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Dalla disamina effettuata al paragrafo 2.1. ricaviamo che il Piano può avere interferenza con i seguenti altri atti di pianificazione:

- Piani di Assetto Idrogeologico

- Piani di bacino riguardanti la risorsa idrica - PTC

- smaltimento dei rifiuti - trasporti e viabilità

- Pianificazione urbanistica comunale - PAERP di Provincie limitrofe.

Esaminiamo quindi punto pere punto le interazioni

4.1. Interazione con i Piani di Assetto Idrogeologico

L’area oggetto di questo stralcio ricade per la gran parte nel Bacino Regionale Toscana Costa, e solo per una ridotta parte nel Bacino del Fiume Arno.

Dappoiché le aree occupate da depositi alluvionali sono state escluse dalla ricerca di giacimenti, non si danno interferenze con le aree perimetrate in pericolosità idraulica.

Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica le attività estrattive non possono essere considerate tout court incompatibili con una situazione di dissesto di versante. In alcuni casi i depositi di frana all’interno di un giacimento costituiscono semmai un impedimento all’attività estrattiva poiché in genere costituiscono materiale sterile da dover semplicemente movimentare.

Del resto le attività estrattive comprese nell'ambito del P.A.I dell'Arno, in aree a pericolosità da processi geomorfologici da versante, sono consentite a condizione che non ne aumentino la pericolosità e previo parere dell'Autorità di Bacino competente sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal relativo P.A.I. (PTC art. 70 comma 8).

Ad ogni modo giacimenti individuati non si sovrappongono ad aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata delle autorità di bacino.

4.2. Piani di bacino riguardanti la risorsa idrica

Anche in questo caso la pianificazione di bacino ha riguardato le falde acquifere di pianura, in particolare di subalveo, motivo per cui possiamo affermare non esservi interferenza poiché abbiamo escluso nuovi giacimenti da aree di piana alluvionale.

4.3. PTC

Il PTC della Provincia di Pisa contiene già obiettivi specifici relativi al PAERP, che omettiamo di discutere qui poiché sono stati posti a fondamento dell’intero Piano.

Il PTC indica anche a grandi linee gli strumenti attraverso i quali perseguire questi obiettivi, in particolare:

 l’inserimento nelle norme tecniche di “…. criteri progettuali di dettaglio sulle modalità di escavazione e di risistemazione paesaggistica ed ambientale, strettamente correlati alle caratteristiche dei luoghi in cui insistono le attività estrattive programmate ed alle risorse presenti, nonché per il recupero dei siti dismessi, e mirati a mantenere e

migliorare la qualità e quantità delle acque di falda e delle specie arboree presenti e a non determinare la necessità di nuove infrastrutture viarie.”;

 norme che indirizzino gli interventi di recupero di siti di cava dismessi e posti in prossimità di Aree Protette o di S.I.R. o di G.I.R. o soggetti ad allagamenti e situati lungo rotte migratorie o corridoi ecologici, ad un riuso naturalistico e didattico delle aree;

 norme “…che favoriscano un'integrazione con il Piano di smaltimento dei rifiuti, per l'utilizzo come inerti dei materiali di risulta delle attività di scavo e delle attività edilizie.”;

Questi strumenti normativi sono contenuti rispettivamente agli articoli 7, 8, 9 e 13 delle norme tecniche del PAERP.

