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EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2020/0154(COD)

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(1)

AM\1216957IT.docx PE660.111v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2020/0154(COD) 29.10.2020

EMENDAMENTI 12 - 51

Progetto di relazione Caroline Nagtegaal (PE658.859v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di

cessazione

Proposta di regolamento

(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(2)

PE660.111v01-00 2/37 AM\1216957IT.docx

IT

AM_Com_LegReport

(3)

AM\1216957IT.docx 3/37 PE660.111v01-00

IT

Emendamento 12 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di coprire l'esposizione alla volatilità dei tassi di cambio per valute che non sono prontamente convertibili o che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell'Unione stipulano contratti forward e swap su valuta non consegnabili.

Tali strumenti consentono all'utilizzatore di tutelarsi dalla volatilità delle valute estere che non sono prontamente convertibili in una valuta di base, quale il dollaro o l'euro.

L'indisponibilità di tassi di cambio a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell'ambito di contratti forward e swap su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell'Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafi 4 bis e 4 ter, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio6, non sarà più possibile ricorrere a tassi di cambio a pronti forniti da un amministratore di un paese terzo diverso da una banca centrale.

(1) Al fine di coprire l'esposizione alla volatilità dei tassi di cambio per valute che non sono prontamente convertibili o che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell'Unione stipulano contratti forward e swap su valuta non consegnabili.

Tali strumenti consentono all'utilizzatore di tutelarsi dalla volatilità delle valute estere che non sono prontamente convertibili in una valuta di base, quale il dollaro o l'euro.

L'indisponibilità di tassi di cambio a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell'ambito di contratti forward e swap su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell'Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE)

2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio6, non sarà più possibile ricorrere a tassi di cambio a pronti forniti da un amministratore di un paese terzo diverso da una banca centrale.

_________________ _________________

6 Regolamento (UE) 2016/1011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive

2008/48/CE e 2014/17/UE e del

regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

6 Regolamento (UE) 2016/1011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive

2008/48/CE e 2014/17/UE e del

regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Or. en

(4)

PE660.111v01-00 4/37 AM\1216957IT.docx

IT

Motivazione

Correzione di un errore nella proposta della Commissione. Il riferimento corretto è il paragrafo 5, non i paragrafi 4 bis e 4 ter. Il Consiglio ha apportato la medesima correzione.

Emendamento 13 Markus Ferber

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha comunicato che cesserà di sostenere la produzione di uno dei più importanti indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, il tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR), entro la fine del 2021.

Dopo il 31 dicembre 2021, data che segna la fine del periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall'Unione, il LIBOR non sarà più considerato un indice di riferimento critico. La cessazione del LIBOR potrebbe tuttavia comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione. Nell'Unione vi è uno stock di contratti di debito, prestito, deposito a termine e derivati collegati al LIBOR, con scadenza posteriore al 31 dicembre 2021, che non contengono solide clausole contrattuali di riserva che

contemplino la cessazione del LIBOR.

Molti di questi contratti non possono essere rinegoziati per inserire una clausola

contrattuale di riserva prima del 31 dicembre 2021. La cessazione del LIBOR potrebbe pertanto comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.

(4) Dopo la fine del periodo di transizione, il tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR) non sarà più considerato un indice di riferimento critico. La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha comunicato che cesserà di incoraggiare od obbligare le banche a contribuire al LIBOR, determinando di conseguenza un grave rischio di cessazione di uno dei più importanti indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse entro la fine del 2021. Dopo il 31 dicembre 2021, data che segna la fine del periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall'Unione, il LIBOR non sarà più

considerato un indice di riferimento critico.

