alla loro qualificazione.
2. Quali sono le Autorità considerate indipendent
2.6 L'Autorità per le garanzie nelle comunicazion
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è l'altro organismo di regolazione dei servizi di pubblica utilità che ha trovato ingresso nel nostro panorama istituzionale.
Come per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,
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F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti: un potere senza
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si tratta di un organismo creato per ottemperare a direttive comunitarie di apertura di un mercato a lungo caratterizzato dalla presenza di monopoli pubblici da un lato e per dare un senso al percorso legislativo di dismissione delle partecipazioni statali e di privatizzazione formale e sostanziale delle imprese pubbliche.
La legge istitutiva della stessa è la legge 31 luglio 1997 n. 249, nonostante le basi generali vennero già gettate con la legge n. 481/95, laddove i suoi primi due articoli recavano disposizioni suscettibili di essere applicate, almeno a livello di <<principi generali>>, a entrambe le autorità competenti.
Tuttavia la configurazione fornita dalla legge n. 249/97 ne delinea una struttura più complessa, anche perché eredita le competenze del vecchio Garante per la radiodiffusione e l'editoria117.
Innanzitutto il vertice non ha una struttura unitaria, ma si articola in quattro organi: il presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio,
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costituito dal presidente e da tutti i commissari; a questi si aggiungono i Comitati regionali per le comunicazioni, che sono funzionalmente organi decentrati dell'Autorità.
L'Autorità ha il compito di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei servizi delle telecomunicazioni, <<nonché adeguati livelli di qualità […] in condizioni di economicità e di redditività118
>>, allo scopo definendo <<un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti>> che armonizzi <<gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse119>>.
D'altro canto, essendo l'Autorità erede delle competenze del vecchio Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dovrà informare il sistema radiotelevisivo e dell'editoria ai principi di <<pluralismo>>, <<obiettività>>, <<completezza e imparzialità dell'informazione>>, <<apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla
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Cfr. art. 1, co. 1, legge n. 481/95.
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Costituzione120>>.
Pertanto l'Autorità in parola si presenta, da un lato, come autorità di regolazione e, dall'altro, come garante del diritto di libertà d informazione e di libera manifestazione del pensiero nel settore radiotelevisivo e dell'editoria; ne deriva un modello che accumula competenze molto differenti che rendono ragione di quella complessità strutturale atipica rispetto al comune modello di autorità indipendente.
I poteri che esercita corrispondono quindi alla complessità delle sue attribuzioni.
I poteri normativi e amministrativi sono distribuiti tra il Consiglio, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi.
Il Consiglio ha il potere di accertare l'esistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive e di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi.
La Commissione per le infrastrutture ha il compito di promuovere l'interconnessione transfrontaliera dei sistemi di comunicazione e gli accordi tecnologici tra
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operatori, nonché di elaborare i piani di assegnazione delle frequenze radioelettriche e di determinare i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionali delle reti e dei servizi di telecomunicazione.
La Commissione per i servizi deve adottare provvedimenti volti a favorire l'integrazione delle tecnologie, nonché l'offerta de servizi di comunicazione.
I poteri consultivi vedono impegnato ancora una volta il Consiglio, oltre che nella presentazione annuale al presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui settori di competenza, in una specifica attività di segnalazione o proposta verso altri organi od enti.
La Commissione per le infrastrutture e le reti, oltre a fornire un parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche, propone le eventuali modificazioni della normativa riguardante il contenuto e i destinatari del servizio.
Infine, la Commissione per i servizi e per i prodotti propone al ministero delle Comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.
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che verifica i bilanci e accerta la mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla competente Commissione parlamentare di vigilanza; la Commissione per le infrastrutture e le reti che svolge funzioni di ordine, di monitoraggio e di vigilanza e la Commissione per i servizi ed i prodotti che ha, invece, poteri di vigilanza, di monitoraggio e di verifica del rispetto della normativa.
L'Autorità è infine dotata di poteri
paragiurisdizionali, essenzialmente di competenza della
Commissione per le infrastrutture e le reti, la quale dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione ed interviene tra quelle tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.
Sono poi previsti anche dei poteri in materia
antitrust.
Si osserva, in conclusione, come questo complesso di poteri è strumentale al perseguimento della duplice finalità di promozione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e di garante del pluralismo informativo nel settore radiotelevisivo e dell'editoria.
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carico di creare le condizioni per l'apertura del mercato e per l'ingresso di nuovi entranti e di incentivare l'innovazione tecnologica nella duplice accezione di innovazione di processi e di prodotti e il tutto a beneficio di consumatori.
Con riguardo alla seconda finalità, invece, l'Autorità deve garantire la piena apertura del mercato delle comunicazioni, impedendo il crearsi di concentrazioni121.