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LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE PENE ACCESSORIE

Nel documento DELITTI, IMPUTATI E VITTIME DEI REATI 2 (pagine 160-167)

Le pene accessorie come acquisite dal Casellario Giudiziale Centrale per singola sen-tenza (reato nel caso di pena singola riferita al singolo reato), sono state aggregate secondo la seguente tabella in cui è possibile identificare la pena accessoria in termini di tipologia (se interdizione perpetua o temporanea, sospensione, decadenza o altro) e di ambito di vita in cui si applica, se lavorativo, riferito al settore pubblico o privato, se alla sfera privata.

Tavola1 - Classificazione Istat delle pene accessorie per tipologia della pena e ambito in cui viene applicata

Pubblicazione provvedimento Ristoro: pubblica utilità Confisca

Sfera privata Pubblicazione del provvedimento

di condanna Demolizione delle opere abusive Confisca del veicolo ( d.Lvo. 285/1992 Codice della strada ) Affissione sentenza camera commercio

e albo pretorio Ripristino dello stato dei luoghi Affissione della sentenza all’ albo pretorio

Affissione della sentenza alla camera di commercio

LIMITI PARTECIPAZIONE

Divieti: comparizione Obblighi: comparizione Obblighi: pubblica utilità Divieto di accedere ai luoghi dove si

svolgono le competizioni agonistiche

Obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche

Obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività

Divieto di accedere ai luoghi ove si

accettano scommesse autorizzate Obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora Divieto di accedere ai luoghi ove si tengono

giuochi d’azzardo autorizzati

Divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attività di propaganda elettorale

INTERDIZIONE PERPETUA

Pubblici uffici Incarico pubblico Esercizio attività professionale

Interdizione perpetua dai pubblici uffici Degradazione Interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi Rimozione dal grado Interdizione perpetua dai titoli professionali aeronautici Interdizione perpetua dall’ ufficio commissioni

tributarie (perpetua) Interdizione perpetua dalla professione marittima Interdizione perpetua da qualunque incarico

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Interdizione perpetua dalla professione aeronautica

Interdizione permanente dagli uffici direttivi del coni, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal coni

Interdizione dalle funzioni di

rappresentanza e assistenza in materia tributaria

Esclusione dalla borsa

Interdizione dagli uffici direttivi delle società sportive

INTERDIZIONE TEMPORANEA

Pubblici uffici Incarico pubblico Contrattare p.A. Esercizio attività professionale Interdizione dai pubblici uffici

(temporanea) Interdizione dall’ ufficio commissioni tributarie Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione Interdizione dalla professione

INTERDIZIONE TEMPORANEA

Abilitazione e licenze non professionali Rapporto d’impiego Sfera privata Revoca della patente di guida Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro Perdita della capacità di testare

Revoca della licenza di caccia Perdita della potestà

Divieto di espatrio Perdita dell’ autorità maritale

Divieto di emettere assegni Perdita del diritto agli alimenti

Perdita dei diritti successori Nullità del testamento Interdizione dall’ ufficio di tutore

Interdizione dall’esercizio della tutela curatela

Esclusione dalla successione della persona offesa

SOSPENSIONE

Pubblici uffici Incarico pubblico Contrattare P.A. Esercizio attività professionale Sospensione dal diritto di

eleggibilità Sospensione da ogni incarico di pubblico servizio Sospensione dall’ albo nazionale dei costruttori Sospensione dall’ esercizio della professione Sospensione dal diritto

di elettorato Sospensione dalla qualità di incaricato di pubblico servizio

Sospensione dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni

Sospensione dall’ esercizio di un’arte

Sospensione dai pubblici uffici Sospensione dalla qualità

di pubblico ufficiale Sospensione degli assegni

Tavola 1 segue - Classificazione Istat delle pene accessorie per tipologia della pena e ambito in cui viene applicata

INTERDIZIONE TEMPORANEA

Pubblici uffici Incarico pubblico Contrattare P.A. Esercizio attività professionale Inabilitazione dall’ esercizio di una impresa commerciale

Interdizione da un’ arte Interdizione dall’ esercizio del commercio

Interdizione da un’ industria Incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa Interdizione dall’ esercizio del mestiere

Interdizione dai titoli professionali marittimi (temporanea)

Interdizione dai titoli professionali aeronautici

Interdizione dalla professione marittima (temporanea) Interdizione dalla professione aeronautica (temporanea) Inabilitazione all’ ufficio di amministratore

Interdizione da ogni ufficio sindacale

Inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (216-217 l.F.)

