturazione e di realizzazione di impianti a rete di distribuzione dell'energia elettrica redatti dalle società esercenti il servizio elettrico devono essere completamente interrati e prevedere l'e-liminazione delle reti aeree.
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L'eliminazione delle linee aeree da parte dalle società esercenti il servizio elettrico deve essere persegui-ta prioripersegui-tariamente nei centri storici e lungo le strade panoramiche.
A questo riguardo il comune quando realizza interventi di nuova costruzione di strade, ovvero inter-venti di manutenzione straordinaria interessanti l'intera carreggiata stradale, né da comunicazione agli enti gestori al fine di concordare la realizzazione di interventi unitari interessanti anche l'eliminazione delle reti aeree circostanti.
Art. 111
- DISTRIBUZIONE DEL GASI progetti di ristrutturazione e di realizzazione di impianti a rete di distribuzione del gas metano so-no redatti dal comune o dalle società esercenti il servizio di distribuzione del gas metaso-no e da quest'ul-tima attuati.
Si considera di servire l'intero territorio comunale dalla rete di distribuzione del gas metano e a questo riguardo il Comune quando realizza interventi di nuova costruzione di strade, ovvero di manutenzione straordinaria interessanti l'intera carreggiata, verifica con il gestore la sostenibilità di interventi unitari per estendere la rete del gas metano alle aree circostanti.
Art. 112
- TELECOMUNICAZIONIIl Consiglio Comunale potrà dotarsi di apposito “Piano degli impianti per le telecomunicazioni” redatto di concerto con la competente Soprintendenza e con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e dell'Arpac al fine di promuovere la sicurezza dei cittadini dai campi elettromagnetici e la qualità pae-saggistica e ambientale del territorio.
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