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L'Autorità per le garanzie nelle comunicazion

alla loro qualificazione.

2. Quali sono le Autorità considerate indipendent

2.6 L'Autorità per le garanzie nelle comunicazion

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è l'altro organismo di regolazione dei servizi di pubblica utilità che ha trovato ingresso nel nostro panorama istituzionale.

Come per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,

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F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti: un potere senza

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si tratta di un organismo creato per ottemperare a direttive comunitarie di apertura di un mercato a lungo caratterizzato dalla presenza di monopoli pubblici da un lato e per dare un senso al percorso legislativo di dismissione delle partecipazioni statali e di privatizzazione formale e sostanziale delle imprese pubbliche.

La legge istitutiva della stessa è la legge 31 luglio 1997 n. 249, nonostante le basi generali vennero già gettate con la legge n. 481/95, laddove i suoi primi due articoli recavano disposizioni suscettibili di essere applicate, almeno a livello di <<principi generali>>, a entrambe le autorità competenti.

Tuttavia la configurazione fornita dalla legge n. 249/97 ne delinea una struttura più complessa, anche perché eredita le competenze del vecchio Garante per la radiodiffusione e l'editoria117.

Innanzitutto il vertice non ha una struttura unitaria, ma si articola in quattro organi: il presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio,

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costituito dal presidente e da tutti i commissari; a questi si aggiungono i Comitati regionali per le comunicazioni, che sono funzionalmente organi decentrati dell'Autorità.

L'Autorità ha il compito di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei servizi delle telecomunicazioni, <<nonché adeguati livelli di qualità […] in condizioni di economicità e di redditività118

>>, allo scopo definendo <<un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti>> che armonizzi <<gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse119>>.

D'altro canto, essendo l'Autorità erede delle competenze del vecchio Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dovrà informare il sistema radiotelevisivo e dell'editoria ai principi di <<pluralismo>>, <<obiettività>>, <<completezza e imparzialità dell'informazione>>, <<apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla

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Cfr. art. 1, co. 1, legge n. 481/95.

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Costituzione120>>.

Pertanto l'Autorità in parola si presenta, da un lato, come autorità di regolazione e, dall'altro, come garante del diritto di libertà d informazione e di libera manifestazione del pensiero nel settore radiotelevisivo e dell'editoria; ne deriva un modello che accumula competenze molto differenti che rendono ragione di quella complessità strutturale atipica rispetto al comune modello di autorità indipendente.

I poteri che esercita corrispondono quindi alla complessità delle sue attribuzioni.

I poteri normativi e amministrativi sono distribuiti tra il Consiglio, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi.

Il Consiglio ha il potere di accertare l'esistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive e di adottare i conseguenti provvedimenti repressivi.

La Commissione per le infrastrutture ha il compito di promuovere l'interconnessione transfrontaliera dei sistemi di comunicazione e gli accordi tecnologici tra

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operatori, nonché di elaborare i piani di assegnazione delle frequenze radioelettriche e di determinare i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionali delle reti e dei servizi di telecomunicazione.

La Commissione per i servizi deve adottare provvedimenti volti a favorire l'integrazione delle tecnologie, nonché l'offerta de servizi di comunicazione.

I poteri consultivi vedono impegnato ancora una volta il Consiglio, oltre che nella presentazione annuale al presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui settori di competenza, in una specifica attività di segnalazione o proposta verso altri organi od enti.

La Commissione per le infrastrutture e le reti, oltre a fornire un parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche, propone le eventuali modificazioni della normativa riguardante il contenuto e i destinatari del servizio.

Infine, la Commissione per i servizi e per i prodotti propone al ministero delle Comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

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che verifica i bilanci e accerta la mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla competente Commissione parlamentare di vigilanza; la Commissione per le infrastrutture e le reti che svolge funzioni di ordine, di monitoraggio e di vigilanza e la Commissione per i servizi ed i prodotti che ha, invece, poteri di vigilanza, di monitoraggio e di verifica del rispetto della normativa.

L'Autorità è infine dotata di poteri

paragiurisdizionali, essenzialmente di competenza della

Commissione per le infrastrutture e le reti, la quale dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione ed interviene tra quelle tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.

Sono poi previsti anche dei poteri in materia

antitrust.

Si osserva, in conclusione, come questo complesso di poteri è strumentale al perseguimento della duplice finalità di promozione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e di garante del pluralismo informativo nel settore radiotelevisivo e dell'editoria.

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carico di creare le condizioni per l'apertura del mercato e per l'ingresso di nuovi entranti e di incentivare l'innovazione tecnologica nella duplice accezione di innovazione di processi e di prodotti e il tutto a beneficio di consumatori.

Con riguardo alla seconda finalità, invece, l'Autorità deve garantire la piena apertura del mercato delle comunicazioni, impedendo il crearsi di concentrazioni121.

2.7 La Commissione di garanzia per l'attuazione