Interdizione dall’ esercizio della pesca

Interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese Decadenza della licenza di polizia Revoca della licenza d’esercizio o della concessione o della autorizzazione per le emittenti radiotelevisive

Perdita della licenza d’esercizio Chiusura definitiva dell’esercizio Interdizione dall’esercizio dell’ attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali

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Delitti, imputati e vittime dei reati

Tavola 1 segue - Classificazione Istat delle pene accessorie per tipologia della pena e ambito in cui viene applicata

SOSPENSIONE

Pubblici uffici Incarico pubblico Contrattare P.A. Esercizio attività professionale Sospensione dallo stipendio Sospensione dall’ esercizio del commercio Sospensione dall’ impiego Sospensione dall’ attività di un’industria Sospensione dal grado Sospensione dall’ esercizio del mestiere Sospensione dai titoli professio-nali marittimi

Sospensione dai titoli professio-nali aeronautici

Sospensione dalla professione marittima

Sospensione dalla professione aeronautica

Sospensione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria

Sospensione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese Sospensione della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva e com-merciale

Sospensione dell' attività di tra-sporto, di commercio o di alle-vamento degli animal SOSPENSIONE

Abilitazione e licenze non professionali Sfera privata

Sospensione della patente di guida Sospensione dall’ esercizio della potestà Sospensione del permesso di pesca Sospensione dall’ esercizio dell’ autorità maritale

Ritiro della patente di guida Sospensione dalla pensione

Sospensione di documenti di identificazione validi per l’espatrio Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori DECADENZA (art.34 E 35 )

Pubblicazione

provvedimento Incarico pubblico Contrattare P.A. Esercizio attività professionale Abilitazione e licenze non professionali

Sfera privata Decadenza

dall’a-gevolazione di non prestare cauzione

Decadenza della con-cessione di acque pub-bliche

Decadenza della iscrizione agli albi di appaltatore di opere o forniture pubbliche

Decadenza da age-volazioni per la tenuta della contabilità e per altri obblighi formali

Decadenza della licenza di com-mercio

Decadenza della li-cenza di commercio decadenza dall’eser-cizio della potestà dei genitori

Decadenzada incarichi conferiti dall’autorità giu-diziaria o da uffici onorari ed esclusione dagli stessi

Cancellazione dall’ albo nazionale dei costruttori pub-blica amministra-zione

Decadenza dagli uffici di componente di orga-ni di ammiorga-nistrazione e controllo delle persone giuridiche ed esclusio-ne dagli stessi

Decadenza della li-cenza di commissio-nario astatore

Decadenza dal diritto di fruire di contributi o provvidenze dello sta-to e di altri enti pubblici Incompatibilità con

l’uffi-cio di componente delle commissioni tributarie

Cancellazione da-gli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche ammini-strazioni

GLOSSARIO

Archiviazione

Provvedimento giudiziario disposto al termine delle indagini preliminari quando non inizia

l’azione penale. Le principali motivazioni che portano a una archiviazione sono: l’estinzione del reato, l’improcedibilità, l’infondatezza della notizia, l’esser ignoti gli autori del reato, l’estraneità dell’indagato, il fatto non costituisce reato.

Autorità giudiziaria

L’autorità preposta alla amministrazione della giustizia penale, civile e amministrativa.

Azione penale

L’attività esercitata dal Pubblico ministero quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione della notizia di reato. Tale esercizio assume diverse forme in funzione del rito applicato oppure della tipologia di reato contestato. I modi per l’esercizio dell’azione penale riguardo al rito applicato si distinguono in ordinari (procedimento ordinario: richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio) e speciali (procedimenti speciali: richiesta di applicazione della pena su richie-sta, cosiddetto “patteggiamento”, giudizio immediato, decreto di condanna, giudizio direttissimo).

Condannato

Il condannato è la persona nei confronti della quale è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva. Il condannato viene rilevato nel momento in cui viene iscritto nel registro del Casellario centrale giudiziale.

Contravvenzione

Il reato per il quale è prevista la pena principale dell’arresto e dell’ammenda e una serie di pene accessorie (ad esempio sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte).

Corte d’Assise

Organo giurisdizionale competente a giudicare i reati più gravi.

Casellario giudiziale centrale

L’ufficio che raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione sia in materia penale sia in materia civile (Codice di procedura penale).

Data di passaggio in giudicato

Data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

Decreto di citazione a giudizio

Giudizio in aula dibattimentale per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Decreto di condanna

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Delitti, imputati e vittime dei reati

solo una pena pecuniaria anche se in sostituzione di una pena detentiva, detto anche decreto penale.

Definizione di un procedimento

Completamento per ogni ufficio giudiziario di un procedimento in una qualsiasi fase del suo iter.

Delitto

Il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (ad esempio interdizione dai pubblici uffici) (Codice di procedura penale).

Denunciati per i quali è iniziata l’azione penale

Vedi Imputati.

Giudizio direttissimo

Procedimento speciale che anticipa il dibattimento saltando la fase dell’udienza preliminare su ri-chiesta del pubblico ministero quando la persona viene arrestata in stato di flagranza di un reato. Il pubblico ministero può presentare l’imputato in stato d’arresto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto oppure non oltre il trentesimo giorno dall’arresto dopo aver ottenuto la convalida dell’arresto dal giudice per le indagini preliminari oppure quando la persona nel corso dell’interrogatorio abbia reso confessione.

Giudizio immediato

Anticipa il dibattimento saltando la fase dell’udienza preliminare. E’ un rito speciale dibattimentale non premiale attivabile unilateralmente dal Pubblico Ministero o dall’imputato quando dagli atti di indagine risulta che la prova è evidente non siano trascorsi più di 90 giorni da quando il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato.

