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UN’INTRODUZIONE Elena Matte

SOMMARIO: 1. Giustizia riparativa e mediazione penale: le principali

fonti sovranazionali. 2. Giustizia riparativa e mediazione penale: pre- cisazioni terminologiche. 3. La giustizia riparativa nel procedimento penale degli adulti.

1. Giustizia riparativa e mediazione penale: le principali fonti sovrana- zionali

La mediazione penale, lo strumento maggiormente diffuso della giu- stizia riparativa, richiede a colui che vi si avvicina uno sforzo di com- prensione preliminare.

Di restorative justice (“giustizia riparativa”) si è cominciato a parla- re a partire dagli anni Settanta del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, come di un nuovo approccio alla giustizia penale che muove dal superamento della logica tradizionale del castigo per proporre un’interpretazione relazionale del conflitto connesso al reato, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra il reo e la vittima e di riparare con- sensualmente le conseguenze del reato1.

Di giustizia riparativa hanno scritto studiosi che appartengono a branche molto diverse del sapere (filosofia, sociologia, criminologia, teologia, antropologia, psicologia, diritto), dando vita ad un dibattito affascinante2.

1 Cfr., per questo primo inquadramento, S. V

EZZADINI, La vittima di reato tra nega- zione e riconoscimento, Bologna, 2006, 135.

2 Il volume G. M

ANNOZZI, G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, paro- le e metodi, Torino, 2017, consente di avere un inquadramento completo sul tema, an-

In questa sede, però, si intende concentrare l’attenzione sulla prosa del diritto positivo, rappresentato dalle fonti sovranazionali e soprattut- to da quelle nazionali, prima di dare voce agli operatori.

Le peculiarità della giustizia riparativa rispetto a quella penale tradi- zionale sono evidenti se si dà uno sguardo alle fonti sovranazionali, le quali permettono innanzitutto di comprendere le vere ragioni che hanno stimolato molti organismi ad occuparsi del tema.

La maggior parte degli atti che vi riconoscono uno spazio, soprattut- to in ambito europeo3, sono rivolti prioritariamente alla tutela delle vit-

time del reato. Oggi il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ricomprende “i diritti delle vittime della criminalità” tra le materie aventi dimensione trasnazionale in cui il Parlamento europeo ed il Con- siglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armoniz- zazione penale (titolo V, capo IV, art. 82 § 2 lett. c), ma l’interesse ma- nifestato dagli organismi sovranazionali, sia a carattere universale che europeo, per la tutela della vittima, è di molto anteriore al Trattato di Lisbona4.

Il descritto riconoscimento sempre più deciso, nel dibattito interna- zionale, della posizione della vittima come soggetto debole, ma tuttavia «portatore di istanze autonome cui l’ordinamento deve dare spazio, ri- conoscimento e soddisfazione»5, ha rappresentato il primo stimolo ver-

so la promozione di forme di giustizia riparativa, come pratiche adegua-

che per quanto riguarda le principali matrici giuridico-culturali della giustizia riparati- va. Cfr. altresì F. REGGIO, Giustizia dialogica, Milano, 2010.

3 Ci si riferisce agli atti elaborati in seno all’UE (la Decisione quadro 2001/220/GAI

sulla posizione della vittima nel processo penale, il cui testo, anche in lingua italiana, può essere consultato all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:32001F0220:IT:NOT e, anche se in termini più cauti, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Deci- sione quadro 2001/220/GA, il cui testo è reperibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:315:SOM:IT:HTML), e, come vedremo, al Consiglio d’Euro- pa.

4 L. C

ORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1770.

5 M.

DEL TUFO, La tutela della vittima in una prospettiva europea, in Dir. pen. proc., 1999, 889.

te per la risoluzione dei conflitti con il coinvolgimento diretto degli in- teressati, insieme ad altri interventi volti invece a rafforzare la solidarie- tà dello Stato nei confronti di chi ha subito un reato, con un’assistenza di tipo economico6.

Non è questa, tuttavia, l’unica ragione che giustifica l’attenzione sempre più dilagante per il tema della giustizia riparativa.

Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la Riso- luzione 1997/33 del 21 luglio 1997, in tema di “prevenzione responsa- bile del crimine”, ha posto l’accento sull’opportunità di attivare forme di mediazione estranee al giudizio (out of court) nelle materie penali considerate adeguate (§21 e §22), proprio con una finalità di prevenzio- ne7; con la Risoluzione 1998/23 del 28 luglio 1998, invece, ha valoriz-

zato gli strumenti della giustizia riparativa per combattere il sovraffol- lamento carcerario attraverso una riduzione del ricorso alla pena deten- tiva, soprattutto di breve durata, che si è rivelata di scarsa efficacia e costosa per la società8.

6 Può essere citata la Convenzione europea (adottata nell’ambito del Consiglio

d’Europa) del 24 novembre 1983, relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti e volta ad assicurare, mediante un intervento statale, il ristoro finanziario di coloro che hanno subito gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute, come diretta conseguenza di un reato violento doloso, e delle persone a carico del soggetto deceduto in seguito ad un tale reato – non firmata né ratificata dall’Italia – consultabile, anche in traduzione italiana in http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/116.htm. Cfr. altresì M. PI- SANI, Per le vittime del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 466; G. CASAROLI, La Convenzione Europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoper- ta della vittima del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 560 ss., che ravvisa il fonda- mento della riparazione pubblica in ragioni di solidarietà sociale ed equità.

7 La Risoluzione 1997/33 del 21 luglio 1997, del Consiglio Economico e Sociale

delle Nazioni Unite, in tema di Elements of responsible crime prevention: standards and norms, è consultabile in lingua inglese all’indirizzo: http://www.un.org/documents/ ecosoc/res/1997/eres1997-33.htm.

8 La Risoluzione 1998/23 del 28 luglio 1998, del Consiglio Economico e Sociale delle

Nazioni Unite, in tema di International cooperation aimed at the reduction of prison overcrowding and the promotion of alternative sentencing, è consultabile in lingua inglese all’indirizzo: http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1998/eres1998-23.htm.

Nella Risoluzione del 1999 (Risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999) delle Nazioni Unite9 troviamo ben riassunte le plurime finalità

perseguite dagli strumenti riparativi: essi possono adeguatamente sod- disfare le vittime, prevenire futuri comportamenti illeciti e rappresenta- re una valida alternativa a sanzioni detentive di breve durata o a sanzio- ni pecuniarie (§3).

Se andiamo tuttavia alla ricerca di una disciplina più compiuta della giustizia riparativa, nell’ambito delle Nazioni Unite non possiamo che prendere le mosse dai lavori del X Congresso sulla “Prevenzione dei reati ed il trattamento dei rei”, tenutosi a Vienna nell’aprile del 2000, in seno al quale è stata condotta un’ampia discussione su tali temi ed è stata adottata la Risoluzione “Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le sfide del XXI Secolo”. Quest’ultima inco- raggia seriamente lo sviluppo di politiche, procedure e programmi di

restorative justice (§28), quali nuovi approcci alla giustizia per la ridu-

zione del crimine e la promozione del rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori del reato, della comunità e di tutte le altre parti10.

Sulla spinta di tali iniziative, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000, ha elabo- rato il progetto preliminare dei “Principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale” (d’ora in poi Principi base)11, che

ha assunto una forma definitiva con l’adozione della Risoluzione

9 La Risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999, del Consiglio Economico e Sociale

delle Nazioni Unite, in tema di Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice, è consultabile all’indirizzo: www.un. org/documents/ecosoc/docs/1999/e1999-inf2-add2.pdf.

10 Il rapporto relativo al Congresso e la Risoluzione Vienna Declaration on Crime and

Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century adottata in seno ad esso, è consultabile in lingua inglese all’indirizzo www.uncjin.org/Documents/congr10/15e.pdf. Cfr. S. VEZZADINI, La vittima di reato tra negazione e riconoscimento, cit., 178 s., nonché ampiamente G. MANNOZZI, Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”, in Rass. Pen. e Crim., 2000, 1-3, 1 ss.

11 La Risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000, del Consiglio Economico e Sociale

delle Nazioni Unite, in tema di Basic principles on the use of restorative justice pro- grammes in criminal matters, è consultabile all’indirizzo: http://daccess-ods.un.org/ TMP/3889394.40250397.html.