• Non ci sono risultati.

2.4 Il mercato di riferimento

2.5.2 L’assemblea dei soc

Analizzando l’organizzazione corporativa della SPAC, ci si accorge immediatamente come questa differisca per molti aspetti dal modello standard previsto per la S.p.A.: in primo luogo, la compagine sociale, regolata dagli art. 2363 e ss. del Codice Civile, è composta dai promotori – i quali fanno parte anche dell’organo di gestione (art. 2380- bis e ss. c.c.), assumendo di conseguenza il ruolo di Amministratori – e dagli investitori, che apportano le proprie risorse in fase di IPO. 73 Prospetto contenente le informazioni necessarie affinché gli investitori siano in grado di assumere le decisioni di investimento e possano ottenere un’adeguata conoscenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’emittente.

Anche Fumagalli74 ritiene che un elemento di interesse nell’applicazione degli schemi

previsti dal Legislatore per le S.p.A. sia il ruolo dell’assemblea dei soci. In particolare, egli sottolinea come l’assemblea che approva la business combination possa essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria. L’autore infatti afferma che, essendo la SPAC una società ad azionariato diffuso, “il primo obiettivo dei promotori è far

partecipare all’assemblea il maggior numero di azionisti”. Per l’approvazione delle

delibere, inoltre, sono solitamente richieste le maggioranze di legge: per le SPAC quotate sui mercati regolamentati, tuttavia, tali maggioranze possono essere ottenute con maggiore facilità rispetto ai veicoli quotati all’AIM Italia. Nel primo caso, infatti, è necessario l’ottenimento di un quorum deliberativo pari a 2/3 del capitale rappresentato in assemblea e di un quorum costitutivo pari al 20% del capitale sociale. Nel secondo caso, per contro, si richiede un quorum deliberativo e costitutivo pari, rispettivamente, a 2/3 del capitale presente in assemblea e a 1/3 del capitale sociale.

Un’ulteriore particolarità rilevata in merito all’approvazione della business combination riguarda la soglia di soci dissenzienti stabilita dallo Statuto: per avere la certezza dell’esito positivo della delibera, infatti, è necessario non tanto raggiungere la maggioranza qualificata, quanto evitare che venga superato il numero prestabilito di azionisti recedenti. Il fine ultimo, in questo senso, è scongiurare l’eventualità di non riuscire a reclutare sufficienti nuovi investitori, nel momento in cui si procede con la liquidazione ex art. 2437-quarter c.c.75. Per tale motivo, i promotori, sia prima

dell’annuncio della business combination sia in fase pre-assembleare, agiscono per cercare i possibili sostituti e per capire quale possa essere il livello di apprezzamento della target da parte dei principali investitori.

Nell’esporre i punti chiave del deal ai futuri soci, si ritiene che i promoter offrano informazioni definite privilegiate ma che, tuttavia, rientrando nel perimetro dell’art. 184 TUIF, siano considerate legittime, in quanto “comunicate durante il normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”. Tale tesi è ulteriormente avvalorata dall’obbligo, per gli investitori, di sottoscrivere ex ante un confidentially

agreement e un non trading agreement. 74 Lo sviluppo della SPAC in Italia, Op. cit. 75 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. […] Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

Nonostante tendenzialmente gli investitori preferiscano esprimere la loro opinione in assemblea – poiché solo in tale sede hanno a disposizione un ampio set di informazioni – può accadere che la società raccolga, già alla data dell’annuncio dell’operazione, accordi vincolanti a votare a favore. Questi, rilevando quali patti parasociali ex art. 122 TUIF, dovranno essere comunicati al pubblico entro cinque giorni.

Il regime delle deleghe differisce a seconda che la SPAC sia quotata sull’AIM o sul mercato principale: alle prime, infatti, e viene imposto il limite di venti deleghe e non è consentito nominare il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUIF76.

Un’eventuale raccolta deleghe promossa dagli amministratori della società, inoltre, verrà presa in considerazione dall’ordinamento solo se rivolta a più di 200 azionisti. Allo stesso modo, si ritiene che anche l’attività di promozione della partecipazione assembleare non debba tradursi in ogni caso in una sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUIF.

Un ultimo elemento che merita di essere analizzato riguarda la c.d. shareholders

identification: spesso, infatti, per le SPAC risulta altamente difficile conoscere l’effettivo

numero dei propri azionisti, poiché vi è una scarsa presenza di scambio sul mercato prima della business combination. Nel 2010 il Testo Unico degli Intermediari Finanziari ha quindi deciso di ovviare tale problema introducendo l’art. 83-duodecies e permettendo, di conseguenza, alle società quotate di identificare i soci titolari di azioni non rilevanti. Se previsto dal proprio Statuto, quindi, un emittente quotato ha la facoltà di richiedere agli Intermediari Depositari e a Montetitoli S.p.A. “l’elenco degli azionisti

che non abbiano anticipatamente dichiarato di essere indisponibili all’identificazione”77.

È evidente che tutte le azioni appena descritte, poste in essere dai promoter, abbiano come fine ultimo la buona riuscita dell’operazione: in tal modo, infatti, si cercano di evitare, per quanto possibile, i conflitti di interessi e di allineare gli obiettivi delle varie parti coinvolte.

Documenti correlati