La cessazione del LIBOR potrebbe tuttavia comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione. Nell'Unione vi è uno stock di contratti di debito, prestito, deposito a termine e derivati collegati al LIBOR, con scadenza posteriore al 31 dicembre 2021, che non contengono solide clausole contrattuali di riserva che contemplino la cessazione del LIBOR. Molti di questi contratti non possono essere rinegoziati per inserire una clausola contrattuale di riserva prima del 31 dicembre 2021. La cessazione del LIBOR potrebbe pertanto comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari

(5)

AM\1216957IT.docx 5/37 PE660.111v01-00

IT

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 14 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per poter consentire una

liquidazione ordinata dei contratti collegati a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione può comportare effetti negativi tali da produrre

perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, e nei casi in cui tali contratti non possano essere rinegoziati al fine di inserire un tasso contrattuale di riserva prima della cessazione dell'indice di riferimento, è opportuno stabilire un quadro che accompagni la cessazione di tali indici di riferimento. Tale quadro dovrebbe comprendere un meccanismo che consenta il passaggio di tali contratti a idonei indici di riferimento sostitutivi. Gli indici di riferimento sostitutivi dovrebbero consentire di evitare l'impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe

comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.

(5) L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza diverse dagli amministratori di indici di

riferimento debbano prevedere piani di emergenza per l'eventualità in cui un indice di riferimento cambi

sostanzialmente o non sia più fornito. Se possibile, detti piani di emergenza

dovrebbero individuare uno o più

potenziali indici di riferimento sostitutivi.

Tale metodo decentralizzato e non legislativo dovrebbe rimanere il metodo standard per la copertura in caso di cessazione di un indice di riferimento, ma la questione del LIBOR ha dimostrato che, nella pratica, detto metodo potrebbe non essere sempre sufficiente. Pertanto, per consentire una liquidazione ordinata dei contratti collegati a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione può comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, e nei casi in cui tali contratti non possano essere rinegoziati al fine di inserire un tasso contrattuale di riserva prima della cessazione dell'indice di riferimento, è opportuno stabilire un metodo di riserva che preveda la

designazione pubblica obbligatoria di un indice di riferimento sostitutivo. Tale metodo dovrebbe comprendere un meccanismo che consenta il passaggio di

(6)

PE660.111v01-00 6/37 AM\1216957IT.docx

IT

tali contratti a idonei indici di riferimento sostitutivi. Gli indici di riferimento

sostitutivi dovrebbero consentire di evitare l'impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 15 Markus Ferber

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per poter consentire una

liquidazione ordinata dei contratti collegati a un indice di riferimento largamente utilizzato la cui cessazione può comportare effetti negativi tali da produrre

perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, e nei casi in cui tali contratti non possano essere rinegoziati al fine di inserire un tasso contrattuale di riserva prima della cessazione dell'indice di riferimento, è opportuno stabilire un quadro che accompagni la cessazione di tali indici di riferimento. Tale quadro dovrebbe comprendere un meccanismo che consenta il passaggio di tali contratti a idonei indici di riferimento sostitutivi. Gli indici di riferimento sostitutivi dovrebbero consentire di evitare l'impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe

comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.

(5) Per poter consentire una

liquidazione ordinata dei contratti collegati a un indice di riferimento critico

largamente utilizzato la cui cessazione può comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, e nei casi in cui tali contratti non possano essere rinegoziati al fine di inserire un tasso contrattuale di riserva prima della cessazione dell'indice di riferimento, è opportuno stabilire un quadro che accompagni la cessazione di tali indici di riferimento. Tale quadro dovrebbe comprendere un meccanismo che consenta il passaggio di tali contratti a idonei indici di riferimento sostitutivi. Gli indici di riferimento sostitutivi dovrebbero consentire di evitare l'impossibilità di adempiere i contratti, che potrebbe

comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione.

Or. en

(7)

AM\1216957IT.docx 7/37 PE660.111v01-00

IT

Emendamento 16 José Gusmão

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze di esecuzione solo nelle situazioni in cui ritiene che la cessazione dell'indice di riferimento possa comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì esercitare le sue competenze di esecuzione solo se è emerso chiaramente che non è possibile ripristinare la

rappresentatività dell'indice di riferimento in questione o che l'indice di riferimento non sarà più pubblicato in via definitiva.

