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19.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante;

b) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti;

oppure, qualora sia un soggetto senza configurazione imprenditoriale

c) l’indicazione degli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell’attività;

d) l’indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo regionale;

e) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;

f) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento. (nota bene: la percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta).

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.

g) in caso di consorzi di cooperative stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

h) i lotti per i quali i concorrenti partecipano alla gara;

i) l’indicazione dell’operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento

formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell’autonoma formulazione dell’offerta.

19.2 Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del Codice e:

a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis, del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;

b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale”

di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del Codice;

c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del Codice;

deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art.

47 del d.P.R. n. 445/2000.

19.3 Tutti gli elementi informativi sopra richiesti possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

19.4 In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo nonché la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nell’istanza di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice.

19.5 L’istanza di partecipazione alla gara deve contenere anche:

a) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di esecuzione dell’appalto e delle condizioni contrattuali riferite allo stesso, come esplicitate dal capitolato tecnico, nonché dallo schema di contratto allegato al presente disciplinare;

b) la dichiarazione di conoscenza degli obblighi derivanti dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante e la correlata dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto.

19.6 L’istanza di partecipazione deve contenere anche la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto dell’appalto che, con riferimento al Lotto 1, l’operatore economico, se aggiudicatario, intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del Codice.

19.7 Nell’istanza di partecipazione alla gara l’operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:

a) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

oppure

b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione medesima a rilasciare copia dell’offerta tecnica o di parti di essa e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

In tal caso, l’operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell’offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Qualora la suddetta dichiarazione non sia resa dall’operatore economico, la Stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione

alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla documentazione da parte di uno dei concorrenti.

19.8 Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, la Stazione appaltante assegna al concorrente che non le ha rese o le ha rese in modo incompleto un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni, il concorrente è escluso dalla gara.

20. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI