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- INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinaO servizi, ovvero l’erogazione di Otoli sociali o d modalità di sostegno diverse da quelle monetarie, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in parOcolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progeRo personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli intervenO di sostegno economico vengono stanziaO nei limiO delle risorse assegnate con il piano esecuOvo di gesOone, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Scheda 16: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

16.1 - Descrizione del servizio

I contribuO economici cosOtuiscono uno strumento professionale del Servizio sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l’acquisizione dell’autonomia.

16.2 - Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garanOre il soddisfacimento dei bisogni primari.

16.3 - DesRnatari

DesOnatari dell’intervento economico sono i ciRadini regolarmente iscriL all’anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell’Ambito di Treviglio, salva l’estensibilità ai soggeL di cui all’arOcolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio- economico.

16.4 - Modalità di accesso

Il CiRadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garanOta una risposta dalla presentazione della richiesta, completa di tuL i documenO necessari.

La richiesta di contributo economico è soRoposta al vaglio del Servizio sociale che procede secondo l’iter descriRo alla scheda 2.

La soglia ISEE per l’ accesso al contributo economico corrisponde al valore economico della soglia di accesso ai contribuO, è espresso in termini di valore ISEE ed è determinato dalla Giunta comunale, in base agli indirizzi daO dall’Assemblea dei Sindaci.

L’Importo massimo erogabile corrisponde all’importo massimo del contributo erogabile ed è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, in base agli indirizzi daO dall’Assemblea dei Sindaci;

I moOvi di diniego del contributo:

• superamento della soglia ISEE di accesso ai contribuO;

• L’intervento economico non è aLvato qualora il richiedente non acceL, senza giusta causa, intervenO alternaOvi a quello economico, proposO dal servizio al fine delle mobilitazione delle risorse personali dell’interessato;

• L’intervento non potrà essere aLvato qualora non ci siano sufficienO risorse nel bilancio comunale e/o di Ambito.

La concessione è vincolata alla elaborazione e soRoscrizione di un condiviso progeRo di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca aLvamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggeL in età lavoraOva non occupaO e abili al lavoro, l’obbligo di acceRazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

In un’oLca di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riaLvazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è auspicabile incenOvare la persona beneficiaria di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. DeRo progeRo è condiviso con l’utenza e da questa debitamente soRoscriRo. Il contributo può essere erogato anche aRraverso modalità quali convenzioni e/o accordi con enO e associazioni riconosciute e presenO sul territorio. Il contributo

può essere erogato direRamente all’interessato o al soggeRo creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Nel caso di posizione debitoria nei confronO del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.

16.6 - Durata 


Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ha caraRere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predeRo periodo conOnuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. CosOtuiscono condizioni per la proroga:

• l’adesione faLva al progeRo personalizzato;

• la messa in aRo da parte del richiedenO di comportamenO aLvi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

• L’evoluzione del progeRo in termini di raggiungimento degli obieLvi.

Scheda 17: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

17.1 - Descrizione dell’intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfeRario corrisposto alle famiglie o alle reO di famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale, così come previsto dalle “Linee Guida per la gesOone associata degli intervenO di accoglienza minori e genitori soli con bambini presso struRure residenziali e presso famiglie affidatarie” approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio.

17.2 - Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

17.3 - DesRnatari

DesOnatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenO la responsabilità genitoriale siano residenO in uno dei Comuni dell’Ambito.

17.4 - Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfeRario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene molOplicato per il numero di minori.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l’erogabilità del contributo in caso di affido a parenO entro il quarto grado o ad altri adulO legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenO dell’ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiunOvo per spese straordinarie, quest’ulOmo erogato previa valutazione del Servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base può essere aumentato.

5. L’importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle reRe e delle tariffe, in base alle indicazioni date dall’Assemblea dei Sindaci.

17.5 - Durata

La durata dell’intervento coincide con la durata del progeRo di affido.

17.6 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo da parte dei genitori del minore per tuRa la durata del primo anno di affido. Successivamente è prevista una compartecipazione al costo sostenuto dal Comune, per quanto riguarda l’affido a tempo pieno, nella misura stabilita all’art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

Nel caso di minore disabile, in affido a tempo pieno, beneficiario dell’indennità di frequenza il progeRo individualizzato individuerà i criteri di uOlizzo della stessa indennità.

Scheda 18: CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ

18.1 - Descrizione dell’intervento

Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di proprietà dei Comuni, a favore di nuclei familiari che presentano una comprovata provvisoria eccezionale grave condizione economica.

18.2 - Finalità

Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone, di locazione e dei servizi ,degli alloggi di edilizia residenziale pubblica(ALER) e di proprietà dei Comuni.

18.3 - DesRnatari

1. DesOnatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER) e di proprietà dei Comuni , che si trovino in una condizione di grave disagio socio- economico e che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contribuO ordinari.

2. Non possono accedere al contributo di solidarietà gli assegnatari che occupano alloggi soRouOlizzaO.

18.4 - Modalità di accesso

1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene previa istruRoria del Servizio sociale comunale.

2. I contribuO di solidarietà vengono stanziaO nei limiO delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecuOvo di gesOone, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

3. Il contributo erogato, salvo casi parOcolari moOvaO, sarà annotato nella contabilità dell’inquilino e sarà uOlizzato a copertura di addebiO scaduO e non corrisposO ovvero di addebiO futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all’Ente proprietario dell’alloggio.

4. Nei confronO di nuclei assegnatari che richiedessero l’acquisto dell’alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla resOtuzione da parte dell’inquilino aspirante acquirente degli

18.5 - Tipologia della prestazione

Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

18.6 – Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ha caraRere temporaneo ed è prestato di norma a favore della copertura parziale del canone di affiRo in riferimento all’annualità oggeRo della richiesta. Il contributo di solidarietà viene erogato in riferimento alle spese accessorie che sono variabili, diversamente dal canone che viene determinato in base al reddito.

CosOtuiscono condizioni per la proroga:

• l’adesione faLva al progeRo personalizzato;

• la messa in aRo da parte del richiedente di comportamenO aLvi per la risoluzione del proprio stato di bisogno;

• l’evoluzione del progeRo in termini di raggiungimento degli obieLvi.

CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD

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