(8) È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze di esecuzione solo nelle situazioni in cui ritiene che la cessazione dell'indice di riferimento possa comportare effetti negativi tali da produrre perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari e dell'economia reale dell'Unione, creando un potenziale rischio di socializzazione delle perdite private. La Commissione dovrebbe altresì esercitare le sue

competenze di esecuzione solo se è emerso chiaramente che non è possibile ripristinare la rappresentatività dell'indice di

riferimento in questione o che l'indice di riferimento non sarà più pubblicato in via definitiva.

Or. en

Emendamento 17 Markus Ferber

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per designare un indice di riferimento sostitutivo, la Commissione dovrebbe tener conto delle

raccomandazioni dei gruppi di lavoro del settore privato che operano sotto l'egida della banca centrale responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo per quanto riguarda i tassi sostitutivi da usare in strumenti finanziari e

(10) Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per designare un indice di riferimento sostitutivo, la Commissione dovrebbe tener conto delle

raccomandazioni dei gruppi di lavoro del settore privato che operano sotto l'egida della banca centrale responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo per quanto riguarda i tassi sostitutivi da usare in strumenti finanziari e

(8)

PE660.111v01-00 8/37 AM\1216957IT.docx

IT

contratti in essere collegati all'indice di riferimento in via di cessazione. Tali raccomandazioni dovrebbero basarsi su ampie consultazioni pubbliche e

conoscenze specialistiche e riflettere l'accordo degli utilizzatori dell'indice di riferimento riguardo al tasso sostitutivo più appropriato per l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in via di cessazione.

contratti in essere collegati all'indice di riferimento in via di cessazione. La Commissione dovrebbe altresì tenere conto delle raccomandazioni della pertinente autorità di vigilanza dell'amministratore dell'indice di riferimento, nonché dell'ESMA. Tali raccomandazioni dovrebbero basarsi su ampie consultazioni pubbliche e

conoscenze specialistiche e riflettere l'accordo degli utilizzatori dell'indice di riferimento riguardo al tasso sostitutivo più appropriato per l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in via di cessazione.

Or. en

Emendamento 18 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 2 è così modificato: soppresso (a) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente

lettera i):

"i) all'indice di riferimento per le valute designato dalla Commissione in

conformità del paragrafo 3.";

‘3. La Commissione può designare indici di riferimento per le valute amministrati da amministratori ubicati al di fuori dell'Unione se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

(a) l'indice di riferimento per le valute fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo non

liberamente convertibile;

(b) le entità sottoposte a vigilanza usano l'indice di riferimento su base frequente,

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IT

sistematica e regolare nei contratti derivati a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo;

(c) l'indice di riferimento per le valute è usato come tasso di regolamento per calcolare il valore di pagamento del contratto derivato di cui alla lettera b) in una valuta diversa dalla valuta con limitata convertibilità di cui alla lettera a).

4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 per creare e aggiornare, se del caso, un elenco di indici di riferimento per le valute che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 3.

Le autorità competenti di entità sottoposte a vigilanza che usano indici di riferimento per le valute di paesi terzi che sono

designati dalla Commissione in

conformità del paragrafo 3 comunicano almeno ogni due anni alla Commissione e all'ESMA il numero di contratti derivati che usano tale indice di riferimento per le valute a fini di copertura contro la

volatilità della valuta del paese terzo.";

Or. en

Emendamento 19 Patryk Jaki

a nome del gruppo ECR Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 2 è così modificato: (1) (- a) È inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Il capo 4 bis si applica:

(a) a qualsiasi contratto o strumento finanziario disciplinato dalla legislazione di uno degli Stati membri che faccia riferimento a un indice di riferimento; e

(10)

PE660.111v01-00 10/37 AM\1216957IT.docx

IT

(b) a qualsiasi contratto soggetto alla legislazione di un paese terzo le cui parti contraenti, però, abbiano tutte sede nell'Unione e laddove le norme di detto paese terzo non prevedano la soppressione ordinata di un indice di riferimento."

