• Non ci sono risultati.

L’attività di ritiro dell’energia svolta dal GSE

L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti di generazione può essere collocata sul mercato direttamente dal titolare dell’impianto o tramite l’intermediazione di un grossista.

Tuttavia, accanto a tali forme ordinarie di immissione sul mercato dell’energia prodotta, il Legislatore ne ha prevista una ulteriore in base alla quale il GSE ritira l’energia immessa in rete. L’attività di ritiro da parte del GSE ha avuto impulso ad inizio del 2001 per effetto delle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 novembre 2000 che ha determinato la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica, prodotta da altri operatori nazionali, dall’Enel al Gestore.

Fino al 2004 il contesto operativo del GSE in relazione al ritiro dell’energia è rimasto piuttosto stabile e limitato. Dal 2005 in poi l’evoluzione normativa ha previsto l’espansione delle sue funzioni fino a configurare il Gestore come un vero e proprio utente del dispacciamento in immissione: indipendentemente dal tipo di convenzione che regola la cessione di energia, il GSE la offre interamente sul mercato e regola con il Gestore della Rete Elettrica (Terna) i corrispettivi di dispacciamento e trasporto.

Le categorie degli impianti per i quali il ritiro dell’energia viene effettuato dal GSE sono tassativamente individuate:

- impianti che accedono a forme di remunerazione amministrata dell’energia (Tariffa omnicomprensiva e Provvedimento CIP6/92);

- impianti che rientrano nell’ambito di applicazione di modalità semplificate di accesso al mercato (Ritiro Dedicato e Scambio sul posto).

Nei paragrafi che seguono, si intende fornire una breve spiegazione del funzionamento dei singoli strumenti citati esclusivamente al fine di indagare il ruolo svolto dal Gestore nella loro applicazione.

2.4.1. (Segue) La tariffa omnicomprensiva

La Legge n. 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008), ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione154, cui è possibile aderire i alternativa ai Certificati Verdi, a beneficio esclusivo degli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e aventi potenza nominale annua155 non superiore ad 1 MW (200 kW nel caso degli impianti eolici).

Ai suddetti impianti è concessa la facoltà di optare per tariffe di ritiro dell’energia immessa in rete, differenziate per fonte, riconosciute per un periodo di quindici anni: tali tariffe sono dette omnicomprensive in quanto il loro valore include sia la componente incentivante sia la componente relativa alla remunerazione derivane dalla vendita dell’energia elettrica immessa in rete.

Il diritto di opzione tra i CV e la tariffa omnicomprensiva deve essere esercitato dal produttore al momento della richiesta della qualifica IAFR del proprio impianto inoltrata al GSE: è consentito, prima della conclusione del periodo incentivante, un solo passaggio da un sistema di sostegno all’altro.

La richiesta di accesso al regime di incentivazione, dunque, va effettuata presso il Gestore che, a seguito della valutazione dell’istanza,

154 Disciplinato dettagliatamente dal Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008, cit. e dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt 1/09.

155 Tale grandezza, cui fa riferimento la Legge Finanziaria 2008, è così definita dal Decreto del MSE: “per gli impianti idroelettrici è la potenza nominale di concessione della

derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente alla decurtazione al applicazione del deflusso minimo vitale; per gli altri impianti è la potenza attiva nominale dell’impianto”. Tale ultimo parametro è valutato dal GSE come somma delle potenze attive

procede alla stipula di una convenzione con il produttore avente ad oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi da impianti ammessi al suddetto trattamento incentivante. Lo schema di convenzione per il riconoscimento della tariffa prevede la possibilità di cessione del credito da parte del produttore: in tale caso, il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del Gestore; b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario; c) che non vi siano inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali; d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal Gestore. Ai sensi della medesima convenzione, infine, il produttore può anche chiedere la retrocessione dei crediti: a seguito di tale richiesta, il GSE provvederà al pagamento dei crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all’accettazione della retrocessione.

2.4.2. (Segue) Il Provvedimento CIP6/92

Il CIP6 è una delibera del comitato Interministeriale Prezzi adottata il 29 aprile 1992 con cui sono stati stabiliti prezzi incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili o “assimilate”156. In virtù di quanto stabilito da tale provvedimento, il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate ha diritto a rivenderla al

156

La dizione "assimilate" è stata aggiunta alla previsione originaria in sede di approvazione del provvedimento per includere fonti di vario tipo, non previste espressamente dalla normativa europea in materia.

GSE, ad un prezzo superiore a quello di mercato, che a sua volta la ricolloca sul mercato stesso secondo modalità definite di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal 2001 al 2004 le modalità per la collocazione sul mercato dell’energia CIP6 prevedevano l’assegnazione, agli operatori del mercato libero157 e del mercato di maggior tutela158, di bande di potenza di durata annuale (o trimestrale o mensile), in funzione della capacità produttiva garantita nei diversi mesi dell’anno. La “capacità residuale”, intesa come differenza tra l’energia complessivamente ritirata dal GSE e l’energia assegnata, veniva destinata alla copertura del mercato vincolato.

