• Non ci sono risultati.

GSE e mercato dei Certificati Verdi (CV)

L’art. 11 del Decreto Bersani del 1999 ha introdotto l’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 1 aprile 1999.

I soggetti sottoposti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori i Certificati Verdi, comprovanti la produzione dell’equivalente quota. I CV, dunque, rappresentano lo strumento attraverso il quale tali soggetti dimostrano di aver adempiuto al proprio obbligo e, quindi, costituiscono l’incentivo alla produzione da fonte rinnovabile148.

Si crea, infatti, un vero e proprio mercato, in cui la domanda è rappresentata dai soggetti sottoposti all’obbligo e l’offerta è costituita dai produttori di energia elettrica titolari di impianti aventi diritto al rilascio dei CV.

147 Il 2009 ha rappresentato l’anno del decollo del mercato fotovoltaico in Italia, con circa 40.000 impianti entrati in esercizio, per una potenza di quasi 720 MW. Tali risultati collocano, per potenza annua installata, il nostro Paese al secondo posto su scala globale, dietro solo ala Germania e davanti a Paesi da sempre considerati leader nel settore, come Stati Uniti e Giappone.

148 Come precisato per gli altri strumenti di incentivazione citati in questo Capitolo, occorre sottolineare che in tale sede si intende fornire un mero accenno sul funzionamento degli strumenti esclusivamente al fine di poter delineare il ruolo del GSE nell’ambito della loro applicazione. Per un’ampia analisi del funzionamento del sistema dei Certificati Verdi, pertanto, si rimanda al Capitolo dedicato ai singoli strumenti di sostegno economico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nell’ambito di tale sistema di incentivazione, il GSE svolge la duplice di funzione di rilascio dei certificati e ritiro degli stessi dal mercato nelle ipotesi di eccesso di offerta.

Per quanto attiene il rilascio dei CV, i soggetti titolari di impianti qualificati IAFR149 devono inoltrare una richiesta al Gestore per l’emissione dei titoli: tale richiesta può riguardare l’energia effettivamente prodotta nell’anno precedente a quello di emissione (a consuntivo) oppure la producibilità netta attesa dell’impianto (a preventivo)150.

Il GSE, a seguito della verifica dell’attendibilità dei dati forniti, entro trenta giorni emette i certificati spettanti al produttore, arrotondando la produzione netta di energia al MWh con criterio commerciale.

I produttori che hanno richiesto l’emissione di CV a preventivo sono tenuti successivamente a compensare l’emissione e inviare copia della dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) attestante l’effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell’anno cui si riferiscono i Certificati Verdi. Qualora l’impianto, ai sensi della vigente normativa fiscale, non sia soggetto alla presentazione all’UTF, la produzione dovrà essere autocertificata mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A decorrere dal 30 giugno del 2009, l’emissione dei CV a preventivo, anche se riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinato alla presentazione di una garanzia a favore del GSE: tale garanzia può avere ad oggetto energia, a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio nella titolarità del medesimo soggetto, ovvero può consistere in una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del Gestore. Laddove la richiesta riguardi impianti non

149 Cfr. le considerazioni di cui al paragrafo 2.1.

ancora entrati in esercizio, contestualmente alla fideiussione, deve essere presentato un piano di realizzazione dell’impianto stesso.

Nell’ipotesi in cui un impianto al quale siano stati rilasciati CV a preventivo non produca energia elettrica pari o superiore ai titoli ottenuti e il produttore non possa restituire quelli in eccesso, il GSE compensa la differenza trattenendo CV relativi alla produzione di altri impianti, nella titolarità del medesimo produttore per lo stesso anno. In mancanza di titoli sufficienti per il medesimo anno, il GSE può effettuare la compensazione anche sulla produzione dell’anno successivo a quello nel quale si è generato il debito. Nel caso in cui non risulti possibile procedere ad una compensazione nemmeno sulla produzione dell’anno successivo, il GSE si avvale della fideiussione bancaria accesa in suo favore.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’effettiva produzione dell’impianto sia superiore alla producibilità attesa, il Gestore emette a favore del produttore, all’atto della compensazione, i rimanenti certificati spettanti.

Contestualmente alla prima emissione di CV, il Gestore attiva a favore del produttore un “conto proprietà” informatico per il deposito dei titoli. L’apertura di tale conto è prevista anche per i produttori e/o importatori soggetti all’obbligo di cui all’art. 11 del Decreto Bersani all’atto della ricezione, da parte del GSE, dell’autocertificazione attestante la produzione e/o importazione non rinnovabile.

Come supra accennato, oltre alla funzione di emittente del CV, il GSE svolge un’ulteriore attività di ritiro dei titoli invenduti o in scadenza con la finalità di evitare l’eccessiva perdita di valore dei titoli in situazioni di eccesso di offerta.

L’art. 14 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008, infatti, prevede che a partire dal 2008, entro giugno di ciascun anno, il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i CV in scadenza

nell’anno in corso ulteriori rispetto a quelli necessari per adempiere l’obbligo151.

La norma che ha introdotto il ritiro dei CV in eccesso da parte del GSE è stata recentemente oggetto di una discussa riforma ad opera dell’art. 45 del decreto Legge n. 78/2010152 che ne aveva, in primo momento, previsto l’abrogazione.

A seguito dell’approvazione di diversi emendamenti rispetto alla formulazione originaria della norma, il citato art. 45, nel testo definitivo, ripristina l’obbligo del Gestore di riacquistare i CV in eccesso sul mercato ma con un limite di spesa: per l’anno 2011, infatti, la spesa sostenuta dovrà essere inferiore al 30% rispetto alle “competenze del 2010”. La formulazione della norma non appare del tutto chiara e lascia qualche dubbio di interpretazione soprattutto con riferimento al problema delle “competenze”, rispetto alle quali non è chiaro, infatti, cosa il Legislatore abbia voluto intendere. Se si intendesse rispettivamente esborsi del 2010 e del 2011, il tetto alla spesa del GSE metterebbe a rischio il ritiro dei CV del 2010, con immediato effetto sul valore dei titoli. Considerando, infatti, le stime sul solo eccesso di CV emessi nel 2009 rispetto a quelli domandati lo stesso anno, la spesa del Gestore nel 2010 ammonterebbe a circa 640 milioni di euro, ed il tetto alla spesa per il 2011 sarebbe dunque di circa 450 milioni di euro153. In altri termini, stante la formulazione letterale della norma, il Legislatore avrebbe introdotto l’obbligo di un risparmio che appare difficilmente realizzabile.

151 Il prezzo medio annuo di ritiro è pari a quello relativo alle contrattazioni di tutti i Certificati Verdi, indipendentemente dall’anno di riferimento, scambiati l’anno precedente sulla borsa del Gestore dei Servizi Energetici o con contratti bilaterali.

152

Si tratta del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Decreto Manovra 2010) contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica.