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L’azione sociale per danno subito dalla società

2. La responsabilità dell’amministratore di società pubblica

2.2. L’azione sociale per danno subito dalla società

Il codice civile disciplina nei confronti degli amministratori di società per azioni tre distinte ipotesi di responsabilità: la responsabilità verso la società, disciplinata dagli art. 2392 e 2393, la responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 e la responsabilità verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

Gli amministratori rispondono verso la società, e sono tenuti al relativo risarcimento dei danni quando non adempiono i doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla “natura del loro incarico e delle loro specifiche competenze”, dispone, infatti l’art. 2392 che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”. Agli amministratori è richiesta, non la diligenza dell’uomo medio, ma quella specifica diligenza professionale, propria dell’attività e del ruolo esercitato.

L’obbligazione a cui sono tenuti gli amministratori è un obbligazione di mezzi, e non di risultato, per cui essi non sono responsabili per gli atti di gestione che non siano imputabili a

114 difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o nell’adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico.

Se gli amministratori sono più di uno, essi rispondono solidalmente, quindi ciascuno può essere chiamato a risarcire alla società l’intero danno, a meno che, dispone il primo comma dell’art. 2392, si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Autorevole dottrina6 mette in evidenza come la presenza di amministratori con funzioni delegate non comporti esonero dalla responsabilità solidale per gli altri, in quanto con l’attuale disciplina non vi è più a carico degli amministratori un dovere generale di vigilanza sulla gestione, ma, gli amministratori hanno, comunque, l’obbligo di agire informati e di adempiere i propri doveri con la diligenza del “buon professionista”, avendo il potere-dovere di sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati, nonché di verificare se vi sia ragione di sospettare che le informazioni ricevute siano incomplete o inattendibili7.

6 CAMPOBASSO, Diritto Commericiale, vol. 2, Diritto delle società, Milano, 2013, pagg. 391 e ss.

7 L’art. 2381 comma 3 pone, a carico degli amministratori senza delega specifici obblighi, infatti “valuta(no) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina(no) i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta(no), sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della

115 La responsabilità solidale si estende, in ogni caso, se gli amministratori, “essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose 8”.

La responsabilità degli amministratori è una responsabilità per colpa e non una responsabilità oggettiva9, difatti “la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale10”.

Per poter esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è necessaria la delibera dell’assemblea ordinaria, anche se la società è in liquidazione, oppure serve la maggioranza dei due terzi del collegio sindacale.

La deliberazione dell’azione di responsabilità comporta la revoca automatica degli amministratori contro cui è stata promossa, solo se la delibera è stata approvata col voto favorevole di almeno

gestione”. 8

Art. 2392 comma 2 c.c. 9 Ibidem.

116 un quinto del capitale sociale, se non viene raggiunta tale maggioranza sarà, invece, necessaria un’apposita delibera.

Secondo alcuni, in caso di partecipazione pubblica all’interno della società, l’azione di responsabilità non verrà mai promossa dal gruppo di comando in quanto espressione del gruppo maggioritario all’interno della società, spesse volte in mano pubblica, taluni11

mettono in evidenza come lo stesso problema si ponga anche nelle società non partecipate da enti. Infatti, vi è chi ha ritenuto12che l’azione sociale di responsabilità tuteli poco le minoranze azionarie, in quanto la relativa decisione è nelle mani dello stesso gruppo di comando che ha nominato l’amministratore e che perciò deciderà di agire in giudizio contro gli stessi solo ove si rompa il relativo rapporto fiduciario.

L’esercitare o meno l’azione sociale di responsabilità non è una scelta discrezionale dell’ente pubblico, in quanto quest’ultimo ha l’obbligo di esercitare tale azione, in quanto, come afferma la Corte di Cassazione in una sentenza del 200413 ,tale atto “non è frutto di scelta discrezionale, ma costituisce un atto dovuto, dacché

11ANTONIOLI, Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile, Milano, 2008, pag. 212.

12CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, op. cit. 13 Corte di Cassazione, 22 luglio 2004, n. 13702.

117 esso risponde a precisi obblighi di tutela del patrimonio sussistenti in capo all’ente pubblico”.

Nel caso in cui la società cada in dissesto finanziario e sia dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione coatta

amministrativa, o ad amministrazione straordinaria la

legittimazione a promuovere l’azione sociale compete al curatore fallimentare, al commissario liquidatore o al commissario straordinario, come disposto dall’art. 2394 bis.

Per tutelare le minoranze è stato introdotto dalle riforme del 1998 e del 2003 l’art. 2393 bis, il quale prevede che, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. Si tratta, come si può comprendere dalla maggioranza richiesta, di uno strumento che può essere utilizzato soltanto da maggioranze stabili ed organizzate, ed in particolare nelle società quotate da investitori istituzionali.

Per esercitare l’azione, prosegue l’articolo in commento14

, è necessario che la minoranza organizzata nomini uno o più rappresentanti comuni, a maggioranza del capitale posseduto, ed è

118 diretta a reintegrare il patrimonio sociale, e non a risarcire eventuali danni subiti dai soci agenti.

L’azione sociale di responsabilità si prescrive entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.