Or. en Motivazione

New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the BMR.

Emendamento 20 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di individuare gli indici di riferimento che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione avvia una consultazione pubblica entro... [due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 21 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b

(11)

AM\1216957IT.docx 11/37 PE660.111v01-00

IT

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 per creare e aggiornare, se del caso, un elenco di indici di riferimento per le valute che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti di entità sottoposte a vigilanza che usano indici di riferimento per le valute di paesi terzi che sono designati dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 comunicano almeno ogni due anni alla Commissione e all'ESMA il numero di contratti derivati che usano tale indice di riferimento per le valute a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo.";

4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 per creare e aggiornare, se del caso, un elenco di indici di riferimento per le valute che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti di entità sottoposte a vigilanza che usano indici di riferimento per le valute di paesi terzi che sono designati dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 comunicano almeno ogni due anni alla Commissione e all'ESMA il numero di contratti derivati che usano tale indice di riferimento per le valute a fini di copertura contro la volatilità della valuta del paese terzo.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche onde individuare gli indici di riferimento per le valute che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3.

Or. en Motivazione

Modifica approvata in conformità della posizione del Consiglio che espande l'ambito delle persone che contribuiscono a identificare i pertinenti indici di riferimento per le valute.

L'articolo 49 prevede solamente la designazione di esperti da parte degli Stati membri ai fini di detta identificazione.

Emendamento 22 Luděk Niedermayer Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti

delegati in conformità dell'articolo 49 per creare e aggiornare, se del caso, un

4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione effettua una consultazione pubblica per individuare gli indici di

(12)

PE660.111v01-00 12/37 AM\1216957IT.docx

IT

elenco di indici di riferimento per le valute che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti di entità

sottoposte a vigilanza che usano indici di riferimento per le valute di paesi terzi che sono designati dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 comunicano almeno ogni due anni alla Commissione e all'ESMA il numero di contratti derivati che usano tale indice di riferimento per le valute a fini di copertura contro la

volatilità della valuta del paese terzo.";

riferimento a pronti per le valute che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 49 del presente regolamento, onde stilare un elenco di indici di riferimento a pronti per le valute che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione aggiorna, se del caso, tale elenco.

Or. en

Emendamento 23 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:

"(22 bis) "indice di riferimento per la determinazione dei tassi di cambio": un indice di riferimento il cui valore è determinato in relazione al prezzo, espresso in una data valuta, di un'altra valuta o di un paniere di altre valute;"

Or. en

Emendamento 24 Caroline Nagtegaal Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 24 – lettera a – punto i

(13)

AM\1216957IT.docx 13/37 PE660.111v01-00

IT

Testo in vigore Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), il punto i) è così modificato:

i) una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di

negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il

quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del

regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio (22), o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle

operazioni relative agli strumenti finanziari;

una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di

negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il

quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del

regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio (22) o dell'articolo 25, paragrafo 4, della

direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo o del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari;

Or. en (32016R1011)

Motivazione

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks

Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access to a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of

benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing

references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A).

The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of the existing criteria.

Emendamento 25

(14)

PE660.111v01-00 14/37 AM\1216957IT.docx

IT

Patryk Jaki

a nome del gruppo ECR Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

(2) è inserito il seguente articolo 23 bis:

(2) è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 4 bis

Sostituzione di un indice di riferimento mediante la legislazione"

Articolo 23 bis

Sostituzione di un indice di riferimento mediante la legislazione dell'Unione (1) La Commissione può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi per un indice di riferimento definito critico mediante un atto di esecuzione adottato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o lettera c), o un indice di riferimento di un paese terzo, qualora la soppressione o la cessazione di detto indice possa comportare perturbazioni significative del funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione, purché si sia verificato uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata.

