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L’estensione delle modalità telematiche del processo tributario:

Nel documento Il Processo Tributario Telematico (pagine 195-200)

CAPITOLO V L’esperienza delle Commissioni Tributarie pilota

3. L’estensione delle modalità telematiche del processo tributario:

Come anticipato, il disegno della riforma telematica del processo tributario si caratterizza per uno sviluppo complesso e scandito in diversi passaggi. Dopo aver descritto l’attivazione del PTT all’interno delle Commissioni - pilota delle Regioni Umbria e Toscana, dunque, a completamento del presente elaborato, occorre adesso passare alla disamina delle ulteriori tappe nelle quali il legislatore ha previsto che si articolasse il percorso di riforma della giustizia tributaria. In ossequio all’intento legislativo di introdurre gli strumenti informatici e telematici in modo progressivo su tutto il territorio nazionale, infatti, più di recente, il Direttore Generale delle Finanze ha provveduto ad emanare il Decreto 30 giugno 2016, n. 161 con il quale è stato individuato un secondo gruppo di Regioni, le cui Commissioni tributarie si sono dovute confrontare con l’entrata in vigore del PTT. In particolare, è la norma di apertura del Decreto in esame ad estendere l’ambito di applicazione del precedente Decreto direttoriale 4 agosto 2015 e ad individuare le Commissioni tributarie provinciali e regionali

Piemonte e Veneto , quali protagoniste di questo passaggio cruciale. 355

A completamento di tale previsione, inoltre, il successivo articolo 2, specifica i tempi in ossequio ai quali il PTT avrebbe dovuto essere attivato al loro interno, disponendo che lo stesso avrebbe riguardato gli

atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise; b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria; c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia

Romagna . 356

Attualmente, dunque, il PTT è attivo in otto Regioni, coprendo il 40% del territorio nazionale. Un simile dato, però, si presta ad osservazioni differenti in quanto la progressiva estensione dell’uso degli strumenti informatici e telematici, che è stata avviata nel nostro ordinamento, può essere valutata quantomeno in un duplice modo. Da un lato, infatti, indubbiamente, non si può non registrare che la telematizzazione dell’amministrazione della giustizia tributaria sia ormai una realtà in molte Commissioni tributarie e che, in poco più di un anno dalla sua attivazione, il numero delle Regioni, dalla stessa coinvolte, sia stato quadruplicato. Un risultato, quest’ultimo, che ragionevolmente porta a prevedere un relativamente rapido completamento della riforma, al quale farà seguito il progressivo abbandono della tradizionale gestione del contenzioso tributario e la qualificazione del PTT in termini di obbligatorietà. Al contempo, però, dall’altro lato, lo sviluppo cui è andata incontro l’entrata in vigore dello stesso, a parere di chi scrive, mostra almeno due difetti che, per

Decreto direttoriale n. 161/2016, Estensione a sei regioni delle specifiche

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tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, articolo 1, in www.gazzettaufficiale.it

Decreto direttoriale n. 161/2016, articolo 2, in www.gazzettaufficiale.it

le implicazioni che comportano, non possono ritenersi trascurabili. Ci si riferisce, in particolare, sia alla disomogeneità che caratterizza la distribuzione del PTT sul territorio nazionale, sia alla totale assenza, all’interno del Decreto direttoriale n. 161/2016, di qualsivoglia riferimento a modificazioni da apportare alle regole tecnico - operative, precedentemente dettate in materia.

Per quanto attiene al primo profilo, il novero di Regioni che sono state prescelte per attivare il PTT dimostra che, almeno per il momento, i propositi espressi in merito alla diffusione della telematizzazione, in modo uniforme su scala nazionale, sono rimasti lettera morta. Tale intenzione, infatti, era stata manifestata in occasione della conferenza tenutasi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che, il 1° dicembre 2015, ha segnato l’entrata in vigore del PTT. In particolare, il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, esponendosi in merito a ciò, aveva affermato che l’ulteriore sviluppo del progetto sarebbe stato caratterizzato da una distribuzione

equilibrata del PTT tra nord e sud . Scorrendo l’elenco di cui sopra, 357

però, non v’è alcuna traccia di Regioni del sud Italia che, ad oggi, risulta essere stato soltanto lambito dalla riforma, che si è spinta fino alla Regione Molise. Una circostanza, quest’ultima, che, com’è ben possibile immaginare, offre il fianco a numerose critiche che, da un lato, sottolineano come, una tale scelta, di certo non agevoli la progressiva telematizzazione del processo tributario in tutto il Paese, escludendo ancora una intera area dello stesso, e, dall’altro, evidenziano come, probabilmente, il legislatore, almeno in questa fase iniziale, abbia preferito intraprendere la strada più agevole e meno