4.4. Piano della viabilità extra-urbana

I piani d'intervento provinciale sulla viabilità di competenza perseguiranno il completamento degli interventi finalizzati alla sicurezza della rete viaria d'interesse sovracomunale, a migliorare l' accesso ai centri ordinatori urbani, ai servizi sovracomunali, alle aree produttive d'interesse comprensoriale o sovracomunale, alle aree d'interesse turistico (città d'arte, centri storici minori, mare, territorio rurale, parco regionale e riserve naturali ecc.) diretto, o attraverso le infrastrutture di livello superiore o di scala locale. In particolare dovranno privilegiare gli interventi tesi a migliorare le prestazioni (potenziamento ed adeguamento) ... delle strade provinciali maggiormente incidentate e/o maggiormente interessate da volumi di traffico (in particolare la S.P. n.2 Vicarese, la S.P. n.5 Francesca, la S.P.n. 8 della Val di Nievole), delle strade provinciali a servizio delle aree produttive (S.P.n.64 della Fila, S.P.n.31 Cugliana-Lorenzana), degli itinerari d'interesse intersistemico, nel rispetto dei caratteri paesaggistici, morfologici ed insediativi dei luoghi. Tutti gli interventi di potenziamento ed adeguamento della viabilità esistente dovranno contenere valutazioni sulla economicità in termini costi-benefici. Gli interventi, eccedenti la manutenzione ordinaria su strade di competenza provinciale che interessino aree produttive esistenti o di nuova espansione insediativa, dovranno prevedere necessariamente:

Questa previsione converge con l’obiettivo di questo piano di minimizzare l’impatto acustico e di emissioni di polveri e gas di scarico sui centri abitati che si trovano sul percorso dei veicoli che trasportano il materiale lapideo. Peraltro le strade maggiormente interessate dalla pianificazione della viabilità servono la zona di lungomonte che potrà avere un incremento di traffico pesante legato alle attività di ripristino con escavazione residua, ma solo per un periodo limitato.

4.5. Pianificazione urbanistica comunale

Questo piano è sovraordinato alla pianificazione comunale, pertanto, una volta approvato ogni comune dovrà recepirlo con variante al proprio regolamento urbanistico.

Nel fare ciò i Comuni dovranno ottemperare anche alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche e riguardanti la caratterizzazione giacimentologica di dettaglio dei siti di materiale lapideo di interesse storico (articolo 10) e l’individuazione di siti di stoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo o di siti di trattamento di materiale inerte (articolo 13).

Nella stessa variante i Comuni potranno opportunamente inserire i siti di cave abbandonate delle quali intendono promuovere il ripristino e che questo piano caratterizza nell’allegato 5bis. Le attività di ripristino saranno finalizzate a restituire l’area alla destinazione urbanistica che il Comune prevede.

Al fine comunque di evitare previsioni di siti estrattivi in aree con destinazione urbanistica profondamente diversa, è stato condotta una disamina delle previsioni urbanistiche comunali nell’area di previsione dei giacimenti.

4.6. Piano provinciale per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati

Il Piano dei rifiuti non è stato ancora redatto. Tuttavia la norma di questo piano che riguarda i piazzali di stoccaggio di materiali inerti pubblici (articolo 13) si propone di incentivare il riutilizzo di terre e rocce di scavo promuovendo la programmazione di apposite strutture a livello comunale o sovracomunale, contemperando così le disposizioni in materia di siti di stoccaggio di materiale inerte contenute nell’art. 37 della L.R. 78/1998 e la sopraggiunta normativa in materia di rifiuti contenuta nel D.lgs 152/2006 e smi.

I siti di possono essere di due tipi in relazione alle particolari esigenze del Comune:

a. siti di stoccaggio temporaneo di terre e roce di scavo;

b. siti di stoccaggio e lavorazione de rifiuti speciali non pericolosi.

I primi servono a facilitare l’incontro della domanda con l’offerta. In essi il Comune registra le dichiarazioni di fabbisogno in quantità e qualità di terre e rocce di scavo avanzate da soggetti pubblici o privati e assegna ad altri soggetti che ne prevedano in fase di progetto la produzione la possibilità di stoccarle nel sito nell’attesa – che comunque non può superare un anno – dell’utilizzo effettivo da parte del destinatario finale.

I secondi potranno essere corredati di impianti di selezione e di separazione del materiale al fine di renderlo conforme alle specifiche tecniche dell’utilizzatore finale, e la loro realizzazione è soggetta ad autorizzazione con procedura ordinaria se il volume massimo ospitabile dal piazzale è maggiore di 65.000 m3. La procedura autorizzativa è semplificata nel caso il volume massimo sia minore di m3. Lo stoccaggio non potrà comunque essere superiore ad un anno dalla data di conferimento.