Nel caso di un indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), le determinazioni di cui sopra sono effettuate dall'autorità competente del suddetto indice di riferimento critico soltanto dopo

l'applicazione dei poteri correttivi previsti

(15)

AM\1216957IT.docx 15/37 PE660.111v01-00

IT

dall'articolo 23, senza che ciò abbia comportato il ripristino della capacità dell'indice di misurare il mercato sottostante o la realtà economica;

(b) l'amministratore di un indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni, oppure tale dichiarazione pubblica è stata resa o tali informazioni sono state pubblicate per conto di detto amministratore, in cui si comunica che il suddetto amministratore sopprimerà in modo ordinato o cesserà di fornire

l'indice di riferimento, ovvero determinati termini o valute in cui l'indice è calcolato, in via definitiva o per un periodo di tempo indeterminato, a condizione che, al

momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l'amministratore di tale indice di

riferimento sopprimerà in modo ordinato o cesserà di fornire detto indice, ovvero determinati termini o valute in cui tale indice è calcolato, in via definitiva o per un periodo di tempo indeterminato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;

(d) l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione a norma dell'articolo 35, revoca il riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, o cessa l'avallo a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, a condizione che, al

(16)

PE660.111v01-00 16/37 AM\1216957IT.docx

IT

momento della revoca, della sospensione o della cessazione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge tutti i riferimenti all'indice di riferimento nei contratti e negli strumenti finanziari disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 1 bis, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, i contratti o gli strumenti finanziari fanno riferimento all'indice di riferimento che sarà oggetto di cessazione o soppressione; e

(b) tali contratti o strumenti finanziari i) non prevedono clausole di riserva o includono clausole di riserva che non coprono la cessazione definitiva di un indice di riferimento; o

ii) contengono una clausola di riserva permanente, purché:

- l'autorità competente abbia stabilito che l'applicazione della clausola di riserva convenuta contrattualmente non rifletta più in generale, e con differenze

significative, il mercato sottostante o la realtà economica che l'indice di

riferimento che sarà oggetto di cessazione intende misurare e che ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria;

- a seguito della valutazione effettuata dall'autorità competente, nel rispetto del primo trattino, una delle parti del

contratto si sia opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi [tre mesi] prima della cessazione o della soppressione definitiva dell'indice di riferimento;

- le parti contraenti non abbiano concordato una clausola di riserva

(17)

AM\1216957IT.docx 17/37 PE660.111v01-00

IT

alternativa a seguito dell'obiezione di cui al secondo al secondo trattino al più tardi [un giorno lavorativo] prima della

cessazione o della soppressione definitiva dell'indice di riferimento.

Ai fini del punto ii), primo trattino, l'autorità competente informa la Commissione e l'ESMA della propria valutazione senza indebito ritardo.

Qualora la valutazione possa

ripercuotersi su entità in più di uno Stato membro, le autorità competenti di tutti i succitati Stati membri effettuano la valutazione congiuntamente. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti che siano in grado di

effettuare la valutazione conformemente al primo trattino. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA in merito alle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro...

[sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

(3) La Commissione adotta un atto di esecuzione per designare uno o più indici di riferimento sostitutivi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo. L'atto di esecuzione comprende i seguenti elementi:

i) l'indice di riferimento sostitutivo;

ii) l'adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale

adeguamento, da applicare all'indice di riferimento che sarà oggetto di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall'indice di riferimento da sopprimere all'indice di riferimento sostitutivo;

iii) le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all'uso o all'applicazione di un indice di

riferimento sostitutivo e ragionevolmente necessarie in tal senso; iv) la data

(18)

PE660.111v01-00 18/37 AM\1216957IT.docx

IT

pertinente a decorrere dalla quale si applica l'indice di riferimento sostitutivo.