Cfr. Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, Fiorenzo Sirianni,

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video convegno “Il nuovo processo tributario telematico”, Roma, 1° dicembre 2015, in www.mef.gov.it

dissestata, optando per le Regioni ritenute più virtuose e posticipando l’inevitabile confronto con le realtà del meridione. Accanto alla totale esclusione del sud Italia dalla telematizzazione dell’amministrazione della giustizia tributaria in corso, inoltre, dall’osservazione di un’immaginaria cartina geografica del PTT, si ricava, altresì, l’assenza delle due isole maggiori e di due Regioni particolarmente importanti, sia in termini di dimensioni e popolazione, che di ruolo strategico per la vita del Paese, quali Lazio e Lombardia.

Infine, a completamento della disamina del Decreto direttoriale n. 161/2016, l’ultimo aspetto che risulta essere opinabile, attiene alla modalità con cui esso ha concretamente provveduto ad estendere il PTT. Il testo del Decreto, infatti, si caratterizza per la particolare brevità e semplicità delle sue disposizioni che si limitano a rendere cogenti le regole tecniche, dettate dal Decreto direttoriale 4 agosto 2015, in altre sei Regioni. Ciò che difetta, dunque, è la prova di una sorta di autocritica da parte del legislatore della riforma, in netta rottura rispetto alla scelta iniziale di attivare il PTT dinanzi ad un numero circoscritto di Commissioni - pilota. Come naturale conseguenza di un disegno riformatore siffatto, infatti, ci si sarebbe potuti aspettare che, a sei mesi di distanza dall’entrata in vigore del PTT, il legislatore facesse un bilancio dell’esperienza maturata dinanzi ad esse, al fine di far emergere gli aspetti della riforma che nella prassi si fossero rivelati più deboli ed apportarvi le dovute modifiche. Una mera estensione della medesima disciplina appena testata, al contrario, è sintomatica di un atteggiamento passivo che mal si concilia con il clima di cambiamento sotteso alla riforma telematica del processo tributario che, in questo modo, rischia di continuare ad essere estesa senza che ne vengano corretti i difetti. Con favore, invece, sarebbe

stata accolta e giudicata una analisi più profonda dei risultati emersi nel corso della prima messa alla prova del PTT e che prendesse le mosse dai pareri espressi da coloro che vi si fossero confrontati in concreto. Maggiori, infatti, a parere di chi scrive, sarebbero stati gli spunti di riflessione e le possibilità di crescita che ne sarebbero derivati rispetto a quelli che si possono trarre da un freddo e, in un certo senso, piatto studio statistico, come quello elaborato dalla Direzione della Giustizia Tributaria, che poco spazio lascia alle valutazioni degli operatori. Il rischio, dunque, è che la riforma del PTT finisca per deludere proprio coloro i quali, invece, si era prefissata di coinvolgere e valorizzare nel loro ruolo.

CONCLUSIONI

Ciò che, con la redazione del presente elaborato, si è cercato di realizzare è una sorta di strumentario, che, al suo interno, contemplasse tutti gli elementi necessari per intraprendere più agevolmente lo studio della recente riforma che ha interessato il processo tributario e che ne ha determinato la telematizzazione. Una trattazione, in particolare, che potesse dirsi allo stesso tempo coerente e composita, non avendo ad oggetto la mera disamina delle tappe in cui si è articolato l’iter che ha condotto all’entrata in vigore del Regolamento recante la disciplina

dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, da

intendersi quale fonte principale in materia, insieme ai successivi Decreti che ne hanno specificato gli aspetti più propriamente tecnici; ma che, compiendo un passo indietro dal punto di vista cronologico, che può altresì considerarsi in avanti in un’ottica speculativa, ricostruisse il substrato all’interno del quale l’intervento del legislatore ha rinvenuto le proprie basi.

In continuità con un tale intento programmatico, quindi, si è cercato di collocare la telematizzazione dell’amministrazione della giustizia tributaria in uno scenario più vasto che, al contempo, ricomprendesse profili differenti ma, a parere di chi scrive, fortemente interconnessi. Alla riflessione sulle criticità proprie del processo tributario tradizionalmente inteso, da sempre definito prettamente documentale e cartolare, dunque, si è affiancata la disamina della digitalizzazione cui è andato incontro ogni aspetto della società e che, progressivamente ed inevitabilmente, sta investendo un numero sempre crescente di rami in cui si articola l’ordinamento giuridico.

Nel documento Il Processo Tributario Telematico (pagine 195-200)

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