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Il pagamento ai giovani agricoltor

Capitolo Terzo I pagamenti dirett

5) VUI<60%VUN: il valore dei diritti aumenta fino al 60% del VUN

3.7 Il pagamento ai giovani agricoltor

Il terzo pagamento obbligatorio previsto dalla nuova Pac 2014-2020 è quello riservato ai giovani agricoltori under 40 che abbiano adeguate competenze professionali e che si insedino come nuovo capo azienda o lo abbiano fatto negli ultimi cinque anni.

Gli Stati membri concedono il pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale in un settore come quello dell’agricoltura che ha un età media piuttosto elevata. Secondo stime Eurostat il 30% dei conduttori di aziende agricole ha almeno 65 anni e la percentuale sale al 55% se si considerano gli over cinquantenni. Non fa eccezione il nostro Paese che si colloca tra quelli all’interno dell’Unione Europea con minore incidenza di conduttori giovani in cui soltanto un 5% di agricoltori ha un’età inferiore ai 35 anni.

Il pagamento per i giovani agricoltori è dunque una misura obbligatoria così come il pagamento di base e il greening.

La dotazione di spesa disponibile per il pagamento diretto ai giovani agricoltori è piuttosto limitata poiché può essere destinato fino al 2% del massimale nazionale annuo.

L’Italia ha scelto di destinare a questa misura l’1% del massimale nazionale ma qualora questi fondi non fossero sufficienti è prevista una possibile integrazione con un altro 1% da riscuotere dalla riserva nazionale.

Va osservato che la bassa dotazione di risorse è in parte da ricondursi al fatto che questo tipo di intervento rappresenta una duplicazione rispetto ad un analoga misura appartenente al secondo pilastro finalizzata all’insediamento dei giovani agricoltori e al ricambio generazionale.

Il regolamento definisce i giovani agricoltori come coloro con un età inferiore a quarant’anni che si insediano per la prima volta o che si sono insediati entro i cinque anni precedenti la prima domanda di adesione al regime di pagamento base nell’UE a 15 o di pagamento unico per superficie negli altri paesi entrati più di recente a fare parte della Comunità europea. A questi requisiti di base lo Stato membro ne può poi richiedere di ulteriori e più specifici che tengano conto della formazione del giovane agricoltore e/o di eventuali competenze professionali che deve possedere.

Il pagamento diretto è finalizzato a supportare la fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non è dunque un aiuto al funzionamento della stessa come possono invece essere le misure previste dal secondo pilastro. Si tratta dunque di un pagamento annuale che viene però erogato non oltre i cinque anni dall’insediamento del giovane agricoltore.

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C’è poi una restrizione riguardante il numero massimo degli ettari ammissibili al pagamento che non può essere superiore a novanta. Così se ad esempio un giovane agricoltore possiede duecento ettari di terreno egli percepisce l’aiuto limitatamente ai novanta ettari.

Il regolamento 1307/2013 prevede più modalità di calcolo per determinare l’ammontare totale del pagamento ai giovani agricoltori.

Una prima opzione è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dallo stesso agricoltore.

La seconda possibilità è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei diritti nazionali al pagamento di base.

Una terza via è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro.

Si noti bene che in queste tre tipologie di calcolo lo Stato membro deve stabilire il numero massimo dei titoli che possono essere attivati da ciascun agricoltore. Si va da un minimo di 25 ad un massimo possibile di 90 titoli attivabili dall’agricoltore a seconda della scelta effettuata dallo Stato membro.

Si noti inoltre che la seconda e terza soluzione conducono ad un valore per ettaro uniforme mentre invece la prima modalità porta ad un pagamento proporzionale al valore dei titoli individuali posseduti, pertanto un giovane agricoltore che già detiene titoli di valore elevato percepirà un pagamento maggiore rispetto ad un altro che ha valore dei titoli più basso. L’Italia ha optato per quest’ultima tipologia che è anche la più discriminante e favorisce maggiormente tra i giovani agricoltori quelli con meno problemi strutturali.

Esiste poi un’ultima possibilità a livello europeo che prevede di concedere ad ogni giovane un importo annuo forfettario che si ottiene moltiplicando un numero predefinito di ettari per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro. Questo metodo genera un pagamento per azienda uguale per tutti i giovani agricoltori, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Uno studio di Canali21 ha valutato che i giovani con meno di 40 anni percepiscono all’incirca 50 euro ad ettaro e ipotizzando che dispongano di un terreno di almeno 25 ettari percepiranno sui 1250 euro all’anno che non è una cifra particolarmente consistente.

L’agricoltura italiana risulta in generale relativamente invecchiata, facendo la media delle età dei conduttori censiti si arriva a quasi sessant’anni, un età avanzata e quasi prossima alla

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CERSOSIMO D., “I giovani agricoltori italiani oggi. Consistenza, evoluzione, politiche.” Quaderni Gruppo 2013, 2013.

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pensione. Se però si va ad indagare più a fondo sulle tipologie di imprese si scopre che l’età media è particolarmente avanzata per quello che riguarda le aziende per solo autoconsumo. Va da ultimo detto che la logica di fondo di questo tipo di pagamento è dovuto al fatto che la presenza di attività economiche gestite dai giovani agricoltori è considerata essenziale per promuovere l’innovazione e gli investimenti e quindi di conseguenza la competitività agricola.

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