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L’insegnamento dell’informatica giuridica

Nel documento Temi di informatica giuridica (pagine 49-54)

I primi insegnamenti di informatica giuridica sono stati organizzati nell’Università di Milano da Mario Losano e nell’Università di Catania da Vittorio Frosini, nell’ambito di corsi già preesistenti. Nel 1982 la LUISS di Roma ha invece istituito la prima cattedra di informatica giuridica (presso la Facoltà di Giurisprudenza), inserendo l’insegnamento di “informatica giuridica e amministrativa” nell’ambito delle lezioni del primo anno. Nel 1985 l’Università di Camerino ha poi deliberato l’attivazione dell’insegnamento di informatica giuridica e la sua messa a statuto, nella cui Facoltà di Giurisprudenza Donato A. Limone è diventato il primo docente di ruolo di informatica giuridica.

Fra le questioni inerenti la tematica in oggetto, bisogna menzionare il dibattito relativo alla collocazione dell’insegnamento dell’informatica giuridica nei primi o negli ultimi anni dell’insegnamento della facoltà di giurisprudenza. Chi sostiene la prima tesi afferma che l’informatica giuridica rappresenta un nuovo modo di pensare del giurista e deve dunque formare il nuovo giurista, educandolo al nuovo linguaggio

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e ai nuovi problemi70. Chi sostiene la seconda, invece, ritiene che, in virtù del carattere di generalità dell’informatica giuridica, si presuppone una conoscenza globale del sistema giuridico che può aversi solo negli ultimi anni della formazione.

Qualunque sia la tesi scelta, non si può comunque negare l’importanza di tale insegnamento nel settore degli studi umanistici in generale e della giurisprudenza in particolare, perché, in una società sempre più informatizzata, l’evoluzione tecnologica incide sempre più sui rapporti sociali ed è necessario, quindi, disporre l’obbligatorietà dello studio di una disciplina che comprenda tutte le fattispecie aventi rilievo nell’ambito del computer e del diritto. L’informatica giuridica è, del resto, da considerarsi “destinata ad essere studiata e applicata più dai giuristi che dai tecnici dell’informatica”71. Difatti essa presuppone una conoscenza di concetti propri della scienza informatica e tuttavia finalizzati all’applicazione giuridica ed ha, inoltre, carattere generale, comprendendo non singoli rami del diritto, ma piuttosto tutto il diritto, per cui se l’eventuale trattazione dei vari argomenti di pertinenza dell’informatica giuridica fosse svolta nell’ambito di insegnamenti di carattere generale, come diritto civile, penale od amministrativo, non verrebbero adeguatamente approfonditi molti argomenti di massima importanza, come il diritto di Internet, la privacy, l’information retrieval, e così via, perché bisogna considerare non solo che tali tematiche assumono una complessità vieppiù crescente, e dunque mal si prestano all’inserimento in materie già sin troppo vaste, ma anche che spesso la

70 E. GIANNANTONIO, L’insegnamento dell’informatica giuridica nell’università. L’esperienza

della LUISS, in V. FROSINI – OSINI OIMONE (a cura di), L’insegnamento dell’informatica

giuridica, Napoli, 1990, p. 91.

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regolamentazione di ciascuna di esse tocca aspetti dei vari rami del diritto, insieme sostanziali e procedurali.

Nel 1988 Renato Borruso, nel suo Computer e diritto, individua cinque ragioni che giustificano il trattamento dell’informatica giuridica come disciplina particolare e unitaria di studio:

1) l’applicabilità automatica della legge;

2) la ricerca automatica della documentazione giuridica; 3) l’informatica giudiziaria;

4) il diritto dell’informatica;

5) la dipendenza della normativa dalle possibilità tecnico-scientifiche.

Secondo l’illustre autore, il giurista deve conoscere il computer, deve capirne l’intima essenza, osservarne i molteplici usi ed utilizzarla quotidianamente nell’esercizio della sua professione: a distanza di più di un decennio da tali parole, l’elaboratore elettronico è effettivamente divenuto uno strumento insostituibile per il giurista, sia per i teorici che per i pratici del diritto (avvocati, magistrati, notai) 72. Oggi, del resto, “può ritenersi che uno dei compiti principali dell’Informatica giuridica debba consistere nello sforzo continuo – parallelo, comunque, al suo sviluppo tecnologico e metodologico – di riflettere su sé stessa, allo scopo di pervenire gradualmente a una soddisfacente autocomprensione, nella progressiva, costante ridefinizione dei suoi obiettivi e dei suoi metodi: non solo la validità scientifica delle scelte che in essa si operano, ma anche la consapevolezza della politica di ricerca che per essa si

72 R. BORRUSO, Computer e diritto, Tomo II, Problemi giuridici dell’informatica, Milano,

1988, p. 1 e ss; sulle applicazioni dell’informatica legale v. G. TADDEI ELMI,

conduce, determinano nel tempo il suo configurarsi e consolidarsi come disciplina autonoma”73.

Accanto a tale insegnamento risulta inoltre necessaria la predisposizione, sempre obbligatoria ed estesa a tutte le facoltà, di corsi di alfabetizzazione informatica, che forniscano una preparazione di base agli studenti necessaria all’apprendimento delle funzioni elementari dei moderni elaboratori elettronici. La mancata conoscenza degli strumenti informatici, infatti, equivale ad una nuova forma di analfabetismo e limita fortemente l’accesso al mondo del lavoro, poiché la conoscenza, quanto meno di base, del computer e dei programmi maggiormente diffusi è richiesta per l’accesso ad un numero sempre più rilevante di professioni.

Oggi l’informatica giuridica è inserita nel settore scientifico- disciplinare IUS/20 (filosofia del diritto), che “comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica, ai profili giuridici della bioetica ed all'informatica giuridica”, mentre il diritto dell’informatica rientra nel settore IUS/01 (diritto privato), il quale “comprende gli studi relativi al sistema del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell'informatica e al biodiritto”74.

Accanto agli insegnamenti predisposti nell’ambito delle facoltà universitarie, sono stati creati alcuni centri di ricerca nell’ambito

73 E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell’Informatica giuridica, inR. NANNUCCI (a

cura di), Lineamenti di informatica giuridica, Napoli, 2002, p. 5.

74 D.m. 4 ottobre 2000, Allegato B, pubblicato su G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 -

dell’informatica giuridica. Fra essi bisogna ricordare:

a) l’Istituto di Teoria dell’interpretazione e di informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Roma “La Sapienza”

(http://www.infogiu.uniroma1.it). L’aggiunta “di informatica giuridica” venne fatta nel 1986, difatti il centro era prima denominato “Istituto di teoria dell’interpretazione” e suo primo direttore era stato Emilio Betti nel 1955;

b) il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica (CIRSFID, http://www.cirfid.unibo.it) presso l’Università di Bologna, prima diretto da Enrico Pattaro. Le linee di ricerca del Centro comprendono l’informatica giuridica, il diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, la storia del diritto, e la filosofia, la teoria e la sociologia del diritto;

c) l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG), istituito nell’ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed avente sede a Firenze ed a Roma; esso risulta dalla fusione fra lo storico Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG) di Firenze ed il Centro per gli Studi sul Diritto Romano e Sistemi Giuridici (CSDRSG) di Roma, ed è diretto da Nicola Palazzolo.

Nel documento Temi di informatica giuridica (pagine 49-54)

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