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Il nesso di dipendenza giuridica fra il diritto del dante causa

oggetto il rapporto pregiudiziale spiega sul rapporto dipendente

Se, dunque, le situazioni giuridiche soggettive di alienante ed acqui-

rente sono avvinte da un nesso di alterità piuttosto che di coincidenza, è

giocoforza ritenere che la deduzione in giudizio della seconda in luogo

della prima – e, specularmente, del rapporto giuridico facente capo al-

l’avente causa anziché di quello, corrispondente, facente capo al dante

causa – comporti l’individuazione di un diverso thema decidendum (il

cui effettivo concretizzarsi in un mutamento dell’oggetto della lite è

tuttavia subordinato, come si evidenzierà infra, ad una formale mutatio

libelli).

Ciò è vero, poi, a prescindere dalla specifica natura del diritto azio-

nato in giudizio – e poi trasferito in pendenza del giudizio stesso –; in

particolare, non v’è motivo di prospettare una configurazione differen-

ziata della vicenda successoria, ed in specie dei suoi riflessi processuali,

a seconda che oggetto di trasferimento sia, rispettivamente, una pretesa

creditoria ovvero un diritto reale. Ciò in quanto, pure i diritti c.d. asso-

luti, allorquando siano calati in giudizio, debbono necessariamente sog-

giacere allo schema bilaterale proprio dell’accertamento giudiziale;

conseguentemente, anch’essi vengono in rilievo come rapporti giuridici

bipolari e, pertanto, sono individuati sia dalla persona del preteso titola-

re (e attore processuale), sia da quella di colui – tra gli innumerevoli

8 Quanto all’imprecisione della nozione di successione, cfr. E. A

LLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, cit., pag. 139, che ne auspica la sostituzione con un concetto

scientificamente più esatto; già Carnelutti ne ha evidenziato, invece, la natura conven- zionale e – in certa misura fittizia –, osservando che il rapporto facente capo al succes- sore “non tanto… è sempre quello” (del quale era titolare l’alienante), “quanto viene considerato come fosse quello”; pertanto – soggiunge l’A. – “l’essenza del fenomeno successorio non sta nella identità e perciò nella unità del rapporto presso l’autore e presso il successore, ma nella equiparazione dei due rapporti diversi… in guisa da na- scondere l’interruzione e simulare la continuità” (F. CARNELUTTI, Appunti sulla succes- sione nella lite, cit., pag. 6-7).

consociati – che, convenuto in giudizio, è lo specifico destinatario della

domanda di tutela giurisdizionale. Di qui l’esigenza di procedere ad una

ridefinizione dell’oggetto del giudizio non soltanto nell’ipotesi di mu-

tamento del soggetto (asseritamente) titolare del diritto litigioso, bensì

pure, per lo meno in linea di principio

9

, ogniqualvolta a mutare sia la

persona che quel diritto – ancorché di carattere assoluto – contesta, van-

ta o lede

10

.

Al difetto d’identità fra le situazioni giuridiche soggettive di alie-

nante ed acquirente consegue poi, quale ulteriore corollario, l’inidoneità

della sentenza relativa alla prima (e, così, al rapporto giuridico fra le

parti originarie del giudizio) a spiegare, nei confronti della posizione

giuridica facente capo – invece – al successore, quell’effetto di accer-

tamento pieno ed avvolgente – seppur nei limiti del petitum – che è l’ef-

ficacia c.d. diretta della res iudicata.

D’altra parte, considerato che – in presenza dei presupposti del fe-

nomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso

(nel senso, sopra precisato, di acquisto di un diritto “oggettivamente

identico”

11

a quello, litigioso, proprio del dante causa) – il rapporto fra

le posizioni giuridiche di alienante ed acquirente non può essere quali-

ficato, nemmeno, in termini di totale estraneità, se ne desume che la

sentenza relativa al diritto dell’alienante abbia una qualche incidenza

(per lo meno, potenziale)

12

su quello dell’acquirente. Quali siano, poi,

gli esatti limiti di tale incidenza, ciò si evince guardando alla specifica

configurazione del rapporto fra le due pretese, rapporto che consiste in

una tipica relazione di pregiudizialità-dipendenza.

