2. La governance del rischio di liquidità: il ruolo degli organi aziendal
2.3. Il processo di gestione del rischio di liquidità
2.3.1. L’identificazione e la misurazione del rischio
L’identificazione dei fattori di rischio di liquidità è una fase articolata e complessa in quanto risente della caratteristiche specifiche del portafoglio delle
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The Basel Committee on Banking Supervision (Committee) is analysing the potential impact of its proposed non-internal model method for measuring counterparty credit risk and its proposed revisions to the capital requirements for bank exposures to central counterparties.
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EUROPEAN CENTRAL BANK, “Amendments to the Basel Committee Liquidity risk
banche. Per tale motivo le stesse identificano e misurano tale rischio a cui sono esposte secondo un’ottica attuale e prospettica.
In termini di valutazione prospettica, gli organi aziendali competenti considerano nell’analisi il probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l’attività di intermediazione sopra e sotto la linea, come per esempio: esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, linee di liquidità concesse ai veicoli nelle operazioni di cartolarizzazione122. Nel mondo reale e non teorico, i fattori di rischio sono di fatto molteplici e non operano mai singolarmente. Per tale motivo non ha alcun senso limitarsi ad analizzarne la sensibilità, ma appare più appropriato individuare quelle combinazioni che risultano rilevanti per il portafoglio proseguendo secondo una metodologia per prova ed errore.
La prima fase del processo consiste nell’individuazione dei flussi, inflows, e deflussi, outflows, di cassa attesi, con relativi sbilanci o eccedenza, nelle varie fasce di scadenza residua che costituiscono la maturity ladder. La costruzione di una matrice per scadenze consente di svolgere una valutazione in termini di equilibrio dei flussi di cassa attesi, contrapponendo entrate ed uscite monetarie all’interno di diverse fasce temporali. L’utilizzo di tale matrice consente di misurare il saldo atteso tra i flussi di cassa in entrata e i flussi di cassa in uscita su ciascuna fascia temporale oggetto di osservazione, per individuare la posizione finanziaria netta negli orizzonti temporali successivi.
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Le banche devono prendere in considerazione gli impegni assunti nei confronti dei veicoli costituiti per le operazioni di cartolarizzazione, non solo con riferimento a quelli di natura contrattuale, ma anche a quelli che si possono manifestare in relazione al profilo di rischio assunto.
Il principale elemento considerato è la granularità delle scadenze in un’ottica di stima dei possibili impatti sull’esposizione al rischio di liquidità. In merito alla liquidità di breve periodo, le banche adoperano tutte le misure che permettono di ottenere una stima dei fabbisogni di liquidità in un orizzonte temporale di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, le banche identificano e misurano il rischio considerando un range di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse.
Le banche nell’individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari possono ricorrere alla possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali riconosciute dal documento dell’Accordo di Basilea 3.
Nel caso in cui la banca utilizzi per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi metodologie interne deve adottare ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Le metodologie in oggetto devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un processo di valutazione interna effettuata da parte di una funzione specificatamente incaricata, la quale può avvalersi, nel compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.
Nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di eventuali situazioni con significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, viene attuato il processo di valutazione in cui sono comprese più attività, nello specifico:
- revisione dei principi e dei processi di realizzazione delle metodologie utilizzate e degli algoritmi adottati per consentire la misurazione del rischio di liquidità. Tali attività devono essere effettuate e condivise con le unità operative interessate;
- studio dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo congiunto di tecniche di misurazione del rischio retrospettive ed il ricorso ad analisi di sensitività affiancate da prove di stress che dimostrano la reale tenuta dell’ipotesi sottostante, in un orizzonte temporale di lungo termine nel quale sia presente almeno una situazione di crisi;
- puntuale verifica della coerenza delle metodologie intraprese per la conduzione della stima sull’esposizione al rischio di liquidità con il modello di business adottato della banca.
L’intero processo di valutazione è sottoposto ad un periodico controllo da parte della funzione di revisione interna.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le banche devono opportunamente affiancare l’attività di ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, al calcolo di indicatori (LCR, NSFR 123) che consentano di evidenziare tempestivamente l’eventuale insorgere di vulnerabilità e fragilità in termini di posizione di liquidità: questi indicatori sono chiamati di early warning. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è intervenuto in merito, predisponendo una lista di indicatori a cui fare riferimento124.
Il ricorso ad un’analisi dinamica dei flussi di cassa, in cui si ipotizzano possibili variazioni delle poste coinvolte nelle fasce temporali, deve essere integrata da prove di stress in cui vengano considerati una pluralità di scenari che coinvolgano fattori
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Liquidity Coverage Ratio and Net stable funding Ratio.
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di rischio idiosincratici e sistemici125. I test svolti non sono direttamente finalizzati a predisporre piani di emergenza, ma rappresentano piuttosto uno strumento di particolare importanza in termini di informazioni desumibili per predisporre la pianificazione strategica, il monitoraggio dei flussi di cassa e consente la predisposizione di limiti alla concentrazione degli impieghi e della raccolta126.
L’iter di valutazione dell’esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica si integra con le informazioni e regole contenute nei piani di emergenza.
Infine, alla luce di quanto esposto, appare rilevante ricordare che nel processo di misurazione del rischio di liquidità, la Banca d’Italia riconosce in capo agli istituti di credito la possibilità di adottare modelli interni per il calcolo dei flussi di cassa (alcuni istituti italiani sono già operativamente impegnati in tal senso); tali modelli appaiono particolarmente utili per predisporre una valutazione del rischio in una ottica prospettica; specie le attività in capo agli organi aziendali della banca che richiedono la fissazione di ipotesi, quali ad esempio l’individuazione delle esposizioni fuori bilancio oppure le linee di liquidità concesse ai veicoli costituiti per le operazioni di cartolarizzazione127.
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BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2008. Nel seguente documento il Comitato individua a titolo esemplificativo una serie di assunzioni che una banca, nel predisporre gli scenari di stress, dovrebbe auspicabilmente considerare.
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F. QUERCI, Il trattamento del rischio di liquidità nello schema di regolamentazione di Basilea,
Electronic Journal of Management; 2011, n. 2, pag. 3 ss.
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BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, attuazione del D.Lgs. 13; Agosto 2011, n. 141.