CAPITOLO 3 LA DISPUTA IN SEDE WTO RIGUARDANTE LE RESTRIZIONI IMPOSTE
2. L’evolversi della situazione dal 2012 al 2014
Le informazioni contenute nel seguente paragrafo fanno riferimento al documento DS431: China –
Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybedenum, messo a
disposizione il 20 maggio 2015 sul sito ufficiale del WTO.
Il 13 marzo 2012, gli USA, affiancati in seguito anche da Europa e Giappone, presentarono all’organo di conciliazione del WTO (DSB) una richiesta di consultazione con la Cina, in merito alle misure restrittive sull’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno. La denuncia coinvolgeva più di 30 misure restrittive applicate dal Paese asiatico. Infatti, a detta degli Stati Uniti, queste misure non erano conformi con la normativa del WTO e gli impegni assunti dalla Cina nel 2001 previsti nel “Protocollo di Adesione”. Nello specifico, gli Stati Uniti sostennero che queste misure non fossero conformi con gli Articoli VII, VIII, X e XI del GATT 1994 e i Paragrafi 2(A)2, 2(C)1, 5.1, 5.2, 7.2, 8.2 e 11.3 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione” e Paragrafo 1.2 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione”.
Il 23 luglio 2012, il DSB ha stabilito un unico panel per esaminare i reclami presentati dall’Accusa riguardanti la disputa in questione. Il panel è stato composto ufficialmente dal Direttore Generale il 24 settembre 2012, giorno in cui l’organo investigativo ha iniziato il suo lavoro di analisi. Il 23 marzo
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2013, il presidente del panel informò il DSB che entro il 21 novembre 2013, in accordo con il programma concordato dalle parti coinvolte, avrebbe emesso il report finale.
La Cina si difese dalle accuse sostenendo che le misure adottate erano volte alla salvaguardia dell’ambiente ed evitare il continuo drenaggio di risorse. L’Accusa discordò, sostenendo che le restrizioni erano state introdotte per favorire le imprese cinesi e stimolarne la crescita economica a discapito dei competitor stranieri. Il 26 marzo2014, il panel ha deliberato la sentenza. Dal report finale emerge che la Cina abbia fatto uso dei seguenti tipi di restrizione:
Dazi doganali all’esportazione. L’Accusa sostenne che i dazi non erano conformi con le
obbligazioni assunte dalla Cina nei confronti del WTO. Infatti, con il “Protocollo di Adesione” il Paese asiatico si era impegnato ad eliminare tutti i dazi doganali, eccetto per i prodotti elencati nella lista “Annex 6”. In questo caso, nessuna delle materie oggetto della controversia rientrava nella suddetta lista. Nonostante la Cina ne fosse consapevole, si giustificò invocando l’applicabilità delle “Eccezioni Generali” previste dall’articolo XX(b) del GATT 1994. L’articolo prevede la possibilità di adottare misure restrittive nel caso in cui queste risultino necessarie per la tutela degli essere umani, della specie animale e vegetale. Il Paese asiatico costruì la propria difesa sulla base di questo articolo, sostenendo che le nuove misure fossero necessarie per ridurre l’inquinamento generato dalle attività di estrazione e tutelare così la salute dei propri cittadini. L’Accusa obbiettò, sostenendo che i nuovi dazi non contribuivano alla riduzione dell’inquinamento, bensì comportavano un aumento dei prezzi delle materie prime esportate, arrecando gravi danni all’economia e alle industrie di produzione dei Paesi importatori. Inoltre, le imprese manifatturiere cinesi godevano di un vantaggio competitivo, in quanto potevano rifornirsi di materie prime ad un prezzo decisamente molto più basso rispetto ai
competitor stranieri.
La maggioranza del panel ha affermato che i dazi doganali all’esportazione applicati dalla Cina non fossero giustificabili ai sensi dell’articolo XX(b) del GATT 1994. Per tanto, ha deliberato che i dazi doganali all’esportazione erano incompatibili con la normativa del WTO.
