• Non ci sono risultati.

L’art 39 Cost tra storia interna 18

Nel documento Guarda V. 4 N. 2 (2018) (pagine 180-186)

Università di Teramo

2. L’art 39 Cost tra storia interna 18

La possibilità di rintracciare una qualche collegamento tra la rappresentanza dei datori di lavoro nel sistema contrattuale e l’art. 39 Cost. appare così la leva per definire la cornice entro cui fissare una relazione di “corrispondenza” tra le parti contrattuali.

16 Si specifica che se non hanno ancora trovato attuazione le parti che si occupano

della misura della rappresentanza sindacale, le altre parti del T.U. 10 gennaio 2014 hanno trovato applicazione. Si pensi ad esempio alla parte relativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie con riguardo alla clausola sei sulle ipotesi di decadenza dei componenti contenuta nella seconda parte del T.U. v. Trib. Napoli 3 luglio 2017, Trib. Napoli 4 luglio 2017, Trib. Napoli decreto 10 novembre 2017, e/o alla giurisprudenza relativa alle adesioni successive alla sottoscrizione del T.U Tribunale di Roma 15 maggio 2015. Sul T.u. del gennaio 2014 esiste, ormai, una bibliografia sterminata, v. senza pretesa di esaustività, limitatamente ai contributi più recenti, F Carinci., Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal

titolo III dello statuto dei lavoratori al Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014), DRI, 2014,

309; R. Del Punta, Note sparse sul Testo unico sulla rappresentanza, DRI, 2014, 673; A. Di Stasi, Il

Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil - Una riflessione critica, RGL, 2014, 149; S. La Forgia, L’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014: la riforma del sistema di relazioni sindacali e il principio di maggioranza in questa rivista, 2014, 664; P.

Lambertucci, La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il Testo unico

sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione, RIDL, 2014, 237; F. Scarpelli, Il Testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, DRI, 2014, 687; v. altresì i contributi raccolti in F.

Carinci (a cura di), Il Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, Adapt, Univ. Press, 2014. È opportuno ricordare che il T.u. sulla Rappresentanza è stato anche integrato dall’Accordo interconfederale 4 luglio 2017, a tal proposito sia consentito rinviare a M. Vitaletti, La

rappresentatività sindacale "utile". Cosa resta del Testo unico del 2014, DLM, 2018, 37.

17 Sul C.C.N.L. metalmeccanici, V. Bavaro, Il contratto nazionale dei metalmeccanici 2016:

una prospettiva sulle relazioni industriali italiane, DLRI, 2017, 709; A. Maresca, Il rinnov(ament)o del contratto collettivo dei meccanici: c’è ancora un futuro per il contratto collettivo di categoria, DLRI, 2017,

709.

18 Sul significato di storia interna ed esterna E. Conte, Storia interna e storia esterna. Il

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 161

Il punto in questa sede non è tanto quello di verificare la tutela dell’associazione datoriale, nel senso di salvaguardare la “libertà da” e la “libertà di” del datore di lavoro19, piano che ha sempre generato una certa

resistenza interpretativa- ma quello di incardinare l’organizzazione dei datori di lavoro all’interno di un sistema contrattuale orientato al fine sindacale.

I nuovi fenomeni del mercato del lavoro hanno fatto emergere la necessità di considerare non l’associazione datoriale in qualità di mero “contraltare” dell’organizzazione dei lavoratori, ma l’associazione dei datori di lavoro che comunica in posizione simmetrica nel sistema contrattuale20.

Basti riflettere su un caso, apparentemente lontano – quello della Grecia- dove le organizzazioni dei datori di lavoro hanno lamentato la contrazione delle tutele lavoristiche nell’ambito della contrattazione collettiva quale causa della crisi della domanda interna da considerare fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese. Se pur l’opinione non è stata condivisa da tutte le associazioni dei datori di lavoro, la questione sollevata dalla SME si pone in continuità con le richieste provenienti non più soltanto dalle organizzazioni sindacali, sollevando un problema centrale delle relazioni sindacali Europee e del ruolo che le associazioni datoriali possono svolgere rispetto al contratto collettivo21.

19 Nell’impossibilità di riportare la copiosa letteratura in materia, tra tutti, i commenti

a ridosso dell’entrata in vigore della costituzione, U. Prosperetti, Sulla posizione dei sindacati

nello Stato, RDL, 1950, I, 15; V. Simi, L’art. 39 della Costituzione e il riconoscimento dell’autonomia sindacale, DL., 1954, I, 356; U. Natoli, I limiti costituzionali all’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1955, 89; G. Pera, Problemi costituzionali di diritto del lavoro, Giuffrè, 1960, 98.

