Nell’ambito di questo modello, una menzione a parte meritano i casi Touvier29e Papon30, controversie sorte nell’ordinamento giuridico francese e definite, ancora una volta con la “classica” statuizione di irricevibilità, rispettivamente dalla Commissione e dalla Corte E.D.U.31
La ragione di questo specifico interesse riposa nell’estensione del raggio d’azione dell’eccezione che, malgrado il silenzio dei lavori preparatori, finisce per abbracciare anche i crimini contro l’umanità32.
Paul Touvier, dirigente della milizia francese del Rodano durante l’occupazione tedesca, veniva processato per un’esecuzione sommaria di sette ebrei civili a Rillieux-Le-Pape (29 giugno 1944), realizzata dopo l’omicidio del ministro Philippe Henriot da parte delle forze di resistenza.
Al fine di pervenire alla statuizione di responsabilità, le Corti interne si erano interrogate essenzialmente su due profili connessi: la sussumibilità dei fatti all’interno della categoria dei crimini contro l’umanità e il regime di prescrizione, disciplinato dall’unico articolo della L. n. 64-1326 del 26 dicembre 1964: «i crimini contro l’umanità,
come definiti dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 1° febbraio 1946, prendendo atto della definizione dei crimini contro l’umanità
Annuaire français de droit international, 8, 1962, 330 ss., 332-333: «le second alinéa du même article 7 place en dehors de la garantie les actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, et la Commission considère comme tels les faits de collaboration», cui si rinvia per l’esame dei profili della decisione attinenti all’art. 10 C.E.D.U.
29 Comm. E.D.U., Touvier c. Francia, cit., commentata da P. DE SENA, Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e repressione di crimini contro l’umanità: in margine al caso Touvier, cit.
30 Corte E.D.U., Papon c. Francia, cit.
31 Le vicende Barbie (conosciuto come “il macellaio di Lione”), Touvier e Papon
hanno fornito un contributo essenziale all’elaborazione dei crimini contro l’umanità nell’ordinamento francese. Tuttavia, in questa sede ci interessano solo i riflessi convenzionali delle ultime due controversie: pertanto, salvo le precisazioni che saranno fatte nel prosieguo, rinviamo per un’analisi più approfondita a M. C. BASSIOUNI, Crimes against Humanity. Historical evolution and contemporary application, New York, 2011, in part. 672-679.
32 Sugli elementi costitutivi dei crimini contro l’umanità v. C
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contenuta nella Carta del Tribunale Internazionale dell’8 agosto 1945, sono imprescrittibili per loro natura»33.
Con sentenza del 13 aprile 1992, la Corte di Appello di Parigi riteneva i reati oggetto di contestazione comuni, giacché nella pregressa giurisprudenza erano state qualificate come “crimes contre l’humanité” le condotte dirette contro gli oppositori a una politica di egemonia ideologica; requisito che il governo filonazista di Vichy, di cui il Touvier era esponente, non possedeva. Ne conseguiva la dichiarazione di prescrizione 34.
Sennonché, la Corte di cassazione annullava la decisione, sul presupposto che, al contrario, i fatti addebitati integrassero la categoria dei crimini contro l’umanità e fossero pertanto imprescrittibili. Si apriva così la via per la condanna definitiva35.
Davanti alla Commissione E.D.U. vengono proposti gli stessi
motivi rigettati in sede domestica, ma l’esito non cambia.
In primo luogo, i giudici di Strasburgo ritengono la legge francese sull’imprescrittibilità meramente dichiarativa dei principi positivizzati nello Statuto del Tribunale di Norimberga36. Successivamente e senza procedere ad alcuna riqualificazione, verificano se lo spettro applicativo del § 2 racchiuda anche la categoria di crimini in esame: «[I]l paragrafo 2 dell’art. 7 mira a precisare che l’articolo non incide sulle leggi che, nelle circostanze assolutamente eccezionali verificatesi alla fine della seconda guerra mondiale, sono state varate per reprimere i crimini di guerra e i fatti di tradimento e collaborazione con il nemico e non intende condannar[l]e né giuridicamente né moralmente. [La
33 V. Journal officiel, 29 dicembre 1967, p. 17.788.
34 C. App. Parigi, 13 aprile 1992 in Gazzette du Palais, 1992, 1, 387 ss. Siffatto
requisito era stato affermato nella sentenza Barbie.
Molto critici R. PINTO, L’affaire Touvier: Analyse critique de l’arrêt du 13 avril 1992, in Journal du Droit International, 1992, 607 ss. e M. C. BASSIOUNI,
International Criminal Law, vol. 3, International Enforcement, Leiden, 2008, secondo cui lo scetticismo con il quale i tre giudici della Corte si sono approcciati alle prove è stato «sconcertante», 340.
