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INTERVENTI SUL LAVORATORE ESPOSTO

Nel documento PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (pagine 53-57)

Servizi igienici preesistenti

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

C) INTERVENTI SUL LAVORATORE ESPOSTO

La riduzione del tempo di esposizione: la nocività del rumore non dipende solo dal livello ma anche dalla durata dell'esposizione. Se si riduce l'esposizione da 8 a 4 ore, secondo il principio di uguale energia si ottiene una riduzione di 3 dB. Talvolta può risultare possibile e utile introdurre pause di riposo acustico da trascorrere in occupazioni "silenziose" (inferiori almeno ad 80 dBA) oppure nel turno di lavoro, limitare il funzionamento di determinate sorgenti ad elevata rumorosità. A rigore non può essere considerato un intervento "di bonifica" la rotazione dei lavoratori; questo espediente organizzativo non riduce infatti la nocività ma si limita a distribuirla su più persone.

Per il RISCHIO RUMORE i D.P.I. possono essere:

Capsule canalari.

Chiudono l'apertura dei canali uditivi Sono fatte di una sostanza soffice simile alla gomma, con una leggera anima in materiale rigido che le mantiene in posizione. Utili per chi deve entrare ed uscire frequentemente in un locale rumoroso. Protezione efficace.

TAPPI AURICOLARI Ne esistono di tre tipi :

1) MODELLABILI, adatti a tutte le orecchie. Possono essere:

Eliminabili (usa e getta): in cotone cerato o fibre. N.B.: il normale batuffolo di cotone idrofilo non ha efficacia

Semi - Eliminabili: in spugna o materiale schiumoso. Sono inseriti a pressione. Sono impiegabili per circa una settimana. Questi tappi sono igienici ed a basso costo.

2) TAPPI PRE - MODELLATI

in silicone soffice, gomma o plastica. Sono di due tipi entrambi riusabili : Tipo universale. Si adattano alla maggior parte degli individui.

Tipo personalizzato in diverse misure. Sono igienici e durano a lungo. Possono però indurirsi con il cerume dell'orecchio e danno risultati inferiori se inseriti in canali uditivi irregolari.

3) TAPPI SU MISURA

Vengono modellati in gomma al silicone o plastica facendo il calco esatto del canale uditivo. Sul calco vengono modellati i tappi.

CUFFIE

Possono proteggere da rumori forti ad alta frequenza.

Possono ridurre i livelli di suono di 15-30 dB (cuffie sovrapposte a tappi sono consigliabili quando il livello sonoro supera i 105 dB).

Tipi: •inserite nei caschi di sicurezza •dielettriche.

L'inconveniente maggiore rappresentato da questi mezzi di protezione personale è la frequente mal tollerabilità da parte del lavoratore. E' ovvio che la protezione è prevalentemente legata al rapporto tempo di indossamento/tempo di esposizione. Molto spesso il lavoratore per diversi motivi (sudorazione, senso di isolamento, difficoltà alla conversazione, ecc.) è portato a togliere la cuffia per

54 un certo tempo, riducendo così drasticamente l'effetto protettivo. E' da tenere in considerazione che molte sono le variabili in grado di ridurre l'attenuazione del rumore da parte di una cuffia. Se il valore dichiarato è, poniamo, di 30 dB non è detto che quella sia l'attenuazione su tutti gli utilizzatori.

L'efficacia della cuffia oltre a dipendere naturalmente dallo stato d'usura della stessa (in ambienti polverosi occorre cambiare l'isolamento dei cuscinetti ogni 3-4 mesi) dipende anche dalla forza della molla, dalla tenuta dei cuscinetti sulla testa, dalla lunghezza dei capelli, dalla presenza di barba o di stanghette degli occhiali, dalla direzione del rumore e dalla forma del cranio. Nelle zone di lavoro rumorose, particolarmente calde in special modo nel periodo estivo, è consigliabile utilizzare cuffie con copri cuscinetti di cotone per evitare arrossamenti fastidiosi alle orecchie.

L'Impresa è obbligata a:

A) fornire il D.P.I. (cuffia a tappo) a tutti i lavoratori con esposizione giornaliera superiore a 85 dBA; si consiglia tuttavia la fornitura anche agli esposti tra gli 80 e 85 dBA.

B) Controllare che i lavoratori a cui sono stati consegnati i D.P.I. di loro scelta, per il rumore in particolare, avendo dato preventivamente tutte le informazioni e avendo attuato la formazione, li usino in modo corretto e secondo le istruzioni impartite. E' importante ricordare che l'obbligo di portare la cuffia o tappo per il rischio rumore non sussiste solo per il lavoratore che abbia una esposizione giornaliera superiore ai 90 dBA ma anche per il lavoratore che pur trovandosi a livelli di esposizione giornaliera al rumore inferiore, abbia avuto dal medico competente una specifica prescrizione, a tutela della sua integrità fisica, nella dichiarazione di idoneità alla mansione.

C)Tenere a disposizione degli organi di controllo (U.S.L. - Ispettorato del Lavoro) la scheda tecnica che riporta le caratteristiche costruttive ed il potere di attenuazione del D.P.I. fornito ai lavoratori.

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Le macchine in esercizio da molto tempo possono rappresentare sorgenti rumorose importanti;

soprattutto se mal mantenute e/o se prive di cabine di guida completamente chiuse.