In sede di adozione dell'atto di esecuzione, la Commissione tiene conto, ove

disponibili, delle raccomandazioni relative all'indice di riferimento sostitutivo,

dell'adeguamento dello spread e delle modifiche per garantire la conformità dell'indice di riferimento sostitutivo apportate dalla banca centrale competente per l'area monetaria in cui l'indice di riferimento sarà oggetto di soppressione o da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo operante sotto l'egida della banca centrale. Prima di adottare l'atto di esecuzione, la

Commissione effettua una consultazione pubblica e tiene in considerazione le raccomandazioni di altri soggetti

interessati pertinenti, comprese l'autorità competente dell'amministratore

dell'indice di riferimento e l'ESMA.

(4) In deroga al paragrafo 2, lettera b, punto ii), del presente articolo, l'indice di riferimento sostitutivo designato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta di un contratto o di uno strumento

finanziario soggetto all'articolo 2, paragrafo 1 bis, abbiano concordato di applicare un diverso indice di riferimento sostitutivo prima o dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione.

Or. en Motivazione

Appare necessario escludere dai poteri della Commissione la facoltà di designare l'indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento nazionale critico (indice definito critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento). Ciononostante, è comunque importante includere gli indici di riferimento nazionali critici nel regolamento onde garantire che, in caso di cessazione di un indice di riferimento nazionale critico, sia stato stabilito un procedimento per designare un tasso sostitutivo.

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IT

Emendamento 26 Patryk Jaki

a nome del gruppo ECR Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 ter – Sostituzione di un indice di riferimento mediante la legislazione nazionale

(1) Lo Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati o l'autorità competente possono designare uno o più indici di riferimento sostitutivi a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), purché si sia verificato uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata e che i poteri correttivi di cui all'articolo 23 sono stati esercitati senza portare a un ripristino della capacità dell'indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica;

(b) l'amministratore dell'indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni, oppure tale dichiarazione pubblica è stata fatta o tali informazioni sono state pubblicate per conto di tale amministratore, in cui si comunica che tale amministratore procederà a una liquidazione ordinata dell'indice di

riferimento oppure ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento, alcuni termini dello stesso o talune valute in cui

(20)

PE660.111v01-00 20/37 AM\1216957IT.docx

IT

l'indice è calcolato, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a

condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l'amministratore di tale indice di riferimento liquiderà in modo ordinato oppure ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento, alcuni termini o talune valute in cui l'indice è calcolato, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di

riferimento;

(d) l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione

dell'amministratore dell'indice di riferimento a norma dell'articolo 35 a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun

amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

(2) Qualora uno Stato membro designi uno o più indici di riferimento sostitutivi conformemente al paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro informa immediatamente l'ESMA.

(3) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge tutti i riferimenti all'indice di riferimento nei contratti e negli strumenti finanziari mobiliari disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 1 bis, qualora siano soddisfatte tutte le

(21)

AM\1216957IT.docx 21/37 PE660.111v01-00

IT

seguenti condizioni:

(a) alla data di entrata in vigore della legislazione nazionale che designa l'indice di riferimento sostitutivo, i contratti o gli strumenti finanziari mobiliari sono legati all'indice di riferimento che ha cessato o cesserà di essere pubblicato; e

(b) tali contratti o strumenti finanziari mobiliari non prevedono clausole di riserva o includono clausole di riserva che non coprono la cessazione definitiva di un indice di riferimento.