Sulla libertà e il pluralismo sindacale, P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, 1998, 212. Consegna l’attualità del primo comma dell’art. 39 Cost la recente vicende che ha interessato il personale di volo della compagnia aerea Ryanair per i quali era previsto il divieto di iscrizione al sindacato, più in generale di svolgere attività sindacale, A. Rota, Sul

divieto di conflitto e affiliazione sindacale: il 'modello Ryanair' sotto la lente del diritto antidiscriminatorio,

in Labor, 2018, 502.

20 Sul principio di simmetria nell’ordinamento francese, i paragrafi sei ed otto del

preambolo della Costituzione del 1946 che così recitano «tutti gli uomini posso difendere i propri diritti e propri interessi attraverso l’azione sindacale e aderire ad un sindacato a sua scelta». Le disposizioni in esame sono applicate ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori autonomi. Prima dell’avvento della discussione intorno alla rappresentanza datoriale non si era, tuttavia, posta l’esigenza, come nel nostro ordinamento, di una interpretazione inclusiva delle organizzazioni dei datori di lavoro delle norme citate fino a quel momento orientate ad una lettura univoca della libertà sindacale.

21 A. Koukiadaki - C. Kokkinou, The Greek system of collective bargaining in (the) crisis, in

Joint regulation and labour market policy in Europe during the crisis, a cura di A. Koukiadaki - I.

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 162

Nell’episodio considerato rileva l’interesse “sindacale” anche nella prospettiva datoriale, segnalando come l’associazionismo sindacale può essere parte “convergente” all’interno del sistema contrattuale.

Gli stessi profondi mutamenti che la tecnologia e la ‘globalizzazione giuridica’ hanno prodotto nel mercato del lavoro22, restituendo una profonda

sfaldatura dei caratteri essenziali del lavoro, sembrano orientare verso una rimodulazione dei rapporti tra i soggetti negoziali.

Così, se il sistema del ‘diritto sindacale’ è stato tradizionalmente concepito come un “campo chiuso” caratterizzato da una palese ritrosia rispetto alla controparte datoriale poco o per niente vivificata da quella disposizione fondamentale, la possibilità invece di rintracciare un collegamento tra la rappresentanza dei datori di lavoro nel sistema contrattuale e l’art. 39 Cost. potrebbe oggi apparire la spinta necessaria per definire la cornice entro cui fissare un rapporto di “corrispondenza” tra le parti contrattuali.

Nel far ciò appare utile adottare, in corrispondenza delle due opposte visioni prima considerate, come angolo di osservazione, la storia della disposizione costituzionale o meglio l’“origine” dell’art. 39 Cost., in modo da creare un ‘ambiente interpretativo’ immune, nei limiti del possibile, da «quella fase di precomprensione nella quale ciascuno, coscientemente o incoscientemente, si trova, prima ancora di giustificare o motivare la scelta per una argomentazione piuttosto che una altra23».

Può, infatti, essere utile una lettura della disposizione costituzionale che consenta, da un lato, di accordare la tematica con le ‘spinte’ connesse al forte rapporto dinamico che il sistema sindacale ha con la realtà sociale e dalla quale viene influenzata; dall’altro, e conseguentemente, di valutare, anche in termini

22 Sulle modalità di lavoro nella Gig economy, P. Tullini, Economia digitale e lavoro non-

standard, LLI, 2016, 1; L. Ratti, Precarious Digital Work and the Role of Online Platforms –The

Inefficacy of Traditional Tests and the Need for an Indirect Approach ReMarkLab Final Conference -

Stockholm, 19–20 May 2016; A. Felstiner, Working the Crowd: Employment and Labor Law in the

Crowdsourcing Industry, BJEL, 2011, 143; B. Bergvall-Kåreborn - D. Howcroft, Amazon

Mechanical Turk and the commodification of labour, NTWE, , 2014, 213; M.A. Cherry, A Taxonomy of Virtual Work, GLR, 2011, 951; J. Prassl - M. Risak, Uber, Task Rabbit, & Co.: Platforms as Employers?, 2016, 56; sugli effetti della globalizzazione E. Ales - F. Basenghi - W. Bromwich -

I. Senatori, Employment Relations and Transformation of the Enterprise in the Global Economy,

Proceedings of the Thirteenth International, Conference in Commemoration of Marco Biagi, Giappichelli,

2016; S. Sciarra, Post positivista e pre globale. Ancora sull'anomalia del diritto del lavoro italiano,

DLRI, 2009, 159. Più in generale sulla relazione tra diritto e globalizzazione, G. Teubner, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione, Armando Editore, 2005.

