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Inquinamento luminoso

Nel documento STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (pagine 97-101)

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell'universo attorno a noi, questo perché la luce artificiale, più intensa di quella naturale,

"cancella" le stelle del cielo.

La perdita della visibilità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica”, ma anche sociale in quanto impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale.

L’inquinamento luminoso costituisce anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti

Il servizio di illuminazione è essenziale per la vita cittadina dato che persegue le seguenti importanti funzionalità:

 garantire la visibilità nelle ore buie, dando la migliore fruibilità sia delle infrastrutture che degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;

 garantire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere per assicurare i valori di illuminamento minimi di sicurezza sulle strade con traffico veicolare, misto (veicolare – pedonale), residenziale, pedonale, a verde pubblico, ecc;

 conferire un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica alle persone scoraggiando le aggressioni nonché servire da ausilio per le forze di pubblica sicurezza;

 aumentare la qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività serali; con una adeguata illuminazione è possibile favorire il prolungamento, oltre il tramonto, delle attività commerciali e di intrattenimento all’aperto;

 valorizzare le strutture architettoniche e ambientali; un impianto di illuminazione, adeguatamente dimensionato in intensità luminosa e resa cromatica, è di supporto alla valorizzazione e al miglior godimento delle strutture architettoniche e monumentali e limita il degrado dell’area illuminata.

3.7.1

Normativa di riferimento

Per la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna esistono vincoli da rispettare quali norme e leggi di carattere internazionale, nazionale e altre di tipo regionale.

Già dal 1999 esiste una norma UNI (UNI 10819) che si occupa di inquinamento luminoso e che si preoccupa soprattutto delle zone dotate di osservatori astronomici, ma la mancanza di un sistema di controllo e di sanzioni ha fatto sì che questa norma fosse poco conosciuta ed ancor meno applicata.

Oggi le leggi regionali introducono per i nuovi impianti e in alcuni casi per gli impianti esistenti, prescrizioni molte severe, controlli e sanzioni.

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia, la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che prescriveva misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo.

Ora tale legge è superata dalla nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

Le principali finalità di detta normativa sono:

 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

 l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

 la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

 la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli

equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;

 la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

e successive modificazioni;

 la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale.

3.7.2

La situazione nel Comune di Pojana Maggiore

Il comune di Pojana Maggiore non è compreso nell’Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, individuati come zone di maggior tutela in quanto nelle vicinanze degli osservatori astronomici, in ogni caso in tutto il territorio regionale valgono i principi dettati dalla legge.

Dalla cartografia prodotta dall’ARPAV relativa all’aumento della luminanza totale rispetto al livello naturale, l’area del territorio comunale di Pojana Maggiore ricade in un ambito con un aumento della luminanza compreso tra il 300% ed il 900% rispetto alla luminanza naturale.

Mappa della brillanza relativa del cielo notturno – Fonte ARPAV

3.7.3

Valutazione degli impatti

L'attività di esercizio non prevede una illuminazione esterna durante il periodo notturno.

3.7.4

Scala d’impatto

Sulla base delle attese e delle previsioni circa la significatività dell’aumento della luminosità del cielo notturno e la perdita di percezione dell'Universo attorno, è stata creata la seguente scala di impatto per l’inquinamento luminoso.

Scala di impatto componente: Inquinamento luminoso positivo: diminuzione dei livelli di luminosità nell’area di indagine

trascurabile: temporaneo e leggero incremento dei livelli di luminosità nella zona d’intervento negativo basso: medio e temporaneo incremento dei livelli di luminosità che caratterizzano la zona negativo alto: aumento molto significativo e non temporaneo dei livelli di luminosità che caratterizzano la zona

nullo: qualora l’analisi escludesse e/o estinguesse il fattore perturbativo considerato

3.7.5

Mitigazioni e monitoraggi

Le scelte effettuate non rendono necessario il ricorso a mitigazioni.

3.7.6

Conclusioni

Per l'attività di allevamento non sono necessarie e quindi previste opere di illuminazione esterna

necessarie alla gestione dell'allevamento stesso ed in funzione continua durante le ore notturne ma solo in uso durante le eventuali operazioni logistiche e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Questa situazione permette di definire Nullo l’impatto atteso su questa componente.

Nel documento STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (pagine 97-101)

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