• Non ci sono risultati.

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari e dell'economia reale dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 33 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

AM\1216957IT.docx 25/37 PE660.111v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

Prima di procedere a tale annuncio, l'autorità nazionale competente ha applicato i poteri correttivi di cui

all'articolo 23 e ha stabilito che i poteri i cui all'articolo 23 non sono sufficienti a ripristinare l'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 34 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha dichiarato pubblicamente che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

Or. en

PE660.111v01-00 26/37 AM\1216957IT.docx

IT

Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 35 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata;

Or. en

Emendamento 36 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'amministratore dell'indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni, oppure tale dichiarazione pubblica è stata fatta o tali informazioni sono state pubblicate per conto di tale amministratore, in cui si comunica che tale amministratore ha cessato o cesserà di

(b) l'amministratore dell'indice di riferimento, o un soggetto che agisce per conto di tale persona, ha dichiarato pubblicamente che tale amministratore ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della

AM\1216957IT.docx 27/37 PE660.111v01-00

IT

fornire l'indice di riferimento, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di

riferimento;

dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun

amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;

Or. en Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 37 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l'amministratore di tale indice di riferimento ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento in via

definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di

riferimento.

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha dichiarato pubblicamente che l'amministratore di tale indice di riferimento ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

Or. en

PE660.111v01-00 28/37 AM\1216957IT.docx

IT

Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 38 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione o la

registrazione dell'amministratore dell'indice di riferimento a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun

amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 39 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari e nelle misurazioni della performance di un fondo di investimento tutti i collegamenti all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge nei contratti

disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 1 tutti i collegamenti all'indice di riferimento, se sono soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

AM\1216957IT.docx 29/37 PE660.111v01-00

IT

Or. en

Emendamento 40 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, tali strumenti finanziari, contratti finanziari e

misurazioni della performance sono collegati all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato;

(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, tali contratti sono collegati all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato;

Or. en

Emendamento 41 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance non contengono idonee clausole di riserva (fall-back).

(b) tali strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance non contengono sufficienti clausole di riserva (fall-back).

Or. en

Emendamento 42 Jonás Fernández

PE660.111v01-00 30/37 AM\1216957IT.docx

IT

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) tali strumenti finanziari, contratti o misurazioni della performance

contengono tassi di riserva e sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

i) le autorità nazionali competenti hanno effettuato una valutazione e stabilito che il tasso contrattuale di riserva in

questione non misura il mercato sottostante e la realtà economica dell'indice in via di cessazione o che la sua applicazione avrebbe un impatto negativo sulla stabilità finanziaria;

ii) una delle parti degli strumenti finanziari, dei contratti o delle

misurazioni della performance interessati si è espressamente opposta

all'applicazione del tasso contrattuale di riserva. Nel caso in cui una delle parti si qualifichi come consumatore ai sensi della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori alla data pertinente in cui si applica l'indice di riferimento sostitutivo "della

Commissione", tale condizione è soddisfatta se il consumatore non ha espressamente richiesto l'applicazione delle clausole contrattuali di riserva entro tre mesi;

iii) le parti non hanno concordato un nuovo e diverso tasso di riserva.

Or. en

Emendamento 43 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

AM\1216957IT.docx 31/37 PE660.111v01-00

IT

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Una clausola di riserva non è considerata adeguata se:

(a) non copre la cessazione definitiva di un indice di riferimento;

(b) ricorre una delle seguenti condizioni:

i) non esiste un tasso di riserva;

ii) l'applicazione del tasso di riserva richiede il consenso di terzi;

iii) il tasso di riserva è calcolato mediante quotazioni fornite da terzi o fissa l'ultima pubblicazione dell'indice di riferimento interessato.

(c) l'autorità pertinente ha stabilito che l'applicazione della clausola di riserva convenuta contrattualmente in generale non riflette più, e con una differenza significativa, il mercato sottostante o la realtà economica che l'indice in via di cessazione intende misurare, e che potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria;

Or. en Motivazione

Ai fini della chiarezza giuridica, è opportuno definire in modo più dettagliato l'adeguatezza di una clausola di riserva.

Emendamento 44 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

PE660.111v01-00 32/37 AM\1216957IT.docx

IT

(b bis) le parti contraenti non hanno concordato clausole di riserva alternative prima della cessazione definitiva

dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 45 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 23 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per designare l'indice di riferimento sostitutivo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, ove disponibile, della raccomandazione formulata da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l'egida della banca centrale

responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo.

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più indici di riferimento sostitutivi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, ove disponibile, della raccomandazione formulata da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l'egida della banca centrale

responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo. Prima di

introdurre un nuovo indice di riferimento sostitutivo, la Commissione effettua una consultazione pubblica e interpella l'ESMA nonché l'autorità nazionale competente dell'amministratore dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 46 Markus Ferber

Proposta di regolamento

AM\1216957IT.docx 33/37 PE660.111v01-00

IT

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 indica:

i) l'indice o gli indici di riferimento sostitutivi;

ii) l'adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale

adeguamento, da applicare all'indice di riferimento in via di cessazione alla data di sostituzione per ciascun termine specifico in modo da tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall'indice di riferimento in liquidazione all'indice di riferimento sostitutivo;

iii) le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all'uso o all'applicazione di un indice di

riferimento sostitutivo e ragionevolmente necessarie in tal senso;

iv) la data pertinente a decorrere dalla quale si applica l'indice o gli indici di riferimento sostitutivi;

Or. en Motivazione

Occorre definire in maggior dettaglio il contenuto dell'atto di esecuzione relativo agli indici di riferimento sostitutivi.

Emendamento 47 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

PE660.111v01-00 34/37 AM\1216957IT.docx

IT

(4 bis) Il presente articolo si applica agli indici di riferimento critici e significativi e agli indici di riferimento dei paesi terzi la cui cessazione avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori,

sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 48

Documenti correlati