35 La sentenza della Cassazione è stata pronunciata il 27 novembre 1992 ed è
pubblicata in Bullettin Criminel, 1993, 770 ss. Per ulteriori notizie sulla vicenda interna e la doglianza (rigettata) di ne bis in idem, v. P.DE SENA, op. cit., 395-396.
36 Comm. E.D.U., Touvier, cit., § 7: «[l]a Commissione constata inoltre che i crimini
contro l’umanità e la loro imprescrittibilità furono consacrati dallo Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga annesso all’accordo dell’8 agosto 1945 e che una legge francese del 26 dicembre 1964 vi si riferisce espressamente per disporre che i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili», trad. nostra.
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Commissione] ritiene che questo ragionamento valga ugualmente per i
crimini contro l’umanità»37.
In cauda venenum.
Malgrado la dichiarata natura eccezionale della clausola di Norimberga, la Commissione effettua, senza motivare alcunché, un’operazione (eufemisticamente) discutibile tanto a intenderla come interpretazione estensiva, quanto – a fortiori – a concepirla in termini di analogia in
malis: nel primo caso, perché non chiarisce quali sono gli elementi di
affinità (in effetti assenti) che consentono di proiettare i crimini contro l’umanità nell’ambito dei possibili significati letterali dei crimini di guerra38; nel secondo caso, perché, sebbene nel sistema C.
E.D.U. manchi
un divieto affine al nostro art. 14 disp. prel., il risultato in malam partem è tradizionalmente censurato dall’angolo prospettico dell’art. 7 § 1 e, comunque, restringe notevolmente i diritti di libertà sanciti dalla Convenzione39.
Il medesimo stilema apodittico si ravvisa nella vicenda di Maurice Papon (ufficiale del governo di Vichy, poi divenuto segretario della prefettura della Gironda e Ministro delle Finanze francese), condannato dalle Corti interne per complicità negli arresti, sequestri arbitrari, omicidi (consumati e tentati) e deportazioni verso Auschwitz di numerosissimi ebrei.
Secondo la Corte di legittimità tali condotte erano riconducibili al novero dei crimini contro l’umanità; pertanto non sarebbe stata richiesta, ai fini della responsabilità a titolo di concorso, né l’adesione alla politica di egemonia ideologica dell’autore principale (come aveva
37 Comm.
E.D.U.,Touvier, cit., ibid., enfasi e trad. nostre.
38 Per tutti v. G. DE VERO, Corso, cit., 275: «l’interpretazione c.d. estensiva […] si
muov[e] pur sempre nell’ambito dei possibili significati letterali attribuibili all’enunciato normativo». I crimini contro l’umanità, essendo caratterizzati dalla sistematicità delle condotte e dalla politicità del disegno repressivo sono agli “antipodi” dei crimini di guerra contemplati dai lavori preparatori.
39 V. P. D
E SENA, op. cit., 405-411. L’A. nota che «le stesse incongruenze, nonché
le discutibili conseguenze interpretative che si accompagnano all’estensione dell’art. 7, par. 2, alla fattispecie dei crimini contro l’umanità, appaiono globalmente riconducibili, in ultima analisi, proprio alla scelta – chiaramente conservatrice – di ancorare l’interpretazione della norma in esame alle ragioni per cui la medesima era stata concepita in origine», 412. Per queste ragioni egli propone una diversa interpretazione, che, supra Cap. II, § 6, abbiamo denominato variante del coordinamento.
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infine chiarito la Cassazione nel caso Touvier), né l’appartenenza a un’organizzazione dichiarata fuorilegge dal T.M.I.40.
Dinnanzi alla Corte E.D.U., il ricorrente si doleva invano di tale revirement imprevedibile e con effetti in malam partem. Per i giudici di
Strasburgo, infatti,
«il paragrafo 2 dell’articolo 7 […] prevede espressamente che [esso] non invalidi la sentenza e la punizione del colpevole di un’azione o omissione, che al momento in cui è stata commessa, era criminale secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili, cosa che accade per il crimine contro l’umanità, la cui imprescrittibilità è stata consacrata dallo Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga annesso all’accordo interalleato dell’8 agosto 1945 e da una legge francese del 26 dicembre 1964, che vi si riferisce espressamente per disporre che i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili»41.
Nelle trame della pronuncia il caso Touvier viene espressamente richiamato. È naturale allora che i suoi deficit si riverberino anche su questa vicenda.