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L’anacronismo legislativo come fenomeno “sopravvenuto”

all’entrata in vigore della norma e che può determinarne l’invalidità- incostituzionalità.

Tutte le definizioni dell‟anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante passate in rassegna convergono su due aspetti fondamentali: l‟indicazione del tempo in cui può verificarsi l‟anacronismo legislativo e l‟indicazione della specifica conseguenza giuridica che esso determina per la norma oggetto del sindacato di costituzionalità.

Con riferimento al primo aspetto, è possibile osservare come l‟anacronismo legislativo sia sempre descritto come un fenomeno “sopravvenuto” rispetto all‟entrata in vigore della norma.

A questo proposito, a livello di senso comune e sul piano strettamente logico, si dovrebbe, in realtà, riconoscere che il carattere anacronistico di una norma può manifestarsi indipendentemente dal tempo trascorso da quando questa ha fatto la propria comparsa nell‟ordinamento, essendo, in linea di principio, ipotizzabile che una norma sia anacronistica, ossia in contrasto con il “proprio” tempo, fin dall‟inizio della sua vigenza.

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51 Infatti, se l‟anacronismo legislativo consiste essenzialmente in una incongruenza tra la norma ed il proprio tempo, cioè tra la norma ed il tempo presente in cui essa deve (o può) essere applicata, e se il tempo in cui la norma deve (o può) essere applicata inizia, in linea di massima, nel momento in cui essa entra in vigore e diventa efficace108, non si potrebbe conseguentemente escludere che una norma risulti anacronistica sin dal momento in cui essa entra in vigore.

Ciononostante, nelle ricostruzioni dottrinali, l‟anacronismo legislativo è una figura che non risulta mai associata al momento in cui la norma è venuta giuridicamente ad esistenza, ma sempre (e soltanto) ad un momento successivo109. Ciò si spiega col fatto che solo in relazione a questa distanza temporale è possibile apprezzare gli effetti che il fluire del tempo ha prodotto sulla norma, in quanto tali effetti si realizzano necessariamente nell‟intervallo temporale che intercorre tra l‟entrata in vigore della norma (rectius, dell‟atto-fonte che la esprime) ed il momento in cui essa è fatta oggetto del giudizio di costituzionalità.

Da questo punto di vista, si può affermare che ai fini dell‟individuazione delle ipotesi di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante il fattore tempo viene in considerazione sotto almeno due profili.

In primo luogo, come tempo presente e attuale in cui la norma può (o deve) essere applicata, in secondo luogo, come tempo trascorso tra l‟entrata in vigore della norma e il momento in cui essa giunge all‟esame della Corte costituzionale.

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Cfr. retro I.3.

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In senso parzialmente difforme, ma secondo una ricostruzione che nega in radice la plausibilità dell‟assimilazione tra anacronismo legislativo ed incostituzionalità, è stato evidenziato che, ai fini della qualificazione di una norma come anacronistica, non può considerarsi determinante la sua mera «datazione cronologica», dato che: a) «può non essere anacronistica la norma la cui emanazione sia lontana nel tempo ed essere anacronistica, invece, la norma posta in maniera sostanzialmente contemporanea al sorgere del rapporto sociale oggetto di regolazione»; b) è anacronistica «non solo la norma collegata a strutture sociali e a modelli culturali del passato, ma anche la norma fortemente innovatrice e quindi anticipatrice di prevedibili linee di sviluppo sociale» (E. SPAGNA MUSSO, Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima, cit., 2714).

In merito al rilievo sub a) si deve osservare che se è vero che la «mera datazione cronologica» della norma non è di per sé sola sufficiente a determinare il verificarsi dell‟anacronismo legislativo, ciò non significa che tale datazione rappresenti comunque, a tal fine, un elemento necessariamente irrilevante, anche perché, in concreto l‟anacronismo legislativo risulta sindacato nella giurisprudenza costituzionale solo ed esclusivamente in quanto evento successivo, e mai contemporaneo, al sorgere della norma. In merito al rilievo sub b), ci si può limitare ad evidenziare come l‟equivalenza tra norma anacronistica e norma «innovatrice» non trovi riscontro nel significato d‟uso comune del termine anacronismo e si presenti, altresì, come una «un‟autentica forzatura o comunque un‟improprietà rispetto a quanto si desume dalla giurisprudenza della Corte» (A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, cit., 236 nota 216).

