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L’agricoltore attivo

Capitolo Terzo I pagamenti dirett

3.2 L’agricoltore attivo

Una delle principali novità della politica agricola comunitaria è il concetto di agricoltore attivo. L’obiettivo è quello di prescrivere i pagamenti diretti solamente agli agricoltori che siano effettivamente impegnati in attività agricole, ovvero gli “active farmers”, viceversa coloro che non possono essere definiti come attivi vengono automaticamente esclusi dal diritto al sostegno. Per sottolineare l’importanza del concetto, il Commissario europeo per l’Agricoltura Dacian Ciolos12

, afferma: «The Cap is not designed to support “sofa” farmers», ovvero che la Pac non è pensata per sostenere gli “agricoltori sul divano”.

Per quanto gli intenti della commissione europea appaiano chiari e di semplice interpretazione, non risulta però facile applicare alla realtà la definizione di agricoltore attivo. Quando un agricoltore si definisce attivo? Quali requisiti deve rispettare?

In origine, alla base della ragione per cui è stata introdotta questa prescrizione nella normativa vi è una sentenza della Corte dei conti europea che aveva riscontrato come tra i possibili beneficiari degli aiuti vi fossero anche una serie di soggetti quali aeroporti, ferrovie, acquedotti, campi da golf ecc. i quali non erano propriamente agricoltori. Per evitare che ciò accadesse la commissione europea ha cercato di risolvere la questione attraverso un percorso non del tutto agevole che conducesse ad una definizione univoca di agricoltore attivo. Si era partiti inizialmente con una definizione in positivo che spiegasse chi è agricoltore attivo. Ma ben presto ci si accorse che questa definizione appariva ambigua e scontentava la maggior parte degli addetti ai lavori, così il regolamento 1307 del 2013 non definisce il concetto di agricoltore attivo, chi lo sia effettivamente ma stabilisce chi sia da considerare non attivo e quindi da escludere dai pagamenti diretti.

In primo luogo non sono da considerarsi agricoltori attivi le persone fisiche o giuridiche che possiedono superfici agricole adatte al pascolo o alla coltivazione senza svolgere su di esse un’attività agricola minima fissata dallo stato membro. Per l’Italia l’attività minima consiste in un’attività con cadenza annuale ovvero in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.13

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Dacian Ciolos è stato dal 2010 al 2014 commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nella commissione Barroso.

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VENETO AGRICOLTURA, “L’agricoltura al centro. La riforma della PAC 2014-2020.”, Collana Europe Direct Veneto, 2013.

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Non sono inoltre da considerarsi agricoltori attivi i soggetti che rientrano in una apposita

black list e che vengono esclusi a priori. Nell’elenco degli appartenenti alla lista nera si

trovano aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. L’individuazione di una black list risulta particolarmente importante poiché impedisce a soggetti completamente estranei all’ attività agricola di poter presentare domanda d’aiuto. Si pensi ad esempio ad una società sportiva che gestisce un campo da golf o a una società aeroportuale che gestisce i terreni adiacenti all’aeroporto14

. Senza questi vincoli in passato, come aveva rilevato in diversi suoi rapporti la corte dei conti, molti soggetti non agricoli erano indotti a presentare domanda per l’assegnazione dei titoli. Per evitare che questi soggetti possano diventare percettori di pagamenti diretti, l’Ue ora li esclude a priori. Va comunque precisato che ad essere esclusi sono i soggetti beneficiari e non le rispettive superfici. Se ad esempio la società aeroportuale concede i propri terreni in affitto ad un imprenditore che esercita attività agricola, questo può evidentemente fare domanda per ottenere i pagamenti diretti. La società aeroportuale può dunque beneficiarne, seppure indirettamente, attraverso l’affitto riscosso.

Gli stati membri possono poi, a loro discrezione, includere nella lista nera anche ulteriori soggetti che svolgono altre attività non agricole in base a criteri oggettivi e non discriminatori, senza tuttavia la possibilità di ridurre la lista fissata dal regolamento. L’Italia ha ad esempio incluso alla black list soggetti quali banche e finanziarie, società immobiliari, società per azioni, cooperative e assicurazioni, pubblica amministrazione. Va osservato che qualora banche, società o assicurazioni controllino imprese considerate agricoltori attive esse possono beneficare degli aiuti diretti percepiti dalle società da esse partecipate. La situazione a ben vedere non è del tutto infrequente in Italia. Diversa è invece la situazione per le amministrazioni pubbliche proprietarie di terreni agricoli alle quali non è consentito beneficiare direttamente degli aiuti Pac ma possono al più concedere in affitto i propri terreni. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo come le aziende agricole delle Università, di Istituti Tecnici Agrari e dei centri di ricerca.