Più in particolare, per effetto delle fattispecie di acquisto a titolo de-

rivativo (in netta antitesi ai fenomeni di acquisto a titolo originario)

l’avente causa diviene titolare di una situazione giuridica soggettiva

avvinta a quella del suo autore, anzitutto, da un nesso di dipendenza

9 Per una più puntuale disamina dei fenomeni di successione a titolo particolare dal

lato passivo, v. però infra (Cap. III Sez. I, 3).

10 Cfr., in proposito, C. C

ONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., II,

pag. 152.

11 Seppur nei limiti di cui s’è detto: v. supra (1.2).

12 In quanto subordinata, pur sempre, al ricorrere dei presupposti (soggettivi) di op-

c.d. logica: tale vincolo attiene, precisamente, alla configurazione

“strutturale” del diritto dell’acquirente, fra i cui elementi costitutivi v’è

il (corrispondente) diritto dell’alienante; ciò che, nella prospettiva pro-

cessuale della pretesa fatta valere in giudizio, si estrinseca in quella

parziale comunanza di causa petendi della quale già s’è detto

13

. Affin-

ché tale nesso di dipendenza logica venga effettivamente in rilievo sul

piano giuridico (e, dunque, affinché di “dante causa” e “avente causa”

possa effettivamente parlarsi), è però necessario, altresì, che nella fatti-

specie non ricorra una di quelle ipotesi di interruzione del nesso di di-

pendenza che la legge espressamente prevede (peraltro, nell’epoca mo-

derna, come regola piuttosto che come eccezione) a tutela del principio

di certezza del diritto e, dunque, a vantaggio della speditezza del traffi-

co giuridico; soltanto a questa condizione, infatti, il rapporto fra le si-

tuazioni giuridiche soggettive di alienante ad acquirente viene a qualifi-

carsi, propriamente, in termini di dipendenza c.d. giuridica, ossia di pre-

giudizialità-dipendenza in senso tecnico

14

.

Se dunque, sul piano sostanziale, le situazioni giuridiche soggettive

di dante causa e avente causa sono avvinte da un nesso siffatto, le mo-

dalità con le quali la decisione relativa alla prima si ripercuote sulla

seconda si identificano, senz’altro, con quelle tipiche della c.d. rifles-

sione del giudicato; pertanto, per effetto della sentenza sul diritto del-

l’alienante, il corrispondente diritto dell’acquirente risulterà definito nei

soli limiti dell’accertamento relativo alla situazione pregiudiziale (fa-

cente capo al dante causa), fatta salva la decisione piena sulla situazio-

13 Osserva A. P

ROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., pag. 129, che l’es-

senza oggettiva della derivatività consiste nella correlazione fra perdita ed acquisto, ossia nell’unità della causa (fattispecie) produttiva, al contempo, del duplice effetto di perdita per il precedente titolare ed acquisto per il susseguente; in termini atecnici – osserva ancora l’A. –, questa correlazione può essere denominata subordinazione del precedente titolare al susseguente, o rapporto civilistico di dipendenza del successore dal suo autore.

14 Sulla nozione di dipendenza giuridica, cfr. A. P

ROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., pag. 80. Quanto al fenomeno dell’interruzione del nesso di dipendenza

nelle fattispecie di acquisto a titolo derivativo, v. poi G. FABBRINI, L’opposizione ordi- naria di terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Milano, 1968, pag. 78 ss. (il quale

descrive l’effetto di detta interruzione in termini di “indipendenza successiva, o lega- le”).

ne pregiudicata (propria del successore) e imprecluso pure l’accerta-

mento in ordine al rapporto giuridico (fra dante causa e avente causa) in

cui si estrinseca il nesso di pregiudizialità

15

.