(4) L'indice di riferimento sostitutivo designato dallo Stato membro o dall'autorità competente a norma del paragrafo 1 non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta di un contratto o di uno strumento finanziario mobiliare soggetto all'articolo 2,

paragrafo 1 bis, abbiano concordato di applicare un diverso indice di riferimento sostitutivo prima o dopo l'entrata in vigore della disposizione nazionale.";

Or. en Motivazione

È necessario regolamentare anche la questione degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), specificando le situazioni che ne innescano l'applicazione nonché il campo di applicazione. Ciò vale per gli indici di riferimento nazionali critici, che dovrebbero essere disciplinati a livello nazionale, e la competenza a designare un indice di riferimento sostitutivo per gli indici di riferimento nazionali critici dovrebbe rimanere agli Stati membri o alle autorità nazionali competenti. L'emendamento si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 27 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva Regolamento (UE) 2016/1011

(22)

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IT

Testo della Commissione Emendamento

(2) è inserito il seguente articolo 23 bis:

(2) è inserito il seguente articolo 28 bis:

Or. en Motivazione

Riteniamo opportuno modificare la collocazione di questo nuovo articolo, in quanto l'articolo 28 riguarda la cessazione degli indici di riferimento. Emendamento orizzontale.

Emendamento 28 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis Articolo 28 bis

Sostituzione obbligatoria di un indice di riferimento

Sostituzione obbligatoria di un indice di riferimento

Or. en Motivazione

Riteniamo opportuno modificare la collocazione di questo nuovo articolo, in quanto l'articolo 28 riguarda la cessazione degli indici di riferimento. Emendamento orizzontale.

Emendamento 29 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(23)

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IT

"Il presente regolamento si applica:

(a) a qualsiasi contratto o strumento finanziario disciplinato dalla legislazione di uno degli Stati membri che faccia riferimento a un indice di riferimento; e (b) a qualsiasi contratto disciplinato dalla legislazione di un paese terzo, ma le cui parti sono tutte stabilite nell'Unione, e laddove la legge di tale paese terzo non preveda la liquidazione o la cessazione ordinata di un indice di riferimento".

Or. en

Emendamento 30 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

(1) La Commissione può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi per un indice di riferimento critico che cesserà di essere pubblicato se la

cessazione di tale pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari di uno o più Stati membri e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 31 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

(24)

PE660.111v01-00 24/37 AM\1216957IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

(1) La Commissione può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi se la cessazione della pubblicazione di tale indice potrebbe comportare gravi e

significative ripercussioni sull'integrità dei mercati finanziari o sulla stabilità finanziaria nell'Unione o in uno dei suoi Stati membri, a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 32 José Gusmão

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

(1) La Commissione può designare un indice di riferimento sostitutivo per un indice di riferimento che cesserà di essere pubblicato se la cessazione di tale

pubblicazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel

funzionamento dei mercati finanziari e dell'economia reale dell'Unione e a condizione che si sia verificato uno dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 33 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

(25)

AM\1216957IT.docx 25/37 PE660.111v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

Prima di procedere a tale annuncio, l'autorità nazionale competente ha applicato i poteri correttivi di cui

all'articolo 23 e ha stabilito che i poteri i cui all'articolo 23 non sono sufficienti a ripristinare l'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 34 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha dichiarato pubblicamente che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

Or. en

(26)

PE660.111v01-00 26/37 AM\1216957IT.docx

IT

Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 35 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata mediante l'esercizio di uno dei poteri correttivi di cui all'articolo 23;

(a) l'autorità competente per l'amministratore di tale indice di

riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si comunica che la capacità di tale indice di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica non può essere ripristinata;

Or. en

Emendamento 36 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'amministratore dell'indice di riferimento ha rilasciato una

dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni, oppure tale dichiarazione pubblica è stata fatta o tali informazioni sono state pubblicate per conto di tale amministratore, in cui si comunica che tale amministratore ha cessato o cesserà di

(b) l'amministratore dell'indice di riferimento, o un soggetto che agisce per conto di tale persona, ha dichiarato pubblicamente che tale amministratore ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della

(27)

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IT

fornire l'indice di riferimento, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di

riferimento;

dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun

amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento;

Or. en Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 37 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l'amministratore di tale indice di riferimento ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento in via

definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di

riferimento.