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Si badi infine che l’esclusione dei soggetti appartenenti alla black list non è irreversibile. Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera può infatti rientrare nella definizione di agricoltore attivo qualora dimostri di soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) I pagamenti annuali diretti ricevuti non sono inferiori al 5% delle proprie entrate totali da attività non agricole

b) Le attività agricole esercitate non sono insignificanti c) L’oggetto principale dell’impresa sia l’attività agricola

Una società immobiliare, una banca ecc. che dimostri di soddisfare almeno uno dei requisiti e che quindi dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola viene considerata agricoltore attivo.

In conclusione sono agricoltori attivi tutti i soggetti che non sono stati esclusi a seguito dell’applicazione dei criteri europei e nazionali, più tutti coloro che sono stati in seguito riammessi perché hanno dimostrato di soddisfare i requisiti richiesti.

Per quanto possa apparire complicato questo modo di operare, dal punto di vista amministrativo la procedura è più efficiente poiché si evita a tutti gli agricoltori di dovere dimostrare di essere agricoltori attivi, con la relativa incertezza che la definizione di agricoltore attivo comporta.

Come detto il regolamento 1307/2013 concede agli stati membri, pur non contravvenendo ai principi europei, di potere ulteriormente precisare chi al loro interno è da considerare agricoltore attivo. In particolare gli stati membri possono escludere dai pagamenti diretti anche soggetti che svolgono qualche attività agricola però di peso poco significativo, nonché soggetti il cui oggetto principale sia diverso dall’esercizio di un’attività agricola.

In Italia il dibattito sui requisiti da attribuire all’agricoltore attivo è stato molto sostenuto: c’era chi era propenso ad un’accezione forte allo scopo di destinare i pagamenti diretti solo a coloro che esercitavano attività agricola in modo esclusivo o principale e chi invece era favorevole ad una concezione più debole finalizzata ad evitare esclusioni.

Alla fine è scaturito un compromesso che va nella direzione di una selezione sostanzialmente debole, atta ad accogliere una moltitudine di beneficiari e basata su due principi: la soglia di non applicazione e la definizione di agricoltore attivo.

La soglia di non applicazione prevede che vengano considerati attivi per definizione (active

by definition) i soggetti che anche nel caso non soddisfino i requisiti dell’agricoltore attivo,

abbiano beneficiato l’anno precedente di un ammontare di pagamenti diretti inferiori ad una certa soglia, comunque non superiore a 5000 euro. La scelta dell’Italia è stata quella di considerare attivi per definizione gli agricoltori che percepiscono pagamenti diretti inferiori a

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5000 euro se situati in zone montane e/o svantaggiate, inferiori a 1250 euro nelle altre zone. La logica alla base di questa decisione è stata quella di tutelare gli agricoltori di piccole dimensioni e che svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’agricoltura in territori marginali. Si noti inoltre che in Italia i beneficiari degli aiuti Pac per un importo inferiore a 5000 euro costituiscono oltre l’80% del totale dei destinatari, di conseguenza la gran parte degli agricoltori sono attivi per definizione.

Oltre alla soglia di non applicazione, il decreto ministeriale n 6513 del novembre 2014 ha definito in Italia i criteri specifici secondo cui un imprenditore è per definizione un agricoltore attivo:

- Essere iscritto all’INPS come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), come Coltivatore Diretto (CD), come colono o mezzadro;

- Essere titolare di partita IVA in campo agricolo e se le superfici non sono ubicate in zone di montagna e/o svantaggiate è necessaria anche la dichiarazione annuale IVA a partire dal 2016.

Per essere definito agricoltore attivo è sufficiente soddisfare alternativamente uno dei due criteri o essere iscritto all’INPS o possedere la partita IVA.

Come visto in Italia le casistiche per appartenere alla categoria dell’agricoltore attivo e beneficiare degli aiuti Pac sono piuttosto ampie. Qualora si superi la soglia di rilevanza è infatti possibile aprendo la partita IVA rientrare nella categoria di agricoltore attivo. La scelta italiana è quindi andata nella direzione di una selezione debole e finalizzata ad accogliere la gran parte degli agricoltori. Ciononostante la definizione di agricoltore attivo costituisce una novità importante all’interno della Pac poiché per la prima volta introduce alcuni criteri di selezione della platea dei beneficiari dei pagamenti diretti.

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