L’attuazione di queste misure ridurrà notevolmente i volumi di terre e rocce di scavo che, prive di un destinatario certo già dal momento della redazione del progetto, devono attualmente essere destinati a discarica.

4.7. I PAERP delle Province limitrofe

Le Province confinanti con la Provincia di Pisa nel territorio di questo primo stralcio sono Firenze, Lucca e Livorno. Al momento solo le Provincie di Firenze e Livorno hanno dato avvio al procedimento di redazione del PAERP.

Occorre anzitutto premettere che i PAERP, per legge devono chiudere il bilancio fabbisogni/disponibilità in pareggio, e quindi la produzione di una provincia non dovrebbe andare a coprire il fabbisogno di un’altra.

Ovviamente però i confini amministrativi non possono essere stagni alla permeazione delle attività economiche ed è quindi ragionevole ipotizzare che particolari condizioni geografiche, geologiche, di viabilità o di mercato spingano gli operatori a rifornirsi al di là di un confine, soprattutto se si trovano vicini a questo confine.

In questo settore della Provincia di Pisa le differenze qualitative del materiale rispetto alle province di Firenze e Livorno è poco marcata, e, a meno di condizioni particolari locali che possano influire sulla formazione del prezzo del materiale alla consegna, questo è influenzato soprattutto dalla distanza e quindi dalle condizioni geografiche e di viabilità. La Provincia di Lucca invece ha una produzione di inerti di qualità, in particolare calcari, che, in assenza di produzioni analoghe in sito, riforniscono anche la Piana pisana.

5.LA CONSULTAZIONE

La consultazione relativa alla VAS è definita dal D.Lgs 152/2006, art. 5 come: “...l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti”. Lo stesso decreto, all’art. 15 norma le modalità di consultazione come segue:

“Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13 (comunicazione della proposta di piano all’atto dell’adozione), comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto (21).”

La comunicazione di cui all’art. 13 comma 5 riguarda la proposta di piano, dal ché si evince che il legislatore nazionale relega la consultazione alla consueta fase tra l’adozione e l’approvazione del piano.

Nella analoga normativa regionale (Il Regolamento per la Valutazione Integrata emanato con DPGRT 4R/2007), invece, non si parla di consultazione ma di partecipazione, e la differente terminologia esprime un approccio di condivisione molto maggiore della formazione del piano con i portatori di interessi. L’art.

13 infatti recita:

“1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.

2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;

l'informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilità dei contenuti.

il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.

3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.

4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente procedente.”

Pur avendo scelto di seguire la normativa nazionale, rispetto all’omologa regionale, in questo caso riteniamo che, in quanto più garantista degli interessi ambientali, la norma regionale sia da preferire, in virtù del principio, sancito dall’art. 3 quinquies del D.Lgs 152/2006:

“1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purchè ciò non comporti un'arbitraria

discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.”

La partecipazione dei portatori di interesse fin dall’inizio della procedura di fiormazione del PAERP è non solo auspicabile, ma necessaria al gruppo di lavoro, per formare un quadro conoscitivo qualificato.

La prima fase di consultazione è stata quindi avviata all’atto stesso dell’avvio del procedimento, richiedendo anzitutto ai comuni ed agli altri enti pubblici tutto il materiale necessario per implementare il quadro conoscitivo, ed in particolare i dati sul numero di cave attive, la loro estensione, i progetti di sfruttamento, le relazioni sullo stato d’avanzamento dei lavori, i volumi annui estratti, le previsioni di escavazione.

I momenti di consultazione informale saranno frequenti, in occasione soprattutto dell’attività di censimento delle attività estrattive.

Un secondo momento di consultazione ufficiale generale si terrà prima della adozione della bozza di piano, per dare modo ai portatori di interesse di segnalare possibili incongruenze del quadro conoscitivo, e dare modo al gruppo di lavoro di correggerle prima dell’adozione.

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