Imputazione

Il reato o complesso di reati attribuiti a carico della persona indagata all’inizio dell’azione penale.

Indagati

Coloro nei confronti dei quali il pubblico ministero svolge indagini al fine di avviare l’azione penale formulando formale imputazione e richiesta di rinvio a giudizio oppure di prosciogliere dalle accuse archiviando la loro posizione.

Imputati

Coloro nei confronti dei quali il pubblico ministero avvia l’azione penale formulando formale impu-tazione e richiesta di rinvio a giudizio.

Istituti di prevenzione e pena

I penitenziari dove viene scontata la detenzione sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva.

Istituti penali per minorenni

Strutture che assicurano l’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare e di espiazione di pena emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti dei minorenni autori di reato.

Multa

La pena pecuniaria prevista per gli autori di delitti (Codice di procedura penale).

Procedimento penale

L’insieme di fasi e di atti volti ad accertare e affermare la responsabilità penale in ordine ad un de-terminato comportamento che l’ordinamento giuridico configura come reato.

Reato

Il delitto o contravvenzione previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia penale. Reclusione

La misura detentiva prevista per gli autori dei delitti.

Richiesta di applicazione della pena su richiesta, cosiddetto “patteggiamento”

si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l’imputato e il PM circa l’entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l’imputato fino al limite di un terzo Accordo su una applicazione di pena patteggiata può avvenire nel corso dell’udienza preliminare o già in sede di indagini preliminari.

Richiesta di rinvio a giudizio

Giudizio in aula dibattimentale per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale e della Corte d’assise.

Tasso di vittimizzazione

Rapporto tra le vittime che hanno subito un reato e popolazione esposta al rischio di subirlo in un determinato periodo.

Tempo di definizione di un procedimento

Intervallo di tempo, per ogni fase processuale e ufficio coinvolto, tra la data di registrazione del procedimento negli archivi e la data di completamento dell’iter procedurale.

Tribunale

È un organo articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Prima dell’introduzione della riforma del giudice unico, in materia civile, il Tribunale aveva competenza in primo grado per le cause inerenti imposte e tasse (salvo quelle rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella competenza del Tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni perso-nali dei coniugie scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado era organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace e dal pretore. In campo penale il Tribunale è competente in primo grado per le cause non di competenza del Tribuna-le per i minorenni e della Corte di assise. Il TribunaTribuna-le opera in composizione prevaTribuna-lentemente mo-nocratica, salvo in presenza di alcuni reati, tassativamente previsti dalla legge, per i quali è prevista la composizione collegiale. Una sezione speciale dei Tribunali costituisce la Corte di assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, attentato, omicidio, spionaggio eccetera). Con il d.l. n. 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che ha previsto la soppressione della Pretura, il Tribunale è diventato ufficio giudiziario unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999.

Tribunale per i minorenni

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Delitti, imputati e vittime dei reati

1935, n. 835), è costituito in ogni capoluogo di distretto di Corte di appello. In materia civile ha competenza nelle materie inerenti la condizione personale dei minori, particolarmente a proposito dell’esercizio della potestà dei genitori e dell’adozione di minorenni. In materia amministrativa deci-de in merito ai minori che danno prova di irregolarità di condotta.

In materia penale è competente per tutti i reati commessi dai minori di diciotto anni che, secondo le leggi vigenti, siano di competenza dell’autorità giudiziaria. Presso il Tribunale per i minorenni è stato istituito l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, in caso di udienza preliminare, si configura come Giudice per l’udienza preliminare.

Udienza preliminare

Udienza filtro nel corso del quale le parti (accusa e difesa) in contraddittorio – dopo aver preso visione uno degli atti dell’altro – discutono circa l’esistenza o meno degli elementi che dovrebbero sostenere l’accusa in giudizio. In tale sede, un diverso giudice - il giudice dell’udienza preliminare - controllerà la fondatezza dell’accusa proposta dal pubblico ministero e potrà, se del caso, ordinare ulteriori indagini o assumere prove. l’udienza preliminare può fungere da sede di definizione antici-pata del procedimento, qualora vi si attivino i riti speciali.

Ufficio del Pubblico ministero (Procura della Repubblica)

L’ufficio giudiziario costituito presso le Corti di appello e i Tribunali è rappresentato, rispettivamente, dal Procuratore generale della Repubblica e dai Procuratori della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica ha la direzione e la vigilanza, in ogni circondario, della polizia giudiziaria. Ricevuta la notizia del reato, ove questa sia fondata, promuove l’azione penale, altrimenti richiede al Giudice per le indagini preliminari decreto di archiviazione (salvo contrario avviso del giudice stesso). Il Procu-ratore generale della Repubblica ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria del distretto di Corte di appello e normalmente svolge, in grado di appello, l’attività spettante in primo grado al Procuratore della Repubblica.

Ufficio giudiziario

Nel documento DELITTI, IMPUTATI E VITTIME DEI REATI 2 (pagine 160-167)