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Quote all’esportazione. Dal 2007 al 2010, la Cina impose delle restrizioni quantitative sul totale di
terre rare, tungsteno e molibdeno esportabili in un dato periodo, sostenendo che le risorse naturali oggetto della disputa fossero a rischio di esaurimento. Sulla base di questa affermazione, il Paese asiatico invocò l’applicabilità dell’articolo XX(g) del GATT 1994, il quale ammette la possibilità di inserire misure restrittive all’esportazione in caso di conservazione di risorse naturali esauribili. Nonostante il panel si dichiarò d’accordo sul fatto che la parola “conservazione” presente nell’articolo XX(g) avesse un significato più profondo della semplice “preservazione” delle risorse naturali, sostenne anche che i Paesi membri del WTO non potessero adottare misure di controllo sul mercato internazionale delle risorse naturali.
Il panel si trovò quindi in disaccordo con la Difesa, concludendo che le quote di esportazione, anziché promuovere la conservazione di risorse naturali esauribili e prevenire l’inquinamento, avevano come vero obbiettivo lo sviluppo delle industrie domestiche. Infine, il panel deliberò che le quote di esportazione non potevano essere legittimate sulla base dell’articolo XX(g) del GATT 1994, in quanto non venivano applicate congiuntamente a misure di restrizione all’estrazione e alla produzione domestica di terre rare, tungsteno e molibdeno, infatti, le attività di estrazione su suolo cinese non erano diminuite.
Il diritto a commerciare. La Cina impose alle proprie imprese delle pesanti limitazioni sulla
possibilità di commerciare terre rare, tungsteno e molibdeno con l’estero. Nel 2010, il numero di imprese munite delle licenze necessarie per l’esportazione di queste materie prime era diminuito drasticamente, limitando in questo modo l’offerta a poche imprese statali e contribuendo a creare una crescente distorsione di mercato. Sebbene la Cina si fosse impegnata a rimuovere tali misure nel suo “Protocollo di Adesione”, si giustificò ancora una volta invocando l’articolo XX(g) del GATT 1994, sostenendo che tali misure fossero correlate alla salvaguardia delle risorse naturali.
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Il panel decretò che la Cina non era stata in grado di fornire prove a sufficienza che le permettessero di appellarsi a tale articolo, per tanto la limitazione del diritto al commercio violava le obbligazioni prese con la WTO nel 2001.
In seguito alla pubblicazione del report finale del panel, le parti coinvolte nella disputa hanno giudicato alcune interpretazioni giuridiche deboli e discordanti. L’8 aprile 2014, gli Stati Uniti hanno notificato al DSB la volontà di ricorrere all’Appelate Body, seguiti, il 17 aprile 2014, dalla richiesta della Cina.
Il Paese asiatico decise di ricorrere alla valutazione dell’organo permanente per le seguenti ragioni: (i) Disaccordo con la conclusione del panel secondo cui non potesse difendersi appellandosi all’articolo XX del GATT 1994 per giustificare la violazione della Sezione 11, paragrafo 3 del “Protocollo di Adesione” della RPC. (ii) Disaccordo sulle interpretazioni del panel riguardo l’articolo XX(g) del GATT 1994, nello specifico quelle secondo cui le misure restrittive adottate dalla Cina non erano collegate alla conservazione delle risorse naturali e non erano state applicate congiuntamente con le restrizioni all’estrazione e alla produzione domestica. (iii) Sulla base dell’articolo 11 del DSU, accusa il panel di utilizzare “standard doppi” e di non aver fornito una valutazione oggettiva.
Il 7 agosto 2014, l’Appellate Body annunciò la sua decisione in merito al ricorso presentato dalle parti coinvolte. La sentenza finale fu la medesima del panel, in quanto la Cina fu invitata ad eliminare tutte le misure restrittive imposte su terre rare, tungsteno e molibdeno. Il 29 agosto 2014, la valutazione dell’Appelate Body è stata accettata dal DSB.
Successivamente, il 26 settembre 2014, la Cina confermò al DSB l’intenzione di accettare e sottostare alle sue decisioni, impegnandosi a modificare tutte le misure ritenute non conformi alla normativa del WTO, a patto che le fosse concesso un lasso di tempo ragionevole per poter adempiere la promessa. L’8 dicembre 2014, la Cina e USA informarono il DSB che avevano raggiunto un comune accordo, stabilendo che 8 mesi e 3 giorni fossero un periodo di tempo sufficiente ad apportare i dovuti
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cambiamenti, in altre parole entro il 2 maggio 2015 tutte le misure restrittive dovevano essere eliminate.
Il 20 maggio 2015, la Cina informò il DSB che tutte misure restrittive erano state eliminate in conformità con le leggi della WTO.