Le macchine di recente acquisizione emettono livelli di rumore piuttosto bassi; esse sono soggette al D.M. 135 del 27.01.92, che ne richiede la certificazione acustica al fine di determinare il livello di potenza sonora in dBA e il livello di pressione sonora al posto operatore sempre in dBA. All'interno del mezzo apposite targhette indicano i due suddetti parametri.

Riepilogo

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale superiore ad 80 dB(A).

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL’ATTIVITA’:

• i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.

L.gs. 277/91, riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, alle analisi riportate nel manuale “Conoscere per prevenire - La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili”

• i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte

DURANTE L’ATTIVITA’:

• nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate

• le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate

• le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro

• le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate

• tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori)

• il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature

• tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)

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• la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro

DOPO L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi)

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

• non espressamente previste SORVEGLIANZA SANITARIA

• la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale è superiore ad 85 dB(A)

• nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in relazione ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo omogeneo di riferimento

la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale sopra i 90 dB(A) e biennale sopra gli 85 dB(A))

5.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

5.4.1 REGOLE COMPORTAMENTALI CONSIGLIATE

• La movimentazione dei carichi dovrà avvenire privilegiando l’utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento.

• Per le operazioni di sollevamento manuale si dovranno adottare misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi.

• Gli operatori impegnati alla movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adeguatamente informati dal proprio Datore di lavoro su:

• il peso del carico,

• il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia collocazione eccentrica;

• la movimentazione corretta dei carichi.

I carichi debbono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati periodi di riposo all’addetto; ove possibile è opportuno eseguire la riorganizzazione delle procedure di lavoro, con l’obiettivo di minimizzare le esigenze di movimentazione manuale dei carichi. La forma, il volume e le dimensioni dei carichi da movimentare debbono essere tali da facilitarne la presa, lo spostamento ed il posizionamento (deposito); il peso e le dimensioni del carico debbono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore. I materiali debbono avere un idoneo sistema di presa ed una base stabile per poter garantire una movimentazione in sicurezza; ove possibile e quando sia richiesto dalle procedure lavorative, è necessario dotarli di sistemi di agganciamento o anticaduta.

Il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non richiedere di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una torsione/inclinazione dello stesso; lo sforzo fisico necessario alla movimentazione non deve presentare rischi di lesioni dorso-lombari, richiedere torsioni del tronco, richiedere movimenti bruschi, richiedere di assumere posizioni instabili del corpo. I lavoratori esposti a rischio di tagli o lacerazioni durante la presa e movimentazione del carico devono essere dotati dei guanti di protezione o di altri dispositivi di protezione individuali idonei. L'entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente progettata e gestita in funzione della lunghezza del tragitto; il peso del carico che si movimenta deve essere inferiore a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine. La superficie del posto di lavoro dove si svolge la movimentazione ed il deposito dei carichi deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti. Il livello di illuminazione dei posti di lavoro deve essere adeguato alle

56 attività di movimentazione e deposito che vi si dovranno svolgere. I lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi debbono essere adeguatamente formati ed informati sui rischi dell’operazione e sulle corrette modalità per eseguirla. È inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un' altezza inferiore a 40 cm. ricorrendo a carrelli o altri mezzi meccanici di sollevamento.

RIEPILOGO:

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

• caratteristiche del carico

• troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

• ingombranti o difficili da afferrare

• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

• collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

• sforzo fisico richiesto

• eccessivo

• effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

• comporta un movimento brusco del carico

• compiuto con il corpo in posizione instabile

• caratteristiche dell’ambiente di lavoro

• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività

• pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

• posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione

• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

• pavimento o punto d’appoggio instabili

• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate

• esigenze connesse all’attività

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati

• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

• ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

• fattori individuali di rischio

• inidoneità fisica al compito da svolgere

• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• Legge 977/67

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL’ATTIVITA’:

• le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE L’ATTIVITA’:

• per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti

• tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza (cfr.

opuscolo “Conoscere per Prevenire - La Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile”) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• guanti

• calzature di sicurezza

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

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• non espressamente previste SORVEGLIANZA SANITARIA

• la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti

• la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente

5.5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è a carico dell’Impresa.

Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP 5.5.1 IDONEITÀ FISICA DEI LAVORATORI.

La Sorveglianza Sanitaria deve comprendere:

- accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori;

- aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie dei lavoratori.

• Verrà accertata l'idoneità fisica dei lavoratori mediante visita medica generale, oppure tramite visione di idoneo documento sanitario personale.

• I lavoratori verranno inoltre sottoposti a visite mediche specifiche preventive e periodiche riguardo i rischi connessi con l'ambiente polveroso, la movimentazione manuale di carichi, l’uso di materiali pericolosi.

• Tutti gli addetti ai lavori, come misura precauzionale, dovranno essere preventivamente sottoposti alle vaccinazioni antitetanica.

5.5.2 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO PRESENTI IN CANTIERE.

Saranno predisposti in cantiere i presidi sanitari per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Tali presidi saranno contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso. L’impresa dovrà pertanto predisporre sul posto di lavoro idonei presidi sanitari, nonchè le necessarie informazioni sul corretto utilizzo dei medesimi ed i numeri telefonici delle organizzazioni di pronto intervento.

5.5.3 CONTENUTO DEI PRESIDI SANITARI

Nel documento PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (pagine 53-57)

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