Tutto ciò attiene, peraltro, alla sola latitudine oggettiva degli effetti

del giudicato, con riferimento alla quale ciò che viene in rilievo – quale

criterio individuatore – è la domanda proposta nel relativo processo

(art. 34 c.p.c.): in questa prospettiva, il nesso di pregiudizialità-dipen-

denza fra la situazione giuridica dell’alienante e quella dell’acquirente

rileva, precisamente, quale condizione necessaria affinché la decisione

relativa alla prima, una volta riferita alla seconda, possa avere una qual-

che incidenza su quest’ultima e, così, parzialmente conformarla

16

. A

ben diversi presupposti soggiace, d’altra parte, l’effettivo ripercuotersi,

sul rapporto (dipendente) facente capo al successore, della pronuncia

intervenuta sul rapporto (pregiudiziale) del dante causa

17

: dirimente, in

questa prospettiva, è la latitudine soggettiva (piuttosto che oggettiva)

dell’accertamento giurisdizionale, la quale si determina guardando alla

compagine soggettiva del relativo processo; più in particolare, ciò che

rileva è, nella fattispecie – anziché, come di regola, l’effettiva parteci-

pazione al giudizio cui la sentenza ha posto capo (artt. 2909 c.c.; 24 e

111 Cost.) – la mera circostanza che la pronuncia sul rapporto pregiudi-

ziale si sia formata tra i legitimi contradictores (artt. 2909 c.c.; 111

c.p.c.)

18

.

15 Cfr. N. P

ICARDI, La trascrizione delle domande giudiziali, cit., pag. 271-272.

Precisa Proto Pisani che l’efficacia della sentenza è a dirsi riflessa (anziché diretta) non già perché il rapporto su cui è destinata ad operare sia giuridicamente dipendente da (e non, invece, identico a) quello deciso, bensì in ragione del fatto che il rapporto deciso – in ogni caso, unico rapporto interessato dalla sentenza – sia pregiudiziale (anziché iden- tico) a quello dedotto in via principale in un secondo giudizio (v. A. PROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., pag. 78-79).

16 V., sul punto, A. B

LOMEYER, Rechtskraft infolge zivilrechtlicher Abhängigkeit, in ZZP, 1962 (Bd. 65), pag. 1 ss., spec. pag. 9.

17 A tal riguardo, v. A. P

ROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., pag. 81

ss.

18 È d’uopo sottolineare, a questo punto, che nel riflettere in ordine alle modalità ed

ai presupposti per l’estensione all’avente causa degli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, si è fatto qui riferimento, precisamente, all’ipotesi di deci- sione emessa, ad esito del giudizio condotto dal dante causa, sul rapporto facente capo a

Rispetto alla suddetta generica configurazione del fenomeno della

pregiudizialità dipendenza – considerato, in specie, nella sua portata

processuale –, le fattispecie di subentro in un rapporto “oggettivamente

identico” a quello dell’alienante presentano, poi, una rilevante peculia-

rità; poiché, nelle ipotesi in parola, lo scarto fra la situazione giuridica

soggettiva, rispettivamente, di dante causa e avente causa si esaurisce

nella vicenda successoria, è sufficiente la contestazione di quest’ultima

(verosimilmente, da parte dell’alienante) affinché le pretese dei soggetti

in questione risultino – rectius: siano prospettate come – coincidenti, e

vengano dunque a relazionarsi secondo il modello dell’incompatibilità

– pregiudizialità negativa; d’altro canto, e per la medesima ragione, le

posizioni soggettive di dante causa e avente causa si configurano come

incompatibili anche qualora le si consideri, elidendo idealmente il lasso

temporale in cui la vicenda successoria è stata posta in essere, come

cronologicamente sovrapposte

19

.

2. Il regime della successione a titolo particolare nel diritto controver-

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