23 F. Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam, 2009, 168; A. Baldassarre, Miseria del

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 163

‘attuali’ e rinnovati, il dibattito originario che ha condotto all’elaborazione dell’art. 39 Cost.

È del resto l’individuazione di un perimetro certo entro cui muoversi24

a garantire la “vitalità” della regola e la sua capacità di fronteggiare vicende contingenti25.

L’urgenza di inserire anche l’organizzazione dei datori di lavoro come interlocutore “riconosciuto” del sistema contrattuale lascia, dunque, qui spazio alle istanze che possono arrivare dall’ordinamento costituzionale.

A tal proposito, occorre specificare che l’orientamento che esclude l’associazione datoriale dall’ambito di applicazione dell’art. 39 Cost. poggia essenzialmente sul primo comma della disposizione per poi riversarsi sull’intera struttura. Se la libertà sindacale, se pur attribuita al singolo, deve essere organizzata; struttura e fine si intersecano in un indissolubile rapporto di dipendenza. Il che vuol dire che la libertà del datore di lavoro, quando declinata nella funzione negoziale, scivolerebbe al di fuori della cornice costituzionale, in quanto più e non solo attività organizzata dei datori di lavoro, ma ascrivibile al singolo datore di lavoro/imprenditore.

Il protagonismo di quest’ultimo nell’ambito delle relazioni industriali costituisce l’esito di un processo, ben noto, che ha interessato la quasi generalità dei paesi membri dell’Unione Europea, di decentramento della regolamentazione dei rapporti di lavoro26.

24 R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale,

Giuffrè, 1992, 1.

25Un esempio recente della capacità della Carta costituzionale di accogliere le

sollecitazione “esterne” è senz’altro la sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2013, n. 231 dove si evidenzia come “quelle pronunzie – legate ad un diverso contesto, connotato dalla unitarietà di azione dei sindacati e dalla unitaria sottoscrizione dei contratti collettivi applicati in azienda, nel quale «ragionevolmente quella sottoscrizione poteva essere assunta a criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappresentatività» – vadano ora «ripensate alla luce dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali degli ultimi anni», caratterizzate dalla rottura della unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi “separati”.

26 La costruzione dottrinale del rapporto tra livelli negoziali in termini di preminenza

subordinazione, secondo un ordine gerarchico delle fonti collettive, che pone il contratto nazionale al vertice della piramide contrattuale costruita sull’inderogabilità da parte dei livelli inferiori, aveva raccolto in dottrina numerosi consensi. Tale risultato viene raggiunto attraverso una gamma diversa di soluzioni, di cui non occorre dare un resoconto analitico. Tra le analisi delle varie teorie sul rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, C. Zoli,

Struttura della contrattazione collettiva e rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, in Istituzione e regole del lavoro flessibile, a cura di M. Rusciano - C. Zoli - L. Zoppoli, Editoriale Scientifica,

2006, 301; AA.VV., Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, in Atti del congresso A.i.d.l.a.s.s., Arezzo, 15-16 maggio 1981, Giuffrè, 1982; G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 164

Il contratto collettivo aziendale, come locus mediante cui accentrare la normazione dei contratti, rispondendo alle maggiori specificità delle singole realtà produttive, si sottrae al tema della rappresentanza datoriale, per una ragione tanto ovvia, quanto dirompente nelle sue implicazioni pratiche: è il datore di lavoro che diventa soggetto di normazione, scegliendo di esercitare direttamente la funzione negoziale.

Se, sotto il profilo teleologico, scrive Gino Giugni, «è sindacale un atto o una attività diretta alla autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro (non solo dipendente)» con ciò aprendo all’associazionismo datoriale; sotto l’aspetto strutturale, la possibilità del datore di lavoro di agire ad personam, sembra far dubitare di una inclusione di quel fenomeno nell’ambito dell’art. 39 Cost., trovando la propria sedes materiae nell’art. 18 della Cost. i cui limiti sono da rintracciare nell’art. 41 all’iniziativa economica privata.

È interessante poi notare che anche nella lettura “integrata” attraverso il rapporto tra sistemi normativi, nell’ammettere la primazia delle norme internazionali e comunitarie, così consentendo una immediata interpretazione evolutiva dell’art. 39 Cost, non si abbandona l’idea che la prima parte della disposizione costituzionale costituisca il pendant imprescindibile della seconda parte della norma qui considerata.

È rispetto a tale condizionamento che è prevalsa una lettura “unilaterale” della norma costituzionale.

Eppure come è stato autorevolmente chiarito «la prima e la seconda parte dell’art. 39 Cost sono equiordinate e nello stesso tempo interferenti (…)27. La prima parte garantisce la libertà dell’organizzazione in tutte le sue

forme; la seconda riserva a certi sindacati un potere di rappresentanza e regolazione delle categorie».