52 In sintesi, può dirsi che l‟anacronismo legislativo assume significato sul piano del giudizio di costituzionalità, in quanto proprietà “acquisita” dalla norma con (e in funzione del) fluire del tempo.

Il secondo aspetto sul quale convergono le riportate definizioni dottrinali dell‟anacronismo legislativo riguarda, come detto, l‟individuazione della specifica conseguenza giuridica che esso determina nella norma oggetto del giudizio di costituzionalità.

Questa conseguenza consiste nel verificarsi dell‟invalidità-incostituzionalità della norma anacronistica: l‟anacronismo legislativo è univocamente considerato come un fenomeno che può determinare (o concorrere a determinare) il verificarsi dell‟invalidità-incostituzionalità della norma che ne risulti colpita110

.

Più avanti analizzeremo specificamente la struttura e le implicazioni del nesso esistente tra l‟anacronismo della norma e la sua incostituzionalità 111

. Per ora interessa soltanto sottolineare due aspetti:

in primo luogo, che l‟invalidità-incostituzionalità, in quanto comunemente considerata come la conseguenza giuridica tipica del verificarsi dell‟anacronismo legislativo, finisce col rappresentare uno degli elementi essenziali che concorrono a costituire la relativa nozione, con la conseguenza che in questa non rientrano i casi di obsolescenza o inattualità della normativa al cui accertamento da parte della Corte non segue la pronuncia di incostituzionalità112;

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L‟esistenza di questo nesso tra anacronismo ed incostituzionalità è negato soltanto da E. SPAGNA MUSSO, Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima, cit. 2714, ma sulla base di una impostazione che nega, in generale, la legittimazione della Corte a sindacare le scelte del legislatore sulla base del solo canone della ragionevolezza.

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vedi infra cap. III.

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Le ipotesi principali in cui questa dissociazione tra anacronismo ed incostituzionalità può verificarsi sono sostanzialmente due:

1)la Corte, pur rilevando l‟anacronismo della disciplina impugnata, rigetta la questione di costituzionalità perché l‟adozione di una sentenza di accoglimento integrerebbe una invasione di ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore (cfr., ad esempio, le ordinanze nn. 209 e 443/2004, in materia d‟intercettazioni dove, con riferimento alla censura si anacronismo delle disposizioni censurate, si rileva che «quanto al carattere „anacronistico‟ non è evidentemente compito di questa Corte „inseguire‟ il “progresso tecnologico”, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore»;

2)la Corte compie una interpretazione in chiave evolutiva o adeguatrice degli enunciati legislativi da cui è tratta la norma asseritamente anacronistica, di modo da escluderne, così, la sopravvenuta illegittimità (cfr., ad esempio, l‟ordinanza n. 172/2001, ove si rileva che la ratio legis della norma impugnata la quale prevedeva la necessaria presenza nel collegio del tribunale dei minori di due componenti privati, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, «non è divenuta anacronistica(…), bensì ha assunto un diverso significato» o la sent. n. 66/1962 in cui si afferma

53 in secondo luogo che, se è vero che l‟anacronismo legislativo si verifica sempre in un momento successivo all‟entrata in vigore della norma e se è vero che esso determina (o concorre a determinare) l‟incostituzionalità di questa stessa norma, se ne deve dedurre che l‟incostituzionalità provocata dall‟anacronismo legislativo si configura necessariamente come incostituzionalità sopravvenuta o successiva. In definitiva, queste considerazioni confermano l‟esattezza della descrizione dell‟anacronismo legislativo, anticipata all‟inizio della presente analisi, come fenomeno di sopravvenuta obsolescenza delle norme legislative che determina l‟incostituzionalità di queste ultime.

In particolare, giustificano la descrizione dell‟anacronismo come fenomeno di obsolescenza della norma, in quanto, nello specifico contesto del giudizio di costituzionalità, l‟anacronismo non qualifica tanto le norme che non sono congruenti con il proprio tempo, bensì, specificamente, le norme che non sono più congruenti con il proprio tempo.

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