(c) l'autorità competente per

l'amministratore dell'indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha dichiarato pubblicamente che l'amministratore di tale indice di riferimento ha cessato o cesserà di fornire l'indice di riferimento in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

Or. en

(28)

PE660.111v01-00 28/37 AM\1216957IT.docx

IT

Motivazione

Si tratta di modifiche puramente linguistiche che facilitano la lettura del testo.

Emendamento 38 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione o la

registrazione dell'amministratore dell'indice di riferimento a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun

amministratore che gli succeda continuando a fornire l'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 39 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari e nelle misurazioni della performance di un fondo di investimento tutti i collegamenti all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(2) L'indice di riferimento sostitutivo sostituisce per legge nei contratti

disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 1 tutti i collegamenti all'indice di riferimento, se sono soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

(29)

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IT

Or. en

Emendamento 40 Jonás Fernández

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, tali strumenti finanziari, contratti finanziari e

misurazioni della performance sono collegati all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato;

(a) alla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che designa l'indice di riferimento sostitutivo, tali contratti sono collegati all'indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato;

Or. en

Emendamento 41 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance non contengono idonee clausole di riserva (fall-back).

(b) tali strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance non contengono sufficienti clausole di riserva (fall-back).

Or. en

Emendamento 42 Jonás Fernández

(30)

PE660.111v01-00 30/37 AM\1216957IT.docx

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Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) tali strumenti finanziari, contratti o misurazioni della performance

contengono tassi di riserva e sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

i) le autorità nazionali competenti hanno effettuato una valutazione e stabilito che il tasso contrattuale di riserva in

questione non misura il mercato sottostante e la realtà economica dell'indice in via di cessazione o che la sua applicazione avrebbe un impatto negativo sulla stabilità finanziaria;

ii) una delle parti degli strumenti finanziari, dei contratti o delle

misurazioni della performance interessati si è espressamente opposta

all'applicazione del tasso contrattuale di riserva. Nel caso in cui una delle parti si qualifichi come consumatore ai sensi della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori alla data pertinente in cui si applica l'indice di riferimento sostitutivo "della

Commissione", tale condizione è soddisfatta se il consumatore non ha espressamente richiesto l'applicazione delle clausole contrattuali di riserva entro tre mesi;

iii) le parti non hanno concordato un nuovo e diverso tasso di riserva.

Or. en

Emendamento 43 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

(31)

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Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Una clausola di riserva non è considerata adeguata se:

(a) non copre la cessazione definitiva di un indice di riferimento;

(b) ricorre una delle seguenti condizioni:

i) non esiste un tasso di riserva;

ii) l'applicazione del tasso di riserva richiede il consenso di terzi;

iii) il tasso di riserva è calcolato mediante quotazioni fornite da terzi o fissa l'ultima pubblicazione dell'indice di riferimento interessato.

(c) l'autorità pertinente ha stabilito che l'applicazione della clausola di riserva convenuta contrattualmente in generale non riflette più, e con una differenza significativa, il mercato sottostante o la realtà economica che l'indice in via di cessazione intende misurare, e che potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria;

Or. en Motivazione

Ai fini della chiarezza giuridica, è opportuno definire in modo più dettagliato l'adeguatezza di una clausola di riserva.

Emendamento 44 Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(32)

PE660.111v01-00 32/37 AM\1216957IT.docx

IT

(b bis) le parti contraenti non hanno concordato clausole di riserva alternative prima della cessazione definitiva

dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 45 Markus Ferber

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1011 Articolo 23 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per designare l'indice di riferimento sostitutivo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, ove disponibile, della raccomandazione formulata da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l'egida della banca centrale

responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo.

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più indici di riferimento sostitutivi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2, se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, ove disponibile, della raccomandazione formulata da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l'egida della banca centrale

responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell'indice di riferimento sostitutivo. Prima di

introdurre un nuovo indice di riferimento sostitutivo, la Commissione effettua una consultazione pubblica e interpella l'ESMA nonché l'autorità nazionale competente dell'amministratore dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 46 Markus Ferber

Proposta di regolamento

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