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L’originario riferimento alla nozione di rappresentanza

Come già accennato, la teoria della rilevanza fu originariamente

concepita – nella mente del suo primo artefice – facendo leva sulla no-

zione di rappresentanza processuale; si affermò, invero, che se il giudi-

zio poteva proseguire, nonostante la vicenda traslativa di diritto sostan-

ziale, fra i soggetti che lo avevano principiato, ciò si spiegava in consi-

derazione del ruolo di rappresentante del successore cui il dante causa,

nel giudizio così proseguito, era – ex lege – chiamato

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.

Un inquadramento siffatto della posizione processuale dell’alienante

è, tuttavia, senz’altro erroneo.

Ciò, anzitutto in ragione del fatto che quella in parola non sarebbe

qualificabile – a rigore – né come ipotesi di rappresentanza volontaria,

né come fattispecie di rappresentanza legale: non la prima, potendo dar-

si il caso di un avente causa del tutto ignaro della pendenza del giudizio

in ordine al bene acquistato; nemmeno – d’altro canto – la seconda,

considerata la facoltà del successore di divenire, egli stesso, parte del

giudizio

2

.

Soprattutto, il richiamo all’istituto della rappresentanza processuale

s’appalesa non pertinente alla luce dello specifico dato normativo in

punto di successione a titolo particolare nel diritto controverso, dal qua-

le si desume – e senza margini di incertezza – che il dante causa rima-

sto in giudizio ad onta dell’avvenuta alienazione conserva senz’altro,

per lo meno, il ruolo di parte c.d. formale-processuale. È decisivo, in tal

senso, il disposto dell’art. 111 comma I, laddove è sancita la prosecu-

zione del processo “fra le parti originarie”; lo stesso si desume, poi, da

quanto prescritto in ordine all’eventuale estromissione del dante causa,

nonché dalla previsione in punto di effetti della sentenza “anche” – ma,

evidentemente, non solo – nei confronti del successore. Analogamente

è a dirsi, peraltro, con riguardo alla disciplina tedesca in tema di Ver-

äuβerung der in Streit befangenen Sache, la quale subordina l’ingresso

1 Cfr.A. F

ÖRSTER,M.E. ECCIUS,op. cit., pag. 675: nonostante la domanda sia stata

mutata – osserva Eccius –, il giudizio prosegue comunque col cedente, il quale rimane parte del processo (gesetzliche Prozeβpartei) in forza dell’espressa previsione di legge in tal senso; più precisamente – soggiunge l’A. – il cedente sta in giudizio in qualità di rappresentante del cessionario (Vertreter des Cessionars). Presso la dottrina italiana, hanno fatto riferimento all’istituto della rappresentanza processuale al fine di spiegare l’efficacia della sentenza nei confronti del successore rimasto estraneo al giudizio, L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile, V, Torino, 1903, nn. 102-108 e

E. PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, II, Firenze, 1873, n. 271 (in

proposito, cfr. C.M. DE MARINI, op. cit., pag. 241-242).

2 V. G. P

AVANINI, op. cit., pag. 153; analogamente, cfr. C.M. DE MARINI, op. cit.,

in giudizio del successore – e, più in particolare, l’acquisto della qualità

di parte (seppur meramente formale) in capo a quest’ultimo

3

– al con-

senso dell’avversario (§ 265 comma II ZPO)

4

e la quale espressamente

assoggetta all’efficacia del giudicato tanto il soggetto che al giudizio ha

preso parte, quanto i suoi aventi causa (§ 325 comma I ZPO)

5

.

Del resto, che il dante causa – rimasto in giudizio quale parte origi-

naria nei cui confronti la causa deve essere proseguita – non abbia veste

di rappresentante processuale del successore è, oramai, convincimento

pacifico; per vero, sulla non pertinenza del riferimento all’istituto della

rappresentanza vennero a convergere, ben presto, le opinioni degli stes-

si fautori ottocenteschi della Relevanztheorie i quali, abbandonata la

primissima opinione di segno inverso

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, si prodigarono pertanto alla ri-

3 Non è parte formale del giudizio, invero, il successore che vi abbia fatto ingresso,

ai sensi del § 265 comma II ultimo periodo – e, dunque, a prescindere dall’assenso della controparte dell’alienante –, in qualità di Nebenintervenient; invero quest’ultimo, si tratti di einfacher- ovvero di streitgenössischer Nebenintervenient (quanto al secondo v. però, in dissenso rispetto all’opinione di gran lunga prevalente,A. CHIZZINI, L’interven- to adesivo, cit., I, pag. 344 ss.), partecipa al processo in qualità di parte meramente

accessoria.

4 Soluzione, questa, che non trova giustificazione alcuna allorché la si riguardi

muovendo dalla qualificazione del dante causa come rappresentante processuale del successore; invero, in una tale prospettiva, l’avversario dell’alienante non avrebbe alcun interesse ad evitare l’ingresso in giudizio dell’avente causa, considerato che il muta- mento della sua controparte (non solo sostanziale, ma anche) formale sarebbe avvenuto, in realtà, già contestualmente al mutamento della domanda a favore del successore. Nel senso che la prosecuzione del giudizio con la persona del cedente in qualità di rappre- sentante processuale del cessionario implica, di fatto, un mutamento della compagine soggettiva del giudizio, v. già E. MEISTER, op. cit., pag. 86, nonché O. TEMPEL,op. cit.,

pag. 24; per più approfondite riflessioni in proposito, cfr. P. MAYER, op. cit., pag. 313

ss. D’altra parte, una volta descritta la posizione del dante causa in termini di rappresen- tanza processuale, anche l’ingresso in giudizio del successore in qualità di parte acces- soria perde di significato, atteso che l’avente causa interverrebbe allora al fine di soste- nere le ragioni del proprio rappresentante, e dunque – in ultima analisi – di se stesso: v. K. SIEGEL, op. cit., pag. 52.

5 V., sul punto (seppur con riguardo all’analoga disposizione di cui all’allora vigen-

te § 236 comma III CPO), A. WACH, Die Abretung rechtshängiger Ansprüche in ihrem Einfluβ auf den Prozeβ, cit., pag. 788.

6 Osserva W. H

ENCKEL, Parteibegriff und Rechtskrafterstreckung, cit., pag. 453,

cerca di una nuova – e più convincente – spiegazione dogmatica della

tesi che andavano propugnando

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.

1.3. Il riferimento all’istituto della sostituzione processuale; il muta-

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