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La bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN)

livello III prevede l‟utilizzo di modelli di calcolo più complessi introducendo valutazion

4.7 La bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN)

Con gli artt. 17 e 18 del Decreto Ronchi sono stati individuati i siti di interesse nazionale (SIN), tenendo conto della lista delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alle leggi n. 305 del 1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) e n. 195 del 199178. L‟art. 15 del

suddetto decreto e successivamente l‟art. 252 del d.lgs. 152/2006, definiscono i criteri per l‟individuazione dei SIN, prescrivendo che, ai fini della bonifica, tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche delle aree, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell´impatto sull´ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

I SIN vengono individuati dal Ministero dell‟Ambiente e di tutela del territorio, d‟intesa con le regioni interessate, in applicazione dei criteri definiti nel comma 2 dell‟art. 252:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4279;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell´estensione dell´area interessata;

d) l´impatto socio economico causato dall´inquinamento dell´area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Alessandra Puggioni - Aspetti geografici e normativi delle bonifiche delle aree inquinate del Nord Sardegna – Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali – Università degli Studi di Sassari

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

L‟art. 252 è stato successivamente modificato dall‟articolo 36-bis (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale) della legge 7 agosto 2012, n. 13480, che introduce importanti modifiche nei

criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale, individuando quali caratteristiche prioritarie l‟insistenza, attuale o passata, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto. Il comma 2 dell‟art. 36-bis rimanda ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i 57 siti di interesse nazionale individuati81 mentre il comma 3 prevede la possibilità

per le regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle competenze amministrative.

Con il DM 11 gennaio 201382, attuativo dell‟art 36-bis del Dl

83/2012, sono stati trasferiti alle competenze regionali 18 dei 57 siti classificati come SIN che, a seguito della valutazione indicata nell‟art. 36 bis, non soddisfano i requisiti previsti dallo stesso decreto (“insistenza, attuale o passata, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di

80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

82 I 57 SIN sono stati individuati con i seguenti provvedimenti normativi: L. 426/98 L. 388/2000 D.M. 468/2001 L. 179/2002 L. 266/05 L. 248/05 L. 266/05 D. Lgs. 152/06 D.M.Ambiente 11/04/08 D.M. Ambiente 28/05/08 Ordinanza P.C.M. 19.11.2008

83 Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale

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acciaierie” e la “presenza di attività produttive ed estrattive di amianto”). Pertanto, ad oggi, il numero complessivo dei SIN è di 39.

Diversamente dagli altri siti contaminati, per i SIN tutti gli interventi ed i relativi documenti progettuali, dalle indagini di caratterizzazione alla bonifica, sono valutati ed approvati dal Ministero dell'Ambiente (che, sentiti comuni, province, regioni ed altri enti locali, provvede inoltre alla loro perimetrazione), individuato dalla norma come Amministrazione competente in questo tipo di procedimenti.

Il Ministero dell´Ambiente, sentito il Ministero delle Attività produttive, può inoltre avvalersi dell´Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell´ambiente delle regioni interessate e dell´Istituto superiore di sanità (Iss) nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

Nel caso in cui il responsabile o il proprietario del sito contaminato o altro soggetto interessato non provveda o non sia individuabile, gli interventi sono predisposti in via sostitutiva dal Ministero dell‟ambiente avvalendosi dell‟Agenzia per la protezione dell‟ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA), dell‟Iss e dell‟Enea e di altri soggetti.

Alessandra Puggioni - Aspetti geografici e normativi delle bonifiche delle aree inquinate del Nord Sardegna – Tesi di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali – Università degli Studi di Sassari

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Capitolo 5

I ritardi nelle procedure di bonifiche: analisi delle problematiche e delle criticità

5.1 L’impatto dei ritardi nelle bonifiche dei Siti di interesse