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Irrilevanza penale dell’abuso del diritto

Nel documento Metodologie ispettive (pagine 40-53)

rimane impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti

penali nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive

C.Cass. pen., sent. 7 ottobre 2015, n. 40272

La violazione di norme antielusive specifiche, ulteriori rispetto all’art. 10-bis può ricadere nell’art. 3, per condotte fraudolente e connotate dagli altri requisiti previsti

possibilità che operazioni in precedenza qualificate dalla giurisprudenza come semplicemente elusive ora integrino ipotesi di vera e propria evasione

Rilievo dell’esame dell’effettività delle operazioni: occorre comprendere se le operazioni, pur formalmente regolari, siano esistenti e volute oppure simulate.

Nel solco della direttiva 77/799/CEE, l’Unione Europea si è dotata di due strumenti legislativi che regolamentano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale:

delle II.DD.: Direttiva 2011/16/UE 15 febbraio 2011, dell’ I.V.A. : Regolamento UE n. 904/2010

Tali normative disciplinano, tra l’altro, le modalità di scambio di informazioni che gli Stati membri dell’UE possono realizzare al fine della collaborazione fra di essi nel settore della fiscalità.

Lo scambio di informazioni su richiesta

Si sostanzia in un’attivazione inviata dall’autorità richiedente verso l’autorità

interpellata, la quale trasmette all’autorità richiedente stessa le informazioni necessarie, di cui:

• sia già in possesso;

• ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

Tempi di esecuzione

il termine entro il quale una richiesta di informazioni deve essere evasa dipende dalla tipologia di settore impositivo e dal possesso o meno delle informazioni richieste:

Informazioni Settore

Da acquisire Già in possesso

II.DD 6 mesi 2 mesi

Lo scambio di informazioni su richiesta

È anche contemplata la possibilità di segnalare all’autorità richiedente, entro tre mesi dal ricevimento, le circostanze che ostino al rispetto del termine previsto per la risposta, con l’onere di indicare la data entro la quale si ritiene di poter dar seguito alla richiesta.

L’autorità interpellata può comunque rifiutarsi di espletare l’attività richiesta rendendo note le motivazioni per le quali non ritenga necessaria l’attività amministrativa richiesta

Lo scambio di informazioni spontaneo

Si concretizza, nella comunicazione di informazioni fra gli Stati membri al ricorrere di particolari fattispecie che inducano a ritenere sussistente una perdita di gettito fiscale in uno degli Stati interessati.

Lo scambio automatico di informazioni e il Common Reporting Standard.

La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, (modificando la direttiva 2011/16/UE), rappresenta la normativa di riferimento per la disciplina dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, infatti, è possibile la raccolta dei dati dei contribuenti esteri prevista dal cosiddetto Common Reporting Standard (CRS), consistente nello scambio automatico di informazioni fiscali tra amministrazioni finanziarie di oltre 100 Stati aderenti all’OCSE (compresi gli USA).

Lo scambio automatico di informazioni e il Common Reporting Standard.

Il Common Reporting Standard, adottato dagli Stati aderenti, prevede, sostanzialmente, due categorie di Paesi:

• i c.d. Early adopters, i quali hanno già optato per il modello (54 Paesi) operativo a partire dall’1 gennaio 2017 per mezzo di una raccolta dei dati decorrente però dall’1 gennaio 2016;

• quelli che prevedono l’entrata in vigore dell’accordo nel 2018.

(Svizzera, Panama; Bahamas, ha già dato avvio alla raccolta dei dati a partire dall’1 gennaio 2017).

Per ogni contribuente residente in Italia, che detiene conti all’estero:

i dati identificativi:

• dei contribuenti - sia le persone fisiche che quelle giuridiche - detentori un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza;

• del conto (compreso il saldo)

• tutti i tipi di redditi da capitale ed i redditi da attività finanziarie.

Verrà, altresì, individuato, identificato e, quindi, comunicato il titolare effettivo (beneficial owner) del conto, in osservanza delle disposizioni internazionali antiriciclaggio ed in applicazione dello standard dell’OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.

• istituti bancari • i veicoli di investimento • assicurazioni Comunicheranno annualmente

all’A.F. dello Stato di appartenenza

Lo scambio automatico di informazioni e il Common Reporting Standard.

Dall’entrata in vigore della normativa, avvenuta l’1 gennaio 2016, gli istituti finanziari sono obbligati, ai fini della cooperazione, a:

• identificare in maniera specifica i nuovi clienti, persone fisiche e non, che abbiano aperto rapporti rilevanti ai fini Common Reporting Standard a far data dall’1 gennaio 2016, al fine di identificare i soggetti fiscalmente residenti all’estero;

• porre in essere attività di due diligence con riferimento alla clientela

preesistente, a far data dal 31 dicembre 2015, sempre allo scopo di individuare i soggetti fiscalmente residenti all’estero;

• effettuare una ricerca negli archivi elettronici allo scopo di contestare e/o

confermare il profilo della clientela e valutarne l’effettiva residenza.

Lo scambio automatico di informazioni e il Common Reporting Standard.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2014, prevede la formale designazione dell’Ufficio Centrale di collegamento (C.L.O. – Central Liaison Office) ed i Servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

All’art. 2, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – Settore internazionale – Ufficio Scambio di Informazioni - viene espressamente indicata quale unico Servizio di collegamento competente per lo scambio automatico. La citata Agenzia non ha, ad oggi, emanato le disposizioni applicative (rectius Provvedimento del Direttore) per disciplinare le modalità di scambio e le relative applicazioni informatiche.

Controlli/verifiche simultanei

Tale tipologia di attività ha come oggetto uno o più contribuenti che rivestono un interesse comune o complementare per due o più Stati membri. Questa forma di cooperazione è ammessa sia in materia di II.DD. che IVA, si distingue in:

 controlli multilaterali;  verifiche simultanee.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro:

 individua i soggetti per i quali intende proporre un controllo simultaneo;

 informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati degli aspetti per i quali essa propone il controllo, indicando i motivi della scelta;

Controlli/verifiche simultanei

All’Autorità competente di ogni Stato membro interessato è rimessa la scelta in ordine alla partecipazione al controllo simultaneo, comunicando il proprio assenso/ rifiuto motivato.

Al fine della scelta del modulo ispettivo, dovranno essere valutati:

• l’importo delle transazioni tra le società nazionali e quelle estere ovvero la

consistenza del presunto fenomeno evasivo oggetto di esame;

• le modalità di frode in uno specifico settore considerato sensibile; • l’originalità e l’innovatività delle fattispecie fraudolente;

• la necessità di agire simultaneamente in diversi Paesi dell’UE, nei confronti di più soggetti.

Controlli/verifiche simultanei

Ciascuno Stato membro effettua l’attività ispettiva ritenuta più confacente provvedendo, successivamente, a condividere le risultanze con le AA.FF. estere partecipanti all’iniziativa.

Casi pratici si verificano nel settore della disciplina del transfer pricing, la sussistenza di una stabile organizzazione/esterovestizione, il regime impositivo dei dividendi, frodi carosello, etc.

Nel documento Metodologie ispettive (pagine 40-53)

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