Attraverso questa sorta di atomizzazione interna all’art. 39 Cost è possibile isolare il corollario di norme non più rivolte al singolo che esercita quella libertà in modo organizzato, ma all’organizzazione come entità autonoma del sistema contrattuale.

È in questa dissociazione che si consuma la sequenza tra prima e seconda parte dell’art. 39 Cost. potendo così recuperare i più ampi significati attribuibili alla disposizione, rinvenibili negli stessi lavori della Costituente e nei lavori legislativi immediatamente successivi, nel senso di una interpretazione

27 M. D’Antona, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, in DLRI, 1998, 405

«(…) equiordinate perché non gerarchizzabili, né graduabili a priori e interferenti perché gli sviluppi dell’una condizionato l’altra, senza poterla escludere, né assorbire interamente».

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 165

che non riducesse alle sole organizzazioni dei lavoratori la disposizione costituzionale in esame.

2.1. (…) e storia esterna.

Non può, infatti, negarsi che la lettura “unidirezionale” dell’art. 39 Cost. sia stata fortemente influenzata del “sentire” di allora, anche inteso quale intendimento originario del testo costituzionale.

L’inclinazione a ritenere che la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. fosse volta a sottrarre l’organizzazione dei lavoratori da ogni influenza proveniente dallo Stato ed atto a turbare il processo spontaneo di composizione dei conflitti28, peraltro, cela in qualche modo anche l’ulteriore

timore di introdurre un sistema in continuità con la legislazione fascista dove «le organizzazioni dei lavoratori erano messe su uno stesso piano»29.

Sotto questo profilo, al potenziale controllo sulle organizzazioni dei lavoratori corrisponde, dunque, o per meglio dire si accompagna l’ulteriore preoccupazione delle stesse ad essere equiparate alle associazioni dei datori di lavoro.

La piatta concezione “simmetrica” – scrive Giugni – «tramandata dall’ordinamento corporativo appare superata dal dato storico e costituzionale nonché dalle stesse indicazioni della legge ordinaria30 (…) Il che corrisponde in

modo lineare alla fisionomia reale dei rapporti sindacali e trova espressione coerente in una Costituzione come quella italiana che è ben lungi dall’essere caratterizzabile come ispirata da una visione di parità di classe31».

Del resto la legge 3 aprile 1926, n. 563 apriva riferendosi alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, anzi quest’ultime erano declinate per prima, quasi a considerare le stesse, più delle altre, del superiore interesse nazionale. Il riconoscimento legale era conferito alle associazioni che impiegavano almeno un decimo dei lavoratori dipendenti da

28 C. Mortati, Il lavoro nella costituzione, DL, 1954, I, 149, ora in Raccolta di scritti,

Milano, Giuffrè, 1972, III, 237, a riguardo L. Gaeta (a cura di), Costantino Mortati e «Il lavoro

nella Costituzione»: una rilettura. Atti della Giornata di studio (Siena, 31 gennaio 2003), Giuffrè, 2005.

29 F. Cordova, Le origini dei sindacati fascisti 1918-1926, Laterza, 1974; L. Gaeta, La

terza dimensione del diritto legge e contratto collettivo nel novecento italiano, DLRI, 2016, 573, 12.

30 G. Giugni, Commento art. 39, in Commentario della Costituzione. Rapporti economici (art.

35-40), a cura di G. Branca, Zanichelli, 1979, 273; vedi anche G. Giugni, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in Atti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro, Pescara- Teramo 1-4 giugno 1967, Giuffrè, 1968, 11

M.VITALETTI, La rappresentanza datoriale. Riflessioni

LLI, Vol. 4, No. 2, 20178, ISSN 2421-2695 166

imprese per cui l’associazione è costituita, entro il perimetro della circoscrizione dove l’associazione operava.

Sono evidenti, qui, gli echi di una radicata diffidenza nei confronti di costruzioni solo ‘formali’ dei rapporti; potendo sotto questo profilo dirsi che su una sorta di equivalenza tra ‘simmetria’ ed ‘eguaglianza formale’, s’intendeva far prevalere una prospettiva di carattere sostanziale, in linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 della Carta fondamentale. Sul piano tecnico – va da sé – la preoccupazione di escludere l’associazione dei datori di lavoro dalla coperta del primo comma dell’art. 39 Cost. porta poi a “dimenticare” la rappresentanza datoriale anche nella costruzione dei formanti della seconda parte della disposizione costituzionale32.

3. È sindacato l’associazione datoriale? L’original intent della

Nel documento Guarda V. 4 N. 2 (2018) (pagine 180-186)

Outline

Documenti correlati