A partire dal 2005, in concomitanza con l’avvio del mercato dell’energia, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato un nuovo schema per l’assegnazione dell’energia CIP6:

- il GSE offre l’energia CIP6 direttamente sul mercato dell’energia (attraverso la formulazione di offerte orarie di vendita determinata in funzione della programmazione giornaliera della produzione degli impianti); - la capacità assegnabile (definita di anno in anno sulla base del volume annuo di energia che il GSE prevede di ritirare) viene attribuita in parte agli operatori del mercato libero e, per la parte residua, all’Acquirente Unico;

- il decreto del Ministero dello sviluppo economico fissa, anno per anno, un prezzo di assegnazione;

157 La completa liberalizzazione del mercato dell'energia in conformità alle previsioni del Decreto Bersani ha consentito, anche alle famiglie, dal 1 luglio 2007, di scegliere tra le offerte di uno dei fornitori di energia elettrica diverso dalla società esercente la maggior tutela che opera nel mercato soggetto alle regole e alle condizioni economiche fissate dall’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas.

158

Rientrano nel mercato di maggior tutela i clienti che non scelgono offerte sul libero mercato, non cambiano fornitore e per i quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce particolari condizioni economiche, contrattuali e di qualità del servizio.

- ciascun soggetto assegnatario stipula con il GSE un contratto per differenza in base al quale riceve o versa, in funzione della capacità assegnata, la differenza tra il prezzo medio di mercato (PUN) e il prezzo di assegnazione.

Il GSE è l’utente del dispacciamento per le unità di produzione CIP6 e provvede, di conseguenza, alla regolazione con Terna e con i gestori di rete dei corrispettivi di sbilanciamento e di trasporto associati alla collocazione sul mercato dell’energia.

2.4.3. (Segue) Il ritiro dedicato

Il regime di cessione dell’energia elettrica mediante ritiro dedicato è regolato dalla Delibera Aeeg 280/2007 e, come anticipato, rappresenta una modalità semplificata a disposizione del produttore per il collocamento sul mercato dell’energia immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita in borsa.

Il produttore che intenda aderire a tale regime deve presentare una richiesta al GSE e sottoscrivere con esso una convenzione.

Gli impianti ammessi a tale regime di incentivazione devono presentare alcune caratteristiche peculiari ed essere alimentati esclusivamente da alcune fonti rinnovabili159.

Il ruolo svolto dal GSE nell’ambito dell’applicazione di tale meccanismo consiste sostanzialmente nello svolgimento di tre distinte attività: in primo luogo, come detto, rappresenta il soggetto che ritira commercialmente l’energia rivendendola sul mercato elettrico. Si configura, inoltre, come utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto

159

Si tratta, in particolare, degli impianti di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e all’art. 1, comma 41 della Legge 239/2004. Su tali aspetti si ritornerà diffusamente nella parte di analisi dei singoli incentivi.

in immissione in relazione alle unità di produzione nella disponibilità dei produttori che optano per tale sistema. Il Gestore, infine, rappresenta l’unico interlocutore, in sostituzione del produttore, con il sistema elettrico, sia per la compravenduta di energia che per i principali servizi ancillari connessi.

2.4.4. (Segue) Lo scambio sul posto

Lo scambio sul posto è un meccanismo regolato dalla Delibera dell’Aeeg ARG/elt 74/2008 s.m.i. 160. Il sistema dello scambio sul posto, erogato dal GSE, prevede che l’utente che ne faccia richiesta e che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, possa procedere ad una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

La disciplina sullo scambio sul posto trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2009 per i soggetti richiedenti i cui impianti abbiano caratteristiche peculiari161 e prevede il riconoscimento di un contributo che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo dell’energia elettrica dalla rete. Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo, su richiesta dell’interessato, può essere liquidato economicamente, ovvero essere registrato a credito ed utilizzato per compensare gli oneri connessi all’energia negli anni successivi.

160 Si tratta della Delibera recante il “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)”.

161 In particolare, possono accedere allo scambio sul posto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, quelli di potenza fino a 200 kW se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 e gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Lo scambio sul posto è regolato da una convenzione tra il produttore e il GSE che sostituisce gli adempimenti altrimenti necessari all’immissione in rete dell’energia elettrica. Tuttavia, gli adempimenti ordinari relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, come previsto dal Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’Energia Elettrica, rimangono comunque a carico dell’utente dello scambio che, conseguentemente, deve essere titolare di un contratto di fornitura stipulato con un’impresa di vendita.

La convenzione stipulata con il GSE definisce i rispettivi obblighi e diritti tra le parti: in generale il Gestore corrisponde un contributo di 50 euro per ciascun kW di potenza dell’impianto entro 30 giorni successivi al trimestre in cui l convenzione è stata stipulata162.

2.5. Le attività di supporto del